L'ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Civile, del 2 marzo 2026, n. 4619, interviene con un'importante precisazione in materia di procedibilità del ricorso per cassazione, attenuando il rigore formale legato al deposito della copia autentica della sentenza impugnata, un adempimento che è prescritto a pena di improcedibilità dall'articolo 369, secondo comma, numero 2, del Codice di Procedura Civile (Cpc).
La Suprema Corte ha stabilito che, anche in assenza della produzione di tale copia autentica e della relativa relata di notificazione, il ricorso non può essere automaticamente dichiarato improcedibile. Ciò che rileva, infatti, non è il mero rispetto formale della disposizione, ma il perseguimento dello scopo a cui essa tende: permettere al giudice dell'impugnazione di verificare immediatamente la tempestività del ricorso rispetto ai termini legali.
Nel caso di specie, i Giudici di Piazza Cavour hanno chiarito che il ricorso è procedibile qualora emerga, dallo stesso atto di impugnazione, che la sua notificazione si è perfezionata (dal punto di vista del ricorrente) entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata. Questo perché il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza (esplicitamente indicata nel ricorso) e la data di notificazione dello stesso ricorso (risultante dalla relata di notificazione di quest'ultimo atto) è sufficiente ad assicurare lo scopo della norma. Il giudice della Cassazione, già al momento del deposito, è in grado di accertare che l'impugnazione è stata proposta nel rispetto del termine "breve" di cui all'articolo 325, secondo comma, del Cpc, senza necessità di consultare la copia autentica della sentenza munita di relazione di notifica.









