Corte di Cassazione, sezione feriale, sentenza 17 ottobre 2017, n. 47602. In tema di concussione, la costrizione, che integra l’elemento soggettivo del reato

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Risulta meramente allegato dalla difesa che alla registrazione possa aver provveduto il terzo, il difensore di (OMISSIS), posto che dall’esame delle sue risultanze, secondo quanto riportato in atti, emerge che questi intervenne solo nel corso del colloquio (vedi fg 385 della sentenza di primo grado ove (OMISSIS) dice “mo che viene (OMISSIS)” (avv. (OMISSIS) ndr), cosicche’ il suo sopraggiungere non sostiene tecnicamente la possibilita’ di captazione della prima parte della conversazione a sua cura; peraltro, anche tale profilo non appare rilevante, posto che l’essenza del favoreggiamento e’ nel contenuto della conversazione, oltre che nella rilevazione di altri interventi della medesima natura in circostanze analoghe, condizione che logicamente esclude un’iniziativa autonoma, inconsapevolmente ed indirettamente utile per (OMISSIS), secondo quanto logicamente valutato dai giudici di merito.
Peraltro, conferma dell’intervento di (OMISSIS) nella formazione della registrazione si trae, oltre che dalla deduzione logica richiamata, dalle dichiarazioni rese dallo stesso (OMISSIS), nella seconda ricostruzione resa in argomento, ove individua nel (OMISSIS) colui il quale manifesto’ a (OMISSIS) la presenza della captazione, consentendogli di provvedere alla duplicazione che poi venne trovata il suo possesso.
La conferma dell’ipotesi di accusa – essersi (OMISSIS) speso nell’interesse di (OMISSIS)- viene tratta nella sentenza logicamente non solo dall’analisi del suo contenuto, ma anche dall’intenzione resa nota all’interlocutore di investimenti comuni, ipotesi praticabile previa disponibilita’ del (OMISSIS) a seguire i consigli impartiti; tale intenzionalita’ favoreggiatrice e’ inoltre rafforzata dalla presenza di altre due occasioni – la conversazione con (OMISSIS) e quella con (OMISSIS) – contenente le medesime sollecitazioni, tendenti a salvaguardare la posizione processuale del (OMISSIS) – condotte che, sia pure poste chiaramente in luce nella sentenza impugnata, risultano ignorate nell’impugnazione.
Tali richiami rafforzano in chiave logica quanto acquisito nella situazione richiamata, ed anche in questo caso, non vengono contrastati nel ricorso, con riguardo al loro contenuto.
Le contestazioni non si confrontano con gli specifici elementi desumibili dalla conversazione che, pur tra ulteriori divagazioni inerenti all’inquadramento del contesto, hanno costituito il fondamento delle deduzioni dei giudici di merito, e si risolvono pertanto in un’inammissibile sollecitazione ad una autonoma valutazione di merito.
8.3. Inammissibili in quanto generiche risultano le censure in punto pena, posto che la determinazione della sanzione in misura mediana rispetto alla sanzione edittale e’ sostenuta logicamente con il richiamo alla natura della violazione, che sulla base della contestazione e degli accertamenti svolti, richiamati in sentenza, e’ stata valutata ricorrente nella condotta del (OMISSIS), oltre che con il riferimento alla valenza dimostrativa della pericolosita’ desumibile dai suoi precedenti penali, condizioni che correttamente legittimano la quantificazione personalizzata della sanzione, ai sensi dell’articolo 133 c.p., in relazione alla quale si segnala esclusivamente la pretesa di una diversa determinazione in fatto.
9. (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), i cui ricorsi sono stati integralmente rigettati, devono essere condannati al pagamento delle spese processuali del grado.
Il solo (OMISSIS) e’ tenuto alla rifusione delle spese di rappresentanza delle parti civili in questo grado, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri fissati per i compensi professionali, e considerata l’identita’ della posizione delle parti civili (OMISSIS) e (OMISSIS).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al capo A) ascritto a (OMISSIS), perche’ estinto per prescrizione nonche’ al capo 2), ascritto al medesimo, ed a (OMISSIS), perche’ il fatto non sussiste; revoca le statuizioni civili relative a tale ultimo capo.
Annulla la sentenza impugnata da (OMISSIS) in relazione al capo G) e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d’appello di Salerno.
Rigetta nel resto il ricorso di (OMISSIS) e ridetermina la pena in anni otto di reclusione.
Rigetta il ricorso di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), che condanna al pagamento delle spese processuali.
Condanna inoltre (OMISSIS) alla refusione delle spese di rappresentanza in questo grado delle parti civili (OMISSIS), che liquida in Euro 3.500,00; (OMISSIS) e (OMISSIS) Pierfrancesco, che liquida in Euro 4.300,00, comprese l’aumento del 20%; (OMISSIS), che liquida in Euro 4.000,00; somme maggiorate tutte delle spese generali, nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

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