Corte di Cassazione, sezione feriale, sentenza 17 ottobre 2017, n. 47602. In tema di concussione, la costrizione, che integra l’elemento soggettivo del reato

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Su tale aspetto si denuncia anche travisamento della prova, per aver il giudicante ritenuto (OMISSIS) legale rappresentante della societa’ di vigilanza, conferendogli un potere decisionale che non gli competeva.
2.3.6. Violazione di legge penale si segnala quanto all’integrazione del reato di cui al capo C), che individua l’evento dannoso nell’allontanamento di (OMISSIS) dal servizio di portierato, che i fatti hanno dimostrato insussistente, attivita’ rispetto alla quale non e’ emersa alcuna prova della formulazione di minacce da parte dell’interessato, che non risulta aver prospettato, in alternativa alla richiesta di allontanare (OMISSIS), il riferito interessamento in favore di (OMISSIS).
2.3.7. Si eccepisce travisamento della prova, con riferimento ad entrambe le imputazioni in esame, sottolineando che (OMISSIS) non ha riferito di minacce, ma solo convinzioni di (OMISSIS) in merito alle conseguenze della sua permanenza in servizio. Si segnala che manca qualsiasi correlazione tra minaccia e vantaggio, costituito dal mancato pagamento delle vacanze, saldate dalla moglie del (OMISSIS). La Corte ha utilizzato in chiave accusatoria le registrazioni di un colloquio tra (OMISSIS) e (OMISSIS) senza contrastare l’eccezione di inutilizzabilita’ di tali acquisizioni, ne’ valutare nel concreto l’inconsistenza degli elementi emergenti dall’ascolto, ai fini probatori.
Si segnalano ulteriori discrasie delle risultanze sfociate in travisamento della prova e consistenti nella non corretta datazione del colloquio del collega (OMISSIS) con (OMISSIS); nell’individuazione dell’effettivo fruitore delle vacanze presso il villaggio; nella ricostruzione delle presenze nel villaggio di (OMISSIS), verificata attraverso registri della societa’ di vigilanza, non veritieri in quanto compilati da persone non piu’ addette al servizio a quella data; nell’individuazione di elementi che escludono l’ipotesi di accusa – richiesta di penalizzare la societa’ di (OMISSIS)- nei fatti non attuata; nella pretesa richiesta di allontanare la persona di (OMISSIS), il quale mai aveva abbandonato l’attivita’ presso il villaggio turistico.
Ulteriore travisamento si denuncia quanto alle testimonianze rese da (OMISSIS) e (OMISSIS), poiche’ il primo, non conoscendo (OMISSIS), non puo’ aver riferito sulla sua condotta, il secondo ha collocato nel 2008, periodo escluso dall’accertamento di responsabilita’, i suoi ricordi sulla presenza dell’interessato nel villaggio, ricostruiti sulla base di annotazioni generiche inerenti alla presenza di ospiti del (OMISSIS), che ben potevano riferirsi in maniera riassuntiva, anche ad ospiti dei suoi familiari e non personali del ricorrente.
Si contesta inoltre il preteso riconoscimento di un ruolo politico del (OMISSIS), che, in tesi di accusa, avrebbe partecipato alle spartizioni degli incarichi che si sarebbero acquisiti dopo le elezioni convenute tra i rappresentanti del gruppo ” (OMISSIS)”, e si richiamano a tal fine le testimonianze dei presenti che hanno riferito della partecipazione di questi ad un solo incontro, nel corso del quale nulla si decise, condizione che esclude la fondatezza dell’assunto posto a base della sentenza. Le contrarie affermazioni contenute nel provvedimento sono fondate esclusivamente su quanto riferito da (OMISSIS) per il capo A), in relazione al quale egli e’ testimone solo dei tentativi, e per i capi B) e C) in cui egli riveste la qualita’ di teste de relato.
Con riguardo alla vacanza presso il villaggio “(OMISSIS)” risultano travisati i dati probatori, poiche’ si attribuisce ad un teste ( (OMISSIS)) l’accertamento della presenza (OMISSIS) per l’anno 2007 in appartamenti chiaramente assegnati per l’anno successivo, dato che non e’ possibile ricavare neppure da dichiarazioni di terzi informalmente assunti, che nulla hanno saputo riferire in argomento; al riguardo si segnalano le puntuali deduzioni contenute in atto di appello, non contrastate in sentenza.
2.4. In relazione al capo G) dell’imputazione, inerente alla corruzione di pubblici ufficiali tesa a riconoscere delle utilita’ a (OMISSIS) al fine di far ottenere in favore di (OMISSIS) la remissione di querela, oltre che la presentazione di una denuncia contenente una opposta ricostruzione dei fatti che attribuiva la responsabilita’ per fatti illeciti all’antagonista dell’odierno ricorrente si contesta:
2.4.1.Violazione processuale e vizio della motivazione conseguente alla mancata correlazione tra imputazione e sentenza, ritualmente eccepita in grado di appello e non contrastata, ed erronea applicazione della legge penale in quanto la fattispecie corruttiva ivi prevista vede di fatto favorito un privato – (OMISSIS) – e sua figlia mentre il pubblico ufficiale corrotto non avrebbe conseguito alcuna utilita’; si assume ricostruito per l’effetto uno schema non riconducibile alla fattispecie ritenuta, ma al piu’ a quella di abuso, posto che (OMISSIS) sarebbe stato avvantaggiato con atti illegittimi.

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