Corte di Cassazione, sezione feriale, sentenza 17 ottobre 2017, n. 47602. In tema di concussione, la costrizione, che integra l’elemento soggettivo del reato

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Quanto alla data dell’incontro (OMISSIS)- (OMISSIS), contrariamente a quanto segnalato in ricorso, non e’ dato ricavare dalle pronunce di merito alcuna contraddizione dalle dichiarazioni di (OMISSIS) che, senza indicare un giorno preciso (colloca l’evento “credo” agli inizi di settembre), ha connesso i suoi ricordi ad una data successiva all’ultimazione della vendemmia, attivita’ eseguita la quale (OMISSIS) soleva recarsi in Germania per l’acquisto di un’auto con il ricavato (fg 88 e segg. sentenza di primo grado). All’accadimento, consueto, viene riferita la necessita’ di attendere il suo ritorno per eseguire l’ambasciata, cosicche’, considerata la nota stagionalita’ dell’attivita’ agricola indicata, i dati forniti rendono compatibile la contiguita’ temporale tra l’avvertimento offerto e la decisione di dimissione formalizzata il 01/10/2001, escludendo l’elemento distonico segnalato sul punto dal difensore, non ricavabile dagli atti valutati rilevanti ai fini della decisione.
Nello stesso senso muovono le ulteriori censure proposte in relazione alla mancata assunzione di prove tendenti a negare la possibilita’ dell’incontro riferito, che, oltre a non confrontarsi con le emergenze dell’intercettazione gia’ richiamata, specifica sul punto, ignorano anche i passaggi argomentativi di segno opposto, desumibili dalle sentenze di merito. Ci si riferisce in particolare alla prova offerta e non disposta, in merito alla tipologia dell’autovettura in uso a (OMISSIS) che, secondo la difesa, sarebbe identificabile in mezzo di tipo diverso da quello riferito da (OMISSIS), che non si rapporta a quanto riscontrato dalle stesse parole di (OMISSIS) sul punto. Si deve segnalare che dal fg 90 della sentenza di primo grado emerge che (OMISSIS), in una occasione nella quale era in compagnia di (OMISSIS), aveva utilizzato proprio il tipo di autovettura descritto da (OMISSIS) per raggiungere il luogo dell’incontro, secondo quanto riferito dallo stesso ricorrente, cosicche’ la dimostrazione che (OMISSIS) in quel lasso temporale avesse a disposizione un diverso automezzo, non consentirebbe di superare il dimostrato accesso anche alla Fiat Punto segnalata, condizione che esclude l’effetto scardinante della ricostruzione accusatoria all’allegazione sul punto e la valutazione di indispensabilita’ del dato di prova offerto. Inoltre, sempre in argomento, la contestazione inerente alla mancata considerazione della prova testimoniale di un componente della scorta di (OMISSIS), che ha negato di aver mai rilevato la presenza di persone in attesa sotto la sua abitazione, non si confronta con quanto segnalato nella sentenza di primo grado in merito alle tracce delle convocazioni telefoniche sotto la sua abitazione, dopo l’orario di ufficio, che riguardavano l’interessato (fg 86 della sentenza di primo grado) rispetto alla cui idoneita’ dimostrativa nulla risulta osservato.
Manifestamente infondate e di merito risultano le censure inerenti alla mancata considerazione dell’irrilevanza giuridica delle dimissioni di (OMISSIS), per la necessita’ di attribuirvi effetto dalla data di protocollazione, epoca in cui era gia’ sopraggiunta l’analoga decisione di ulteriori assessori, che rendeva inevitabile lo scioglimento del consiglio comunale.
L’osservazione ignora il richiamo contenuto nella sentenza di primo grado alla connessione temporale tra l’incontro (OMISSIS)- (OMISSIS) e la risoluzione del fratello (OMISSIS), nel senso opposto a quanto dallo stesso espresso fino a quella data; la singolare tempistica e modalita’ di formalizzazione della decisione (in tempo di notte presso lo studio di un notaio dell’entourage di (OMISSIS) come si ricava da fg. 156 sentenza di primo grado); la qualificazione come strumentale della protocollazione delle dimissioni di altri – (OMISSIS) e (OMISSIS), unici consiglieri che presentarono le dimissioni direttamente in Comune – in ordine cronologico anteriore.
La difesa fonda l’eccezione di violazione di legge riguardante il Decreto Legislativo n. 267 del 2000, articolo 141, comma 1, lettera b), n. 3 su un dato storico, l’individuazione delle dimissioni di (OMISSIS) come le tredicesime in ordine di tempo, considerata la data di protocollazione, quale unico riferimento corretto a tal fine, erroneamente indicato nella sentenza di secondo grado e storicamente smentito dalle prove assunte. Risulta al contrario dagli accertamenti svolti (deposizione (OMISSIS) di cui si da’ conto a fg 157 della sentenza di primo grado) che le dimissioni di (OMISSIS) furono registrate in ingresso agli atti del comune prima di quelle dei nove consiglieri che avevano presentato le dimissioni dinanzi al notaio con otto mesi di anticipo, senza depositarle presso l’amministrazione. Cio’ dimostra che, proprio in forza della disposizione richiamata, le dimissioni di (OMISSIS) solo astrattamente non risultavano determinanti, ma si sono rivelate tali per formalizzare anche quelle gia’ depositate dinanzi al notaio, ma non consegnate in Comune, riferibili a consiglieri sul cui apporto decisionale gia’ non si poteva contare; tale significativo dato si ricava dalle dichiarazioni di (OMISSIS), che proprio dalla presenza di soli undici consiglieri, insufficienti a deliberare ove (OMISSIS) si fosse astenuto per conflitto di interesse, risulta aver tratto la sua convinzione di sostanziale inagibilita’ dell’organo amministrativo, che lo avrebbe indotto a presentare le dimissioni.
Il dato di prova, chiaramente riportato nella sentenza di primo grado, smentisce la pretesa irrilevanza della decisione (OMISSIS).
Quanto al secondo aspetto, al di fuori di qualsiasi rivisitazione di ordine alla natura ed entita’ degli indizi a carico dei familiari di (OMISSIS) nel procedimento c.d. Valentino, attribuito alla valutazione del P.m. (OMISSIS), quel che di dirimente viene segnalato in sentenza, e non contrastato nel merito, e’ che (OMISSIS) Paola risultava coinvolta nell’attivita’ illecita nell’informativa dei Carabinieri, ed inspiegabilmente e’ stata sottratta anche all’adempimento formale dell’iscrizione nel registro degli indagati o alla trasmissione degli atti che la riguardavano alla Procura del Tribunale per i minorenni imposta dalla sua eta’ all’epoca dei fatti, contestazione rispetto alla quale nulla in senso direttamente contrario risulta dedotto, cosicche’ le ulteriori allegazioni, poste a fondamento delle prove sollecitate al riguardo, circa la minore o maggiore gravita’ indiziaria a sostegno della richiesta di misura cautelare, risultano eccentriche rispetto alle esigenze dimostrative derivanti dagli elementi di valutazione considerati.
Ancora, su tale profilo, viene considerata in sentenza la segnalazione fatta da (OMISSIS), e poi dallo stesso non formalizzata, presso il maresciallo (OMISSIS), che genero’ un’iniziativa di questi e del cap. (OMISSIS) presso la locale procura della Repubblica, che non ritenne di intervenire, ma richiese un approfondimento di indagine tre anni dopo.
Come gia’ espresso in sede di analisi delle censure processuali e’ stato valorizzato nella memoria, depositata dal ricorrente prima dell’odierna udienza, l’accertamento liberatorio inerente alla responsabilita’ personale del P.m. investito della notizia di reato cui era stata imputata l’inattivita’, sul piano disciplinare; si attribuisce in particolare valenza escludente il fatto contestato all’intervenuta verifica della correttezza dell’operato dell’inquirente, prosciolto dalle accuse mosse dinanzi al Csm.

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