Corte di Cassazione, sezione feriale, sentenza 17 ottobre 2017, n. 47602. In tema di concussione, la costrizione, che integra l’elemento soggettivo del reato

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Riguardo ai fatti contestati si rileva la non corrispondenza degli elementi identificativi del procedimento il cui sviluppo risulterebbe alterato dalla condotta di (OMISSIS), e si contesta al (OMISSIS) una pressione esercitata su (OMISSIS) affinche’ presentasse una nuova denuncia, con descrizione dei fatti illeciti che sarebbero stati compiuti da (OMISSIS), condotta rispetto alla quale non emerge lo svolgimento di attivita’ ascrivibili al ricorrente.
In proposito nel ricorso si contesta travisamento della prova, opponendo alla ricostruzione in fatto contenuta in sentenza, fondata sul collegamento tra le denunce presentate da (OMISSIS), le loro correzioni e lo scambio di telefonate tra i soggetti protagonisti della vicenda, delle alternative chiavi di lettura, sulla base delle quali si segnala il vizio denunciato. In particolare, analizzando il contenuto delle telefonate, si esclude che possa ricavarsi la prova della pressione esercitata da (OMISSIS) su (OMISSIS), il quale in varie conversazioni esplicita il proposito di non desistere dall’intendimento di non rimettere la querela, cosicche’ le conversazioni non possono essere utilizzate quale prova dell’accordo.
2.4.2. Si contesta, in relazione al medesimo capo, violazione di legge, quanto all’identificazione degli atti contrari ai doveri di ufficio realizzati dai pubblici ufficiali, caratterizzanti la fattispecie contestata. In particolare, si attribuisce una condotta omissiva al Sindaco in relazione ad un’attivita’ – verifica della regolarita’ dell’esercizio commerciale gestito da (OMISSIS) presso il campo sportivo – di competenza del dirigente dell’Area 4, o l’accoglimento di una richiesta in sanatoria per conservare la gestione del bar, di competenza di altro organo, che non avrebbe potuto essere emessa, se non a seguito di gara ad evidenza pubblica.
Si segnala violazione del diritto di difesa, posto che e’ stata preclusa la produzione di documenti dimostrativi della legittimita’ edilizia della struttura in contestazione.
Quanto all’elargizione di un contributo del comune all’attivita’ sportiva dell’associazione territoriale, poi confluito a (OMISSIS), si esclude la competenza della Giunta comunale, che non giustifica l’accusa mossa nei confronti del solo Sindaco del Comune, privo di potere decisionale autonomo; l’esecuzione di tale delibera e’ dipesa dalla determina dirigenziale, di competenza di altro funzionario, circostanza che esclude la sussistenza di un atto contrario ai doveri di ufficio in capo al Sindaco, contrariamente a quanto espresso nel capo di imputazione.
Analogamente si contesta la sussistenza di un atto contrario compiuto dal comandante dei vigili, relativo ad un ritardo nella notifica delle contravvenzioni, in quanto competente a tale adempimento erano i Carabinieri che hanno elevato il verbale, e l’ipotetico ritardo non avrebbe mai potuto assumere effetto sanante di contravvenzioni inerenti alla somministrazione di bevande da parte della figlia di (OMISSIS), condizione che smentisce l’ipotesi di accusa.
2.4.3. Si contesta vizio di motivazione con riferimento all’impugnazione delle ordinanze del Tribunale che, revocata la precedente ammissione, non hanno disposto l’acquisizione di registrazioni di conversazioni secondo l’elencazione contenuta a fg 176 del ricorso.
Si segnala inoltre mancata assunzione di prova decisiva, nel presupposto dell’incompletezza dell’istruttoria, decisione che viola il diritto di difesa.
2.5. In relazione a tutti i capi di accusa si censura inoltre:
– violazione di norma processuale conseguente all’utilizzazione di atti estranei al giudizio, quali l’ordinanza del Tribunale del riesame, e le dichiarazioni rese nel corso delle indagini da (OMISSIS), non acquisite al processo;
– mancata assunzione di prova decisiva, con riferimento ad istanze proposte successivamente alle acquisizioni ex articolo 507 c.p.p. e loro integrazioni, nonche’ proposte ai sensi dell’articolo 603 c.p.p. e correlato vizio di motivazione, con particolare riferimento all’omessa acquisizione di documenti, anche sopravvenuti, ed all’incongrua motivazione fornita sulla pretesa completezza del materiale istruttorio acquisito, che ignora che la natura sopravvenuta delle questioni offerte imponeva l’applicazione dell’articolo 603 c.p.p., comma 2; si articolano le medesime censure anche con riguardo alla mancata acquisizione di documenti rilevanti sul capo C), in quanto dimostrativi della falsita’ delle accuse di (OMISSIS), che la Corte ha escluso con motivazione contradittoria, ove mette in luce l’astratta rilevanza delle prove offerte, per poi negarne l’acquisizione.
2.6. In riferimento ai capi B), C) e G) si contesta violazione di legge, per essere state acquisite ed utilizzate registrazioni prive della verifica di conformita’ all’originale, in violazione della L. n. 48 del 2008, articoli 8 e segg.; violazione di legge processuale per la mancata considerazione delle osservazioni alla consulenza, esposte dall’esperto di fiducia; violazione di legge processuale per l’avvenuta acquisizione di documentazione, costituita dalla registrazione, senza l’osservanza delle prescrizioni di legge, superata da un improprio riferimento alla prova atipica, a cui non puo’ rapportarsi il dato offerto, oltre che per la mancata escussione del consulente di parte, pur sollecitata dalla difesa a seguito dell’audizione del perito di ufficio; violazione di norma processuale e vizio della motivazione per omessa confutazione degli elementi a discarico offerti dal consulente di parte; difetto della motivazione con riguardo all’utilizzazione della prova derivante dalle registrazioni, malgrado i vizi dai quali e’ affetta, desumibili dalle osservazioni alla perizia disposta, di cui si denuncia il travisamento, con particolare riferimento all’impossibilita’, denunciata dal perito, di individuare l’originale del supporto informatico ed accertare l’assenza di manipolazioni sulla registrazione utilizzata, malgrado a cio’ specificamente sollecitato dal consulente di parte; si denuncia anche il travisamento, per aver attribuito agli accertamenti del luogotenente (OMISSIS) ed agli accertamenti del Ris risultati di identita’ con le voci confrontate, escluse dagli effettivi controlli, essendosi limitati tali approfondimenti a riscontrare analogie, poiche’ la verifica e’ stata circoscritta ad un accertamento linguistico, e non strumentale.
2.7. Con riferimento a tutti i capi di accusa si denuncia violazione di legge, per omessa analisi delle memorie difensive depositate, oltre che vizio di motivazione, con riguardo alle plurime censure inerenti alla mancata valutazione dei profili di inattendibilita’ delle dichiarazioni di (OMISSIS), superate dalla Corte con motivazione generica.
2.8. In relazione ai capi 1) e 2) si deduce:
2.8.1. Violazione di legge ed omessa assunzione di prova decisiva derivante dalla mancata valutazione delle plurime testimonianze acquisite sull’episodio della minaccia di (OMISSIS) al figlio del ricorrente, accertamento che ha costituito il presupposto dell’imputazione sub G), e si contesta la mancata acquisizione della sentenza pronunciata medio tempore, e delle registrazioni di conversazioni, acquisite successivamente alla proposizione dell’appello, che costituiscono prova sopravvenuta.
2.8.2. Sul capo 2) si denuncia violazione di norma sostanziale e vizio di motivazione con riferimento alla natura diffamatoria dell’affermazione contenuta nel volantino, non riferibile con certezza al (OMISSIS), e non riguardante espressioni in se’ dimostrative di illecito, costituendo la condotta, secondo la previsione del capo di imputazione, espressione di lotta politica, in relazione al quale vi e’ una piu’ ampia valutazione del criterio di offensivita’ e continenza. Si segnala che la Corte ha fondato il proprio convincimento sulla non veridicita’ di quanto esposto nel volantino, senza svolgere alcun reale accertamento sul punto.
Si contesta vizio di motivazione quanto ad una serie di elementi inerenti alla valutazione di credibilita’ dei testi, attinenti alle circostanze dell’azione, e travisamento della prova, con riferimento all’individuazione di una versione ritenuta piu’ attendibile fornita dai Carabinieri sul controllo eseguito presso il bar (OMISSIS), in merito sulla ricerca di volantini, e sulla presenza di una doppia versione della denuncia, attribuibile alle pressioni di (OMISSIS), che non trova riscontro negli atti, e non risolve il punto inerente alla rispondenza ai fatti della seconda relazione, emersa nel procedimento parallelo che ha portato alla condanna di (OMISSIS).
Si rileva inoltre violazione di norma processuale e vizio di motivazione derivante dalla mancata analisi di tali risultanze.
Si censura da ultimo mancata assunzione di prova contraria, a fronte dell’acquisizione, avvenuta solo in dibattimento tramite la testimonianza (OMISSIS), dell’identificazione a sua cura del (OMISSIS) in uno dei distributori dei volantini ritenuti diffamatori, circostanza mai emersa prima, su cui non e’ stato consentito esercitare il diritto alla controprova.
2.9. Con memoria depositata il 22/07/2017, corredata di allegati, si reitera la valutazione di non corretta analisi delle emergenze processuali, da parte dei giudici di merito, analisi che si ritiene viziata da pregiudizio, e si segnalano gli elementi di segno contrario desumibili dall’intervenuto procedimento di assoluzione da parte del CSM dalle accuse mosse nei confronti del P.m. (OMISSIS), oltre che dalla sopraggiunta archiviazione delle notizie di reato inerenti alle false testimonianze trasmesse dal Tribunale di primo grado per l’ulteriore corso, con riferimento a tutte le deposizioni ritenute inattendibili.
Si deduce la sottovalutazione dell’assenza di riscontri alla ricostruzione fornita da (OMISSIS), con riferimento ai modi ed ai tempi degli incontri con (OMISSIS), ed all’inesistenza di rancore di quest’ultimo nei confronti del primo, stante l’inconsistente riscontro ottenuto sull’esistenza di una registrazione della denuncia di questi per i fatti del 2001, che, contrariamente a quanto ritenuto, non e’ mai risultata presente, oltre che l’insussistenza di riscontro alla presenza di una ricostruzione fornita dal (OMISSIS) al (OMISSIS), secondo quanto da questi riferito, in mancanza di segnalazione di tale attivita’ da parte del primo.
Richiamandosi tutte le censure gia’ formulate in relazione al capo A), si segnala l’ingiustificata esclusione delle nuove prove, costituite, tra l’altro, dalla registrazione di una conversazione (OMISSIS)- (OMISSIS) nel corso della quale il primo negava di averlo mai minacciato, o di essere stato al corrente dello sviluppo del procedimento c.d. Valentino.
Richiamate le censure gia’ proposte quanto ai capi B) e C), si contesta la mancata acquisizione della registrazione (OMISSIS)- (OMISSIS), dalla quale e’ dato ricavare che il primo non era mai stato depositarlo della registrazione che (OMISSIS) assume di aver da lui ricevuto, oltre che la smentita di ulteriori circostanze offerte da quest’ultimo nel corso della sua deposizione, che fondava la sollecitazione dell’assunzione testimoniale del primo in grado di appello.
In relazione al capo G), oltre a richiamare le deduzioni gia’ svolte in ricorso, si segnala che manca la prova della consapevole adesione dei pubblici ufficiali alla pattuizione intercorsa tra (OMISSIS) e (OMISSIS).
Si richiamano le contestazioni inerenti all’affidabilita’ delle registrazioni contestando la decisione di non assumere quale teste (OMISSIS) sentito con indagini difensive, la cui ricostruzione e’ stata offerta quale prova nuova.
Inoltre, al di la’ di un richiamo ad argomenti gia’ sviluppati nel ricorso, si contesta la correttezza della valutazione delle prove risolta dai giudici di merito, realizzata in violazione del principio di cui all’articolo 192 c.p.p. e la mancata valutazione delle memorie e documenti allegati, prodotti dalla difesa.

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