Corte di Cassazione, sezione feriale, sentenza 17 ottobre 2017, n. 47602. In tema di concussione, la costrizione, che integra l’elemento soggettivo del reato

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4.3. Quanto alla contestazione in merito all’individuazione degli elementi costitutivi del reato non puo’ che richiamarsi quanto gia’ espresso sub 3.5.1., con particolare riferimento alla non essenzialita’ nell’individuazione di un interesse personale del pubblico funzionario corrotto, che ben puo’ agire, per espressa previsione normativa, nell’interesse di un terzo. E nella specie, la stretta commistione di interesse emergente tra il ricorrente ed il (OMISSIS), unitamente al provato coinvolgimento del (OMISSIS) negli incontri con (OMISSIS), cui si e’ fatto richiamo, oltre al coinvolgimento diretto nella tenuta dei contatti (OMISSIS)- (OMISSIS) proprio di (OMISSIS), segretario del sindaco, forniscono ampia dimostrazione di tale commistione, che logicamente sostiene l’ipotesi di accusa, sulla quale si richiede una difforme valutazione di fatto, estranea all’ambito di cognizione del giudizio di legittimita’.
4.4. Prive della necessaria specificita’ risultano le deduzioni inerenti al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Sul punto si denuncia il richiamo a clausole di stile da parte del giudicante, che ha fatto riferimento in punto di determinazione della pena al disvalore dei fatti, alla personalita’ degli autori, desunta dal modus operandi, ed alla mancanza di elementi processuali favorevolmente valorizzabili; il ricorrente, senza contrastare la sussistenza delle condizioni valutate al fine della decisione, ne’ segnalare indicatori opposti di segno positivo, portati alla conoscenza dell’a.g. ed ingiustificatamente pretermessi nella valutazione complessiva, esprime, anche sul punto, una censura tendente a sollecitare una non consentita valutazione del merito, in luogo che sulla coerenza valutativa, con deduzione estranea all’ambito del ricorso di legittimita’.
5. Ricorso proposto nell’interesse di (OMISSIS).
5.1. Richiamato quanto gia’ espresso sub 2.13. in merito alle censure in rito formulate, deve escludersi la fondatezza del ricorso anche nel merito poiche’, a fronte di una rilevante attivita’ di intercettazione che lo coinvolge quale tramite diretto ed evidente, per la conseguenzialita’ logico temporale delle comunicazioni, tra (OMISSIS) e (OMISSIS), questo risulta fondato su di una contestazione sganciata da tali profili, che si muove nel disegnare un ridimensionamento del ruolo rivestito, anche dal punto di vista quantitativo, e si scontra con quanto appena segnalato, desumibile nella sua conseguenzialita’ logica ricavabile dai ffgg 57 e segg della pronuncia.
Rispetto agli elementi di accusa cosi’ individuati manca qualsiasi valutazione specifica di segno opposto, mentre, a sostegno del vizio argomentativo sulla responsabilita’ si segnalano elementi di fatto – quali la natura non pubblica della sua funzione all’epoca dei fatti, e l’impossibilita’ di attribuirgli la qualifica di segretario – che potrebbero aver rilievo ove l’identificazione fosse avvenuta solo sulla base della qualifica, ricostruzione come si e’ accennato inesistente, mentre non risulta contestata l’attribuzione al (OMISSIS) delle conversazioni intercettate sulla base delle quali, in via esclusiva, si e’ pervenuti all’affermazione di responsabilita’, rimaste indenni da qualsiasi censura, anche sugli aspetti interpretativi.
5.2. Anche l’ulteriore rilievo – che rivendica la qualificazione del fatto contestato come favoreggiamento in luogo che come corruzione – traccia una prospettazione autonoma dei fatti, riferendosi ad un intervenuto realizzato a fatti corruttivi gia’ consumati, che in nulla si rapporta ne’ alla cronologia degli interventi realizzati, ne’ alla loro funzione, come ricostruiti nella pronuncia impugnata. Bastera’ richiamare al riguardo il determinante intervento di (OMISSIS) per la convocazione di (OMISSIS) al fine di proporre la denuncia in danno di (OMISSIS), adempimento slittato per l’imprevista irreperibilita’ di (OMISSIS), durata una settimana, e la frenetica attivita’ realizzata in proposito dal ricorrente, incaricato di rintracciarlo, di cui egli forniva immediato conto al (OMISSIS), per escludere la correttezza della sollecitata riqualificazione, che ha quale presupposto l’esaurimento della condotta corruttiva, nella specie ancora in evidente corso di esecuzione, stante la perdurante aspettativa, da parte di (OMISSIS) degli atti amministrativi di sanatoria edilizia e riguardanti l’esercizio dell’attivita’ pubblica illecita, costituente il corrispettivo dell’atto corruttivo convenuto, di cui vi e’ traccia nelle conversazioni intercettate.
6. Il ricorso proposto nell’interesse di (OMISSIS).
Come gia’ anticipato coglie invece nel segno il ricorso proposto nell’interesse di (OMISSIS). Richiamata la circostanza che a suo carico e’ stata elevata la contestazione di cui al capo G), in relazione alla quale si assume concretizzata la sua attivita’ nell’intervento assicurato in favore di (OMISSIS), al fine di regolarizzare la situazione inerente alla gestione del chiosco di ristoro, si deve segnare che le pronunce di merito traggono elementi di conferma della sua partecipazione esclusivamente dal contenuto delle comunicazioni intercorse tra (OMISSIS) e sua figlia, nell’ambito delle quali il primo espone le sue aspettative, per come garantitegli dal “comandante”, identificato nel (OMISSIS), con riferimento alla lentezza che sarebbe stata impressa alla notifica di un atto, poi non risultato di competenza dei VVUU di (OMISSIS), diretti dal ricorrente.
A fronte della genericita’ del riferimento tratto dal colloquio, che testualmente appare riferibile ad una funzione, ma che potrebbe anche riguardare un ruolo attivo, ancorche’ privo di ufficialita’, ed alle specifiche contestazioni sul punto, mosse in relazione alla competenza diretta e la possibilita’ di incidere sulla notifica di un atto non proveniente da quell’ufficio, la sentenza non individua quali concreti elementi di fatto sostengano l’identificazione nel (OMISSIS) della persona evocata, limitandosi i due provvedimenti di merito a richiamare una ricostruzione logica in termini di verosimiglianza che, oltre al generico dato testuale, e’ corroborata dalla considerazione della pluriennale amicizia ammessa dall’interessato con (OMISSIS), oltre che dalla compatibilita’ astratta delle funzioni rivestite con quanto si ritiene promesso, circostanza quest’ultima valutata senza contrastare le deduzioni difensive al riguardo; non sono state poste in rilievo inoltre la presenza di evidenze inerenti all’effettivita’ delle comunicazioni di (OMISSIS) con (OMISSIS), idonee a dimostrarne l’univocita’ ricostruttiva.
Tale valutazione non risulta in alcun modo convalidata da ulteriori dati probatori che possano giustificare l’identificazione e risulta priva della necessaria verifica sulla connessione di quanto promesso, con la controprestazione richiesta da (OMISSIS), per consentire di connettere l’ipotetica attivita’ contraria ai doveri di ufficio ascrittagli, all’accordo concluso da (OMISSIS) con questi, di cui l’atto contrario riferibile al (OMISSIS) deve necessariamente risultare una consapevole controprestazione, affinche’ possa sostenersi la contestazione concorsuale.
In particolare, se tale dato e’ emerso, quanto al (OMISSIS), dalla sua partecipazione agli accordi intercorsi tra (OMISSIS) e (OMISSIS), in ragione dell’incontro realizzato tra i tre, un simile coinvolgimento non e’ stato valorizzato dal giudicante riguardo al (OMISSIS), malgrado l’essenzialita’ dell’accertamento ai fini della verifica dell’apporto concorsuale.
Ne’ a colmare tale lacuna argomentativa puo’ supplire la valorizzazione della condotta successiva all’intervento dei CC di Potenza sulla struttura gestita da (OMISSIS), posto che si tratta di valutazione postuma, non idonea a sostenere un vuoto dimostrativo dell’azione preesistente.
La carenza argomentativa segnalata impone l’annullamento della sentenza impugnata sul punto, con rinvio alla Corte di appello di Salerno per nuovo giudizio inerente al capo della sentenza riguardante (OMISSIS).

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