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1.1 ricorsi formulati nell’interesse di (OMISSIS) e (OMISSIS) sono fondati, mentre quello proposto nell’interesse di (OMISSIS) e’ fondato solo limitatamente al capo 2), secondo quanto verra’ di seguito illustrato; le ulteriori richieste devono essere rigettate, con la conseguenza dell’accertamento dell’intervenuta prescrizione per la fattispecie di cui al capo A).
1.2. In via preliminare appare opportuno ricordare, alla luce del profluvio dei motivi di ricorso formulati da tutti i ricorrenti, sintetizzati nella parte narrativa secondo i principi fissati dall’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1 che l’ambito di cognizione riconosciuto al ricorso di legittimita’ e’ rigorosamente delimitato all’analisi delle questioni di diritto, sostanziali e processuali, affrontate nel corso del giudizio di merito, oltre che della tenuta logica e completezza della motivazione illustrata nelle sentenze oggetto di impugnazione, con esclusione di qualsiasi rivalutazione autonoma da parte della Corte di legittimita’ degli elementi di prova su cui l’accertamento e’ fondato.
Ricordato che nel caso di specie bisogna rapportarsi ad una doppia conclusione conforme di merito, si deve rilevare, in via di inquadramento generale, che sara’ oggetto di piu’ analitica disamina in seguito, la ridondanza di molti dei motivi proposti, che contestano un’inesistente mancanza di motivazione sui rilievi formulati, e si sostanzia nella loro riproposizione, in assenza di un confronto concreto sui presupposti in fatto posti a sostegno della decisione dal giudice di merito. Tale situazione produce l’inammissibilita’ del motivo, stante la mancanza di elementi emergenti dagli atti, che possano qualificarsi ingiustamente non valutati, la cui segnalazione sia funzionale alla verifica della completezza argomentativa in questa sede.
2. Cio’ premesso in linea generale, e ricordato che nel corso dell’udienza si e’ provveduto allo stralcio dell’esame del ricorso proposto nell’interesse di (OMISSIS), per la rilevata intempestivita’ della notifica del decreto di citazione a giudizio in questa fase, conseguente all’assenza del termine libero di venti giorni, appare opportuno, anche per la natura parzialmente comune dei rilievi formulati da piu’ ricorrenti, esaminare unitariamente le eccezioni di natura processuale, a fine di evitare ripetizioni e ridondanze espositive.
E’ opportuno premettere in argomento, alla luce delle molteplici censure svolte con riguardo al difetto di motivazione su eccezioni processuali, che la Corte di legittimita’ e’ chiamata a valutare la fondatezza o meno del rilievo, non la pertinenza delle argomentazioni svolte al riguardo dal giudice di merito, posto che tale ultima verifica e’ delimitata esclusivamente all’analisi degli elementi di fatto, sulla quale solamente si incentra il controllo del percorso giustificativo (Sez. U, n. 155 del 29/09/2011 – dep. 10/01/2012, Rossi e altri, Rv. 251496); come e’ stato autorevolmente osservato sulle eccezioni processuali quel che rileva e’ la decisione, non la giustificazione, cosicche’ la verifica sollecitata non puo’ che essere limitata al primo profilo.
2.1.1. Inosservanza di norma processuale e mancanza di motivazione in relazione alla mancata confutazione della prova contraria, secondo quanto specificato in atto di appello, in relazione a tutti i capi di accusa (pag.10 ricorso (OMISSIS)).
L’analisi di tale rilievo deve muovere dalla considerazione della struttura della motivazione, secondo i criteri normativamente tracciati dall’articolo 546 c.p.p., comma 1. Secondo costante interpretazione le deduzioni argomentative della decisione non devono svilupparsi con riferimento a tutte le allegazioni difensive, poiche’ e’ previsto un onere argomentativo circoscritto all’individuazione delle prove decisive, ed all’inattendibilita’ delle prove contrarie, ove queste siano direttamente incidenti sulle prime, che segua un discorso ricostruttivo coerente attraverso l’illustrazione delle tappe del processo decisionale, secondo un criterio di rilevanza degli elementi e di conseguenzialita’ logica; in tale prospettiva, fondata sulla previsione normativa richiamata, e sulla sua costante interpretazione, non puo’ qualificarsi vizio della motivazione la mancata analisi di osservazioni difensive, ancorche’ supportate da documentazione, ove non direttamente incidenti sul percorso ricostruttivo del giudicante, rispetto al quale deve sempre soccorrere, al fine dell’individuazione di rilevanza, l’analisi della portata scardinante delle opposte osservazioni.
Tracciato in tal senso il perimetro dell’approfondimento rimesso al giudice d’appello, si deve concludere che la ricostruzione contenuta nella sentenza impugnata risulta corretta, mentre appaiono generici i rilievi, inerenti alla pretesa nullita’ del provvedimento per mancata analisi delle testimonianze indicate nell’atto di impugnazione, stante il loro implicito superamento, alla luce dei contrasti insanabili con quanto diversamente emergente.
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