Corte di Cassazione, sezione feriale, sentenza 17 ottobre 2017, n. 47602. In tema di concussione, la costrizione, che integra l’elemento soggettivo del reato

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Sulla genuinita’ del dato tecnico in linea formale si e’ gia’ detto.
Positivamente deve concludersi anche per quel che riguarda la valutazione dell’attendibilita’ concreta del dato. Il perito, espressamente interrogato sul punto, ha chiarito di aver valutato, al fine di escludere alterazioni del documento offerto, la concludenza logica del discorso, incompatibile con l’ipotesi di interpolazioni, e la qualita’ della voce del (OMISSIS), sotto l’aspetto linguistico, con particolare riferimento a modalita’ di espressione di alcune consonanti, potendo spingere l’accertamento ulteriore solo fino al livello FFO consentito dalla frequenza a cui la registrazione e’ stata effettuata. Si e’ chiarito che, sia pure non complete rispetto alle astratte possibilita’, per i motivi tecnici accennati, tutte le verifiche svolte hanno offerto un dato di piena compatibilita’ tra le voci in comparazione (fg. 289 sentenza di primo grado).
Come evidenziato in sentenza, e solo parzialmente considerato nel ricorso, risulta inoltre importante, al fine della corretta individuazione temporale e personale delle circostanze riferite, il richiamo che il conversante, identificato nel (OMISSIS), opera alla ricezione il giorno prima della conversazione dell’informazione di garanzia ed alla data di fissazione dell’interrogatorio del fratello, ricadente qualche giorno dopo, elementi che logicamente potevano essere noti solo a lui e risultano perfettamente coincidenti con quanto emerge dagli atti di quel procedimento; il significativo dato storico non risulta contestato in ricorso.
Sul punto nell’atto si prospetta solo l’assenza del diretto destinatario della comunicazione – il fratello di (OMISSIS) – alla data di ricezione dell’atto, la cui consegna risulta curata infatti presso la madre, ma non si contrasta l’assunto logico che, stante l’avvenuto ritiro, e la rilevanza della comunicazione, l’atto ben puo’ essere stato letto direttamente dai familiari, e riferito all’interessato prima del suo rientro; tale ricostruzione logica risulta confermata dalla conoscenza della data dell’interrogatorio, non altrimenti spiegabile se non con una piena consapevolezza di quanto stava accadendo, secondo gia’ valutato coerentemente dai giudici di merito.
Cosicche’ il dato tecnico e logico appaiono convergenti e coerentemente ricostruiti nella sentenza, e risultano contestati con valutazioni parziali e deduzioni fondate sull’autonoma rivalutazione di circostanze non dirimenti, che denunciano l’intervenuta sollecitazione a difformi conclusioni in questa sede.
Ci si riferisce in particolare alla contestazione inerente alla effettiva fruizione dell’abitazione estiva da parte di (OMISSIS), effettuata attraverso richiami a circostanze irrilevanti. Come in precedenza sottolineato non e’ dato apprezzare l’importanza di un accertamento inerente all’effettivita’ di tale estremo ove contestualmente si rivendica la mancanza di gratuita’ del contratto, facendo leva sulla sua formalizzazione, con la registrazione ed il pagamento della prestazione sopraggiunto nell’autunno inverno del 2007, a cura della moglie del (OMISSIS).
In proposito coerentemente la sentenza ha escluso la valenza di tale pagamento ai fini di escludere la richiesta di una prestazione gratuita, per la sua tardivita’ ed estraneita’ alle forme di riconoscimento di corrispettivo, posto che solitamente gli accordi per l’utilizzo di una casa vacanze non segue tali tempistiche; ne’ risulta dimostrata in senso contrario che tale particolare modalita’ di condotta fosse invece solitamente seguita dall’imprenditore nella gestione dei suoi affari. A conferma del dato opposto risulta nella richiamata registrazione che (OMISSIS) qualifica (OMISSIS) suo ospite (fg. 185 sentenza primo grado).
E’ appena il caso di sottolineare che, a fronte dei plurimi elementi di riscontro richiamati in sentenza, la negazione da parte di (OMISSIS) della pressione illecita, ed il disconoscimento della propria voce registrata, non ha trovato conforto in giustificazioni alternative degli elementi dissonanti con la rivendicata legittimita’ d’azione, elementi rispetto alla cui ipotetica sottovalutazione solamente potrebbe profilarsi un vizio argomentativo, non illustrato sotto tale aspetto nel ricorso. Ne’ puo’ assumere rilievo l’accertamento inerente all’effettiva presenza personale di (OMISSIS) nel villaggio nel corso di quell’estate, verifiche su cui si incentrano le critiche della difesa, e le sollecitazioni di approfondimenti istruttori. A fronte del capo di accusa, che si riferisce alla richiesta di (OMISSIS) di un’utilita’ per se’ o per la famiglia e della piena comunanza di interessi trai coniugi, desumibile sia dal coinvolgimento della moglie nell’attivita’ politica di questi, che della commistione anche degli atti inerenti a ciascuno di essi, rivendicata da (OMISSIS) per giustificare il possesso di alcuni documenti difficilmente conciliabili con la sua attivita’ istituzionale, accertare se questi frequentasse o meno il villaggio (OMISSIS) in quell’estate risulta irrilevante, cosicche’ correttamente risulta respinta, sulla base dei criteri di cui all’articolo 495 c.p.p. l’offerta di dati sulla pretesa inattendibilita’ delle annotazioni in ordine all’ingresso degli ospiti in quel villaggio.
Le obiezioni difensive svolte riguardo all’ipotesi di accusa in esame, muovono da quanto offerto da (OMISSIS), dalla mancanza di potere decisionale in capo allo stesso, che possono assumere valenza solo escludendo dalle risultanze probatorie la richiamata registrazione, nella quale si da’ conto ampiamente della circostanza che, al di la’ dell’intestazione formale, (OMISSIS) era direttamente interessato alla gestione del villaggio.

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