Corte di Cassazione, sezione feriale, sentenza 17 ottobre 2017, n. 47602. In tema di concussione, la costrizione, che integra l’elemento soggettivo del reato

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3. Con il ricorso proposto nell’interesse di (OMISSIS) si deduce:
3.1. Violazione di legge processuale, del diritto alla prova contraria e vizio di motivazione con riferimento alla mancata acquisizione, ai sensi degli articoli 121 e 234 c.p.p., della documentazione offerta dalla difesa in primo grado.
3.2. Violazione di legge, quanto alla pretesa unicita’ dell’immediata esecutorieta’ della delibera di giunta del 30/10/2008, effetto pienamente legittimo, costantemente applicato dall’amministrazione comunale per la maggioranza delle delibere, come si e’ tentato di dimostrare attraverso la produzione documentale, illegittimamente non acquisita.
Si segnala inoltre che viene attribuita al sindaco la responsabilita’ per tale illegittimita’, malgrado non sussista la sua competenza al riguardo.
3.3. Violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla valutazione delle prove acquisite, intervenuta sulla base di presupposti non accertati – quali la pretesa abusivita’ edilizia della struttura presso cui si svolgeva l’attivita’ del (OMISSIS) – desunti non dall’analisi della documentazione offerta dalla difesa, ma da conversazioni dell’interessato, sottoposte a registrazione; dalla pretesa illegittimita’ dell’erogazione del contributo economico, verificata prescindendo dalle opposte attestazioni degli organi deliberanti ed attribuendo la responsabilita’ dell’attivita’ al sindaco che non riveste alcun potere al riguardo.
3.4. Violazione di legge, quanto all’identificazione degli elementi costitutivi del reato configurato, in relazione al quale non e’ individuato ne’ il corrotto, ne’ l’attivita’ illecita a questi rapportata, poiche’ manca il privato che corrompe il corrotto. Anche sotto questo profilo si segnala la mancanza dell’attivita’ materiale a lui ascrivibile, posto che non risulta il compimento di atti illegittimi, e l’insussistenza di competenza specifica del sindaco a realizzare gli atti considerati nel capo di imputazione.
Si denuncia travisamento della prova, sull’interpretazione di alcune comunicazioni intercorse tra il sindaco ed il (OMISSIS), e la deduzione dell’utilita’ del ricorrente nell’amicizia con quest’ultimo, che non puo’ integrare il presupposto del reato, per la cui identificazione si impone l’acquisizione da parte del pubblico ufficiale di una utilita’ materiale non individuata.
3.5. Vizio di motivazione quanto all’esclusione delle attenuanti generiche, decisione giustificata con il ricorso a clausole di stile.
4. Nell’interesse di (OMISSIS) di cui e’ stata affermata la responsabilita’ per il reato di cui al capo G), la difesa eccepisce:
4.1. Violazione di legge processuale per genericita’ dell’accusa, eccezione proposta nei gradi di merito e respinta con motivazione che non ha dato conto della presenza di contestazioni inerenti il luogo, i tempi e le modalita’ esecutive dell’attivita’ contestata.
4.2. Violazione di legge processuale per la mancata concessione di un termine a difesa a seguito di rinuncia al mandato del precedente difensore, comunicata pochi giorni prima; si contesta in particolare l’effetto sanante di tale nullita’, desumibile dal disposto rinvio dell’esame del (OMISSIS), poiche’ tale cautela non ha consentito l’esercizio compiuto del diritto di difesa, quanto alle ulteriori attivita’ realizzata a quell’udienza.
4.3. Vizio di motivazione con riguardo all’individuazione degli elementi di responsabilita’ a carico di (OMISSIS), gia’ contestati in atto di appello, ed in alcun modo desumibili dalle intercettazioni e considerazioni espresse nella sentenza di primo grado, che mai fanno riferimento ad un intervento di questi, che compare in una sola occasione quale interlocutore telefonico di (OMISSIS), del quale raccoglie le confidenze, manifestando per di piu’ la sua impossibilita’ di incidere sui fatti.
Si segnala che l’unico richiamo a lui astrattamente ascrivibile contenuto in una conversazione di (OMISSIS) nella quale quest’ultimo fa riferimento all’intervento di un segretario, non puo’ essere necessariamente a lui attribuita, posto che a quella data egli aveva dismesso tale carica presso il comune, per assumere un diverso incarico all’interno dell’ASL.
4.4. Violazione di legge penale per la qualificazione del fatto; invero, volendo connettere l’attivita’ attribuita al segretario alla condotta di (OMISSIS) questa a tutto concedere sarebbe intervenuta ad azione corruttiva gia’ esaurita, integrando quindi la diversa ipotesi del delitto di favoreggiamento.
5. Con il ricorso proposto nell’interesse di (OMISSIS), ritenuto responsabile del reato di cui al capo G), si denuncia:
5.1. Vizio di motivazione, con riferimento a tutti gli elementi che, in tesi di accusa, avrebbero dovuto fondare la responsabilita’, evidenziati in atto di appello, individuati nella sentenza di primo grado con richiamo a ricostruzioni probabilistiche e non basate su elementi di prova, vizi reiterati nella sentenza di appello, che risulta priva di analisi sugli elementi contrari. Su tali aspetti si segnala l’incerta partecipazione del (OMISSIS), identificato sulla base di un richiamo al “comandante” non riferibile a lui con sicurezza, in mancanza di elementi su sue dirette interlocuzioni con (OMISSIS), e con riferimento ad una condotta non rientrante nello schema tipico della fattispecie ritenuta.
Il dedotto intervento ad adiuvandum del (OMISSIS) si scontra con gli atti da lui realizzati, sulla sospensione dell’attivita’, disposta nei confronti dell’esercizio di (OMISSIS) fin dal 30/11/2009; il preteso intervento promesso – ritardo di una notifica di atto non emesso dai vigili – a tutto concedere, si configurerebbe come reato impossibile, poiche’ il compimento di tale attivita’ non sarebbe dipeso dalla sua volonta’, mentre in alcun modo si e’ argomentato sul dolo del reato, poiche’ non sono indicati gli atti dai quali poter desumere la consapevolezza del vantaggio di (OMISSIS), in quanto non risulta che (OMISSIS) fosse informato dei contrasti di questi con (OMISSIS).
Si segnala che la sentenza, a fronte della mancanza di una specifica confutazione degli argomenti difensivi, opera collegamenti interpretativi in chiave letteralmente probabilistica, in contrasto con la certezza richiesta per pervenire ad un accertamento di responsabilita’, anche per effetto della mancata valutazione della chiave di lettura alternativa offerta dalla difesa, e della smentita diretta, proveniente da (OMISSIS), sull’identificazione dei suoi interlocutori nella circostanza oggetto di analisi.
Si richiama il provvedimento della Corte di legittimita’ in sede cautelare, che aveva gia’ riscontrato la necessita’ dell’individuazione di una condotta connessa all’attivita’ contestata da parte dei pubblici ufficiali, che si assume non identificata nella sentenza oggetto di impugnazione.
6. Nell’interesse di (OMISSIS), nei cui confronti si e’ dichiarato non doversi procedere per prescrizione in relazione al reato di cui al capo 2), ed e’ stata confermata la condanna alle statuizioni civili si denuncia:
6.1 Violazione di legge penale e processuale, per la mancata verifica dell’assenza di querela nei confronti dell’interessato, gia’ eccepita nei gradi di merito.
6.2. Violazione di legge processuale, per avere l’A.G. di Potenza proceduto all’accertamento di un reato per cui era intervenuta un’ordinanza di archiviazione, dell’A.G. di Taranto, a seguito della quale non e’ sopraggiunto il provvedimento di riapertura indagini.
6.3. Violazione di legge penale e vizio di motivazione, quanto alla natura diffamatoria del contenuto del volantino, non scrutinata dalla Corte, che ha svolto illazioni sulla provenienza pubblica del denaro ipoteticamente utilizzato per i richiamati investimenti, prive di addentellati in atti processuali, il cui contenuto e’ stato per di piu’ valutato senza analizzare la scriminante dell’esercizio di un diritto, connesso alla critica politica.

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