Corte di Cassazione, sezione feriale, sentenza 17 ottobre 2017, n. 47602. In tema di concussione, la costrizione, che integra l’elemento soggettivo del reato

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Tutti gli elementi elencati risultano presenti nella specie. In particolare, la relativa eccezione e’ stata proposta in primo grado, ed anche nel ricorso, negli esatti termini gia’ esposti in sede cautelare, ed in ragione di cio’ manca la necessita’ di un approfondimento ulteriore rispetto a tale esplicitazione, condizione che consente di escludere l’incompletezza del rinvio, e di valutarlo non satisfattivo delle esigenze giustificative dell’interessato.
Inoltre sul piano formale, quel che e’ ancora piu’ rilevante, e’ che l’atto fosse conosciuto dal (OMISSIS), in quanto espresso a conclusione del procedimento cautelare di merito dallo stesso instaurato, cosicche’, pur ipotizzando una non rituale considerazione di atto non acquisito formalmente nell’ambito del fascicolo per il dibattimento, il dato risulterebbe inidoneo a privare di legittimita’ il rinvio, posto che quel che rileva e’ la conoscenza o la conoscibilita’ da parte dell’interessato dell’atto a cui il giudicante ha fatto riferimento, condizione pacificamente esistente, per quanto appena riferito.
Del tutto generico e’ l’assunto che siano stati utilizzati al fine della decisione il contenuto di atti estranei al fascicolo per il dibattimento, desunto dal richiamo a fg 45 della sentenza a dichiarazioni rese da (OMISSIS) nel corso delle indagini; in senso contrario, si deve osservare che il giudice di merito, alla luce della richiamata presenza di precedenti audizioni, e della mancata contestazione svolta nel corso dell’esame in contradittorio di elementi contrastanti, ben puo’ desumere una valutazione di coerenza del narrato, mentre manca qualsiasi riferimento specifico che consenta di concludere che siano stati esaminati i relativi atti; in senso contrario a fg 104 della sentenza di primo grado si da’ conto dell’ovvia circostanza che i verbali delle dichiarazioni rese da (OMISSIS) nel corso delle indagini non fanno parte del fascicolo del dibattimento, cosicche’ l’espressione contestata non puo’ che esser frutto della deduzione logica illustrata, direttamente derivante dall’intervenuta acquisizione della deposizione in dibattimento, nel contraddittorio delle parti che, al contrario, tali atti conoscevano e che avrebbero dovuto, in quella sede, evidenziarne le contraddizioni rispetto a quanto offerto in giudizio.
Per uniformita’ di argomento appare opportuno segnalare in questa sede che sul punto che la difesa, nelle contestazioni di merito delle risultanze delle prove, inferisce la non credibilita’ di (OMISSIS) dalla mancata corrispondenza di quanto da questi riferito sull’episodio del capo A) e quanto offerto sul punto dal teste (OMISSIS); in realta’ tale ipotetico contrasto non emerge da specifiche risultanze di prova, che e’ essenziale richiamare ove se ne contesti la mancata valutazione.
Il medesimo vizio, segnalato quanto alle dichiarazioni di (OMISSIS) a fg 178 del ricorso (OMISSIS), che ancorche’ generico sul punto, puo’ intendersi riferito alle dichiarazioni da questi rilasciate il 07/05/2009, all’a.g. di Potenza, atto cronologicamente estraneo al processo che, qualche rigo prima nella sentenza in esame (fg 31) risulta acquisito al fascicolo. Pur dovendosi accertare l’effettiva inutilizzabilita’ del dato, poiche’ non emerge che l’interessato sia stato sentito sul punto ed il relativo verbale sia stato sottoposto a contestazione, deve per contro rilevarsi che il suo contenuto, ancorche’ citato in sentenza, proprio alla luce del rimando al suo contenuto, risulta del tutto estraneo alla decisione, posto che di esso si richiama una conversazione con (OMISSIS), nella quale egli faceva riferimento alle dimissioni presentate dal consiglio comunale, manifestando disappunto, senza indicare le ragioni della sua determinazione, dato del tutto neutro ai fini della decisione sul capo A), riguardante la circostanza.
2.4. Per quel che riguarda la mancata acquisizione delle prove offerte sulla scarsa credibilita’ di (OMISSIS), costituita da registrazioni dalle quali si dovrebbero ricavare ammissioni di questi, dinanzi a persone non identificate, della falsita’ dei suoi apporti si deve richiamare la considerazione che la stessa possibile qualificazione di tali dati quali prove sopravvenute elemento di novita’ ha costituito oggetto di contestazione nel corso dell’udienza di appello in cui vennero offerti approfondimenti, dato essenziale al fine di valutare la fondatezza del rilievo processuale, e tale qualificazione non risulta sostenuta da alcun elemento di conferma, attinente all’effettiva sopravvenienza di tali elementi, oltre che al contesto nel quale tali dati sarebbero stati acquisiti.
La circostanza, anche per la genericita’ del rilievo in argomento, esclude la fondatezza dell’eccezione difensiva, fondata sull’applicabilita’ della disposizione di cui all’articolo 603 c.p.p., comma 2.
Non risulta esplicitata infatti quale condizione di fatto, al di la’ del dato temporale, possa aver determinato la natura sopravvenuta del dato conoscitivo, acquisito tramite le dichiarazioni rese al difensore da (OMISSIS), laddove era chiaro fin nel corso del procedimento di primo grado da (OMISSIS) che questi fosse stato il suo tramite per entrare in possesso delle registrazioni offerte a sostegno delle sue accuse, posto che non risulta illustrato nel ricorso l’impedimento alla sollecitazione all’audizione testimoniale nel corso del dibattimento di primo grado; il dato richiamato esclude la validita’ di quanto argomentato dalla difesa in ordine al diverso canone valutativo rivendicato.
Analoga osservazione deve formularsi quanto agli ulteriori elementi di prova, di cui e’ stata sollecitata l’assunzione nel corso di svolgimento della fase di discussione del giudizio di appello, poiche’, al di la’ del dato cronologico, attinente all’intervenuta acquisizione dei dati nella fase immediatamente precedente a quel giudizio, non risulta contestualizzata la natura sopravvenuta degli spunti di approfondimento offerti.
La circostanza di fatto non risulta sufficiente a far inquadrare la richiesta nell’ambito della disposizione di cui all’articolo 603 c.p.p., comma 2; diversamente opinando sarebbe possibile, in spregio ai principi costituzionali di immediatezza, speditezza, e ragionevole durata, addurre indefinitamente dati conoscitivi ulteriori, suscettibili di bloccare lo sviluppo del procedimento.
Nel caso di specie si assume che le persone di cui e’ stata richiesta l’audizione, abbiano sentito dal (OMISSIS) riferire sulla non veridicita’ di quanto denunciato, ma non si indicano contesti e tempi della rivelazione, o i rapporti sottostanti tra le parti, che permettano di valutare, al fine di considerare la natura sopravvenuta del dato, l’impossibilita’ di allegazione precedente.
Come gia’ osservato in relazione all’acquisizione con indagini difensive delle dichiarazioni di (OMISSIS) anche per tali ulteriori allegazioni, di cui non e’ identificata l’accidentalita’ della scoperta, la natura dei rapporti tra le parti in colloquio ed i relativi contesti e l’impossibilita’ di precedente allegazione, deve ripetersi la medesima considerazione; la difesa si e’ limitata a richiamare i tempi dell’acquisizione, non l’occasione della stessa che, anche sulla base delle contestazioni svolte nel corso dell’udienza dinanzi alla Corte d’appello, risulta rimandabile ad un’iniziativa di indagini a cura delle parti, suscettibili quindi di essere svolta in precedenza.
Il dato offerto quindi, piu’ che all’individuazione di prove attiene all’indicazione di un tema di indagine – la generica credibilita’ di (OMISSIS) – su cui si offre non una prova opposta su un dato scardinante la ricostruzione di accusa, ma elementi idonei a innestare un’ulteriore indagine sul punto; basti pensare alla smentita, parziale gia’ per la stessa prospettazione, emergente dalle confessioni che si assumono raccolte presso (OMISSIS), ed alla mancata documentazione tecnica inerente alla genuinita’ delle registrazioni, oltre che, come gia’ evidenziato, alla mancata contestualizzazione della natura forzosamente sopravvenuta delle acquisizioni, per escludere la ricorrenza della valutabilita’ del dato offerto quale prova nuova. La mancata identificazione di tali elementi di fatto rendono generiche le eccezioni svolte in merito all’inquadrabilita’ delle allegazioni nell’alveo dell’articolo 603 c.p.p., comma 2.

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