Corte di Cassazione, sezione feriale, sentenza 17 ottobre 2017, n. 47602. In tema di concussione, la costrizione, che integra l’elemento soggettivo del reato

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La vicenda oggetto del procedimento trae il suo spunto da contrasti di natura politica, inerenti all’amministrazione del comune di (OMISSIS), nei quali di fatto risulta coinvolto (OMISSIS), magistrato all’epoca in servizio presso la Procura di Taranto, e si snoda attraverso le verifiche conseguenti ad un dissidio verificatosi con un candidato dell’opposto schieramento, la cui denuncia, relativa a fatti del maggio 2007, ha dato inizio agli accertamenti, oltre che sulla verifica della pretesa attivita’ di inquinamento di indagine attinente a tale evento, riguardanti le pressioni rivolte dal (OMISSIS) ai soggetti coinvolti, al fine di ottenere una ricostruzione dei fatti a se’ favorevole, o di sbarazzarsi di coloro i quali identificava quali avversari politici.
Atti illeciti fondati sull’abuso della funzione, in tesi di accusa, sarebbero stati compiuti direttamente da (OMISSIS) abusando della sua qualita’, ed avrebbero garantito il risultato sperato, anche in epoca precedente a quella in cui si erano sviluppati gli eventi che hanno dato inizio agli accertamenti, riguardanti eventi connessi all’interesse politico nutrito da (OMISSIS), individuabili nelle dimissioni di un consigliere comunale per provocare la caduta della giunta (capo A), o nella fruizione di una vacanza senza corresponsione del corrispettivo (capo B), o nell’allontanamento dalla struttura ricettizia di persona invisa, in quanto attiva nello schieramento avverso; con riguardo ad altre accuse tali risultati sarebbero stati raggiunti per il tramite di attivita’ illecite di pubblici ufficiali, i cui atti contrari ai doveri di ufficio erano funzionali all’acquisizione al primo di una utilita’, consistente nel superamento delle denunce presentate a carico di (OMISSIS), di cui si e’ gia’ detto (capo G) con la remissione di querela, oltre che condotte di favoreggiamento attribuite a coimputati (capi F ed H) e di natura diffamatoria (capi 1 e 2).
Per i capi H), 1) e 2) e’ intervenuta sentenza di non luogo a procedere per l’estinzione del reato conseguente a prescrizione maturata successivamente alla pronuncia di condanna di primo grado, e la conferma delle statuizioni civili a carico di (OMISSIS) e (OMISSIS).
2. La sentenza, quanto a (OMISSIS), ha confermato l’affermazione di responsabilita’ per i reati di cui ai capi A), B), C), G), esclusa la continuazione interna per il reato sub A), e rideterminato la sanzione inflitta per tale imputazione, nonche’ in relazione al reato di cui al capo G), ferma restando quella quantificata per i capi B) e C). Per gli altri capi, come gia’ riferito, e’ stato dichiarato non doversi procedere nei confronti del (OMISSIS) per intervenuta prescrizione.
Con il ricorso proposto nell’interesse del ricorrente in esame si denuncia:
2.1. Mancanza e manifesta illogicita’ della confutazione dei rilievi formulati in atto di appello, con particolare riferimento all’omessa considerazione del portato ricostruttivo dei testi a difesa, ed esclusione sostanziale del diritto alla prova contraria. Si segnala che la Corte ha fondato la propria decisione su tre testimonianze di accusa e sulle registrazioni da queste prodotte, senza confrontarsi con le confutazioni a tali risultanze emergenti dalle prove offerte dalla difesa, per molte delle quali l’acquisizione e’ stata sollecitata ai sensi dell’articolo 603 c.p.p., comma 2, ed e’ stata immotivatamente esclusa.
Con riferimento al capo A) -inerente alle pressioni che sarebbero state esercitate da (OMISSIS) su (OMISSIS) per ottenerne le dimissioni dal consiglio comunale, prospettandogli attivita’ processuale in danno dei suoi familiari- si segnala che non e’ stato conferito rilievo ai veri motivi delle dimissioni del (OMISSIS) dall’amministrazione comunale; all’esclusione riferita dall’interessato della ricezione di minacce da parte del ricorrente; all’inutilita’ delle sue dimissioni al fine di far cadere la giunta; alla falsita’ della deposizione del teste di accusa (OMISSIS); all’insussistenza del reato, con riguardo al preteso coinvolgimento nella fase esecutiva di tale (OMISSIS); all’impossibilita’ di ricavare dagli atti c.d. Valentino elementi a carico di (OMISSIS) e (OMISSIS); alla mancanza di interesse politico del (OMISSIS).
In relazione al capo B) la Corte non si occupa della contestazione inerente alla pretesa gratuita’ della vacanza riconosciuta al (OMISSIS).
Quanto al capo C) non si occupa della genesi dei rapporti tra (OMISSIS) e (OMISSIS), che condiziona la possibilita’ di conoscenza, da parte del primo, dei rapporti del secondo con (OMISSIS).
Sul capo G) la sentenza non confuta gli elementi di difesa inerenti ai contenuti dell’accordo tra (OMISSIS) e (OMISSIS) per la remissione di querela; all’insussistenza del coinvolgimento nell’attivita’ illecita dei pubblici ufficiali; alla mancanza di atti contrari ai doveri di ufficio; all’impossibilita’ di considerare falsa la ricostruzione successivamente offerta da (OMISSIS).
Sui capi 1) e 2) si sostiene sia stato negato il diritto alla prova della difesa, escludendo quella contraria rispetto all’acquisizione di elementi di prova avvenuta ex articolo 507 c.p.p., su circostanze che avrebbero consentito di accedere al proscioglimento in fatto.
Nel ricorso si passano in rassegna gli specifici elementi di prova offerti nell’atto di appello, con ampi stralci del medesimo, con riferimento ai singoli capi di accusa, e se ne deduce la mancata valutazione.
2.2. In relazione al capo A) si deduce la violazione degli articoli 518-521 c.p.p. per mancanza di correlazione tra accusa ed affermazione di responsabilita’ derivante dalla circostanza che se nel capo di accusa (OMISSIS) risulta il tramite per far pervenire le minacce rivolte da (OMISSIS) a (OMISSIS), nella sentenza si giunge a ricostruire che latore delle stesse sia stato (OMISSIS), per il tramite del fratello del minacciato.
Rispetto a tale nuova ricostruzione era stata richiesta, nei motivi di appello e nelle memorie depositate, l’audizione di (OMISSIS), e rilevata l’inutilizzabilita’ delle dichiarazioni di (OMISSIS), teste de relato su tale episodio, istanza non accolta in assenza di confutazione.
2.2.1. Rispetto a tale capo si contesta violazione di legge, per mancanza dei requisiti del delitto di concussione ritenuto, posto che manca il danno ingiusto conseguente alla minaccia, ed il vantaggio per il pubblico ufficiale, che si assume non poter coincidere con il danno della parte lesa. In particolare, nessuna utilita’ concreta risulta essere ritratta da (OMISSIS) dalla caduta dell’amministrazione comunale; per contro nessun danno, ma al piu’ un vantaggio, risulta prospettato a (OMISSIS) in alternativa, posto che si ipotizza la sottrazione a provvedimenti coercitivi, personali e reali, rispettivamente in danno della nipote e riguardanti l’attivita’ economica facente capo al fratello del (OMISSIS).
2.2.2. Si contesta violazione di legge, con riferimento all’efficacia attribuita alle dimissioni di (OMISSIS) formulate presso il notaio, in luogo che al momento della loro protocollazione; tale attivita’, quanto alle dimissioni ritenute sospette, sarebbe stata svolta quando gia’ era stato superato il numero di defezioni di oltre meta’ dei componenti del consiglio comunale, condizione che dimostra l’irrilevanza giuridica di tale dichiarazione.
2.2.3. Travisamento della prova e violazione di legge, conseguente alla mancata confutazione del motivo d’appello, inerente alla considerazione delle dichiarazioni di (OMISSIS) a don (OMISSIS), ed ulteriori atti indicati a pag. 55 del ricorso, dei quali si fornisce l’indicazione presente nei verbali del procedimento. Ulteriore travisamento si denuncia sulle dichiarazioni di (OMISSIS), che non ha riferito di aver ricevuto da (OMISSIS) la sollecitazione ad utilizzare (OMISSIS) quale latore di minacce piu’ efficaci, nei confronti del fratello di (OMISSIS). Sussistono incertezze anche sulla collocazione temporale di tale incontro, oltre che carenza di conferme sulla presenza di un’effettiva informazione richiesta da (OMISSIS) a (OMISSIS) circa la natura delle richieste veicolate da (OMISSIS), che sono state desunte solo dalla generica affermazione di quest’ultimo, udita dal primo all’esito dell’incontro; la mancanza di correlazione temporale tra tale incontro e le pretese dimissioni spezzano il collegamento logico operato in sentenza tra gli accadimenti, che appare riferito da (OMISSIS) su base interpretativa. Su punto vi e’ una specifica contraddizione tra il teste (OMISSIS), che assume di aver acquisito tali circostanze da (OMISSIS), che quest’ultimo nega, cosicche’ quest’ultima deposizione e’ priva di riscontro.

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