Divisione ereditaria e frazionamento dei singoli beni

L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Civile, del 5 marzo 2026, n. 4958, offre un’importante e chiarificatrice esegesi delle regole che governano lo scioglimento della comunione e la formazione delle porzioni spettanti ai singoli coeredi, ponendo l’accento sulla necessità di salvaguardare l’integrità economica dei beni ereditari.

La Suprema Corte ha statuito che la divisione ereditaria non esige un’assoluta ed esasperata omogeneità in sede di composizione dei singoli lotti. Ciò significa che, nell’ambito delle macro-categorie individuate dalla legge (beni immobili, beni mobili e crediti), non è necessario procedere a un frazionamento quotistico di ogni singola entità. Il giudice o il professionista delegato possono legittimamente assegnare un cespite per l’intero a una determinata quota e un altro bene, sempre per l’intero, a una quota differente, bilanciando poi le eventuali disparità di valore economico mediante il ricorso ai necessari conguagli in denaro.

Il principio cardine espresso dai giudici di legittimità mira espressamente a evitare l’eccessivo frazionamento dei cespiti in comunione. Spezzettare ogni singolo immobile o bene ereditario comporterebbe infatti un grave pregiudizio economico, deprezzando il valore complessivo della massa. Il diritto dei condividenti a ottenere una porzione in natura non va inteso come il diritto a ricevere un pezzo di ogni singolo contratto o mattonato, bensì come il diritto a conseguire una quota di valore proporzionalmente corrispondente a quello dell’intera massa da dividere.

Pertanto, nell’ipotesi in cui l’asse ereditario sia composto da più unità immobiliari, il giudice del merito non può applicare un automatismo spartitorio sussidiario. Egli ha il preciso dovere di accertare, attraverso una valutazione concreta, se l’interesse dei condividenti sia meglio soddisfatto attraverso il frazionamento materiale delle singole entità oppure, al contrario, mediante l’assegnazione di interi immobili a ciascun coerede, ristabilendo l’equilibrio della dazione patrimoniale con i dovuti conguagli pecuniari.

Sommario

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|5 marzo 2026| n. 4958.

Divisione ereditaria e frazionamento dei singoli beni

 

Massima: Nella divisione ereditaria non si richiede necessariamente, in sede di formazione delle porzioni, una assoluta omogeneità delle stesse, ben potendo, nell’ambito di ciascuna categoria di beni immobili, mobili e crediti da dividere, taluni di essi essere assegnati per l’intero a una quota e altri, sempre per l’intero, ad altra quota, salvi i necessari conguagli, giacché il diritto dei condividenti ad una porzione in natura di ciascuna delle categorie di beni in comunione non consiste nella realizzazione di un frazionamento quotistico delle singole entità appartenenti alla stessa categoria, ma nella proporzionale divisione dei beni compresi nelle tre categorie degli immobili, mobili e crediti, dovendo evitarsi un eccessivo frazionamento dei cespiti in comunione che comporti pregiudizi al diritto preminente dei coeredi e dei condividenti in genere di ottenere in sede di divisione una porzione di valore proporzionalmente corrispondente a quello della massa ereditaria, o comunque del complesso da dividere. Pertanto, nell’ipotesi in cui nel patrimonio comune vi siano più immobili da dividere, il giudice del merito deve accertare se l’anzidetto diritto del condividente sia meglio soddisfatto attraverso il frazionamento delle singole entità immobiliari oppure attraverso l’assegnazione di interi immobili ad ogni condividente, salvo conguaglio

Sentenza Integrale

 

Tag/parola chiave: Successione – Azione di riduzione delle disposizioni testamentarie – Azione di scioglimento della comunione ereditaria – Produzione dei certificati relativi alle trascrizioni e iscrizioni sull’immobile da dividere imposta dall’art. 567 c.p.c. – Adempimento previsto a pena di inammissibilità o improcedibilità della domanda – Esclusione – Pluralità di immobili da dividere – Diritto del condividente meglio soddisfatto attraverso il frazionamento delle singole entità immobiliari oppure attraverso l’assegnazione di interi immobili ad ogni condividente salvo conguaglio – Accertamento da parte del giudice – Cass. n. 17862/2020 – Utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di uno dei comproprietari nei limiti di cui all’art. 1102 c.c. – Pregiudizio in danno degli altri comproprietari rimasti inerti o consenzienti – Esclusione – Pamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa a carico dell’occupante – Presupposti – Manifestazione dell’intenzione da parte di altri partecipanti di utilizzare il bene in maniera diretta con annesso impedimento concesso – Vantaggio patrimoniale del comproprietario utilizzatore esclusivo del bene – Cass. Sez. 2 09/02/2015

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta da:

Dott. GRASSO Giuseppe – Presidente

Dott. MACCARRONE Tiziana – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. DE GIORGIO Davide – Consigliere Rel.

Dott. PIRARI Valeria – Consigliere

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12354/2020 R.G. proposto da:

Ma.Ca., rappresentato e difeso dall’avvocato Ma.Ba.

-ricorrente-

Contro

Ma.Vi.

-intimato-

Nonché

Ma.Si., rappresentata e difesa dall’avvocato Ma.Ia.

-resistente-

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 209/2020 depositata il 14/01/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2026 dal Consigliere Davide De Giorgio.

Divisione ereditaria e frazionamento dei singoli beni

FATTI DI CAUSA

Dalla sentenza impugnata e dal ricorso per cassazione risulta che Ma.Si. ha citato in giudizio nel 2011 dinanzi al Tribunale di Roma i due fratelli Ma.Ca. e Ma.Vi., proponendo nei loro confronti azione di riduzione delle disposizioni testamentarie della loro madre Du.Ri. – disposizioni relative a beni a lei pervenuti per successione del marito premorto -, nonché azione di scioglimento della comunione ereditaria e domanda di condanna al pagamento di un indennizzo per il mancato godimento dei cespiti comuni ed al rimborso delle spese connesse alla successione.

Mentre Ma.Ca. è rimasto contumace, il convenuto Ma.Vi. si è costituito in giudizio, contestando unicamente le spese che la sorella assumeva di aver sostenuto.

Con la sentenza di primo grado, il Tribunale di Roma ha dichiarato aperte le successioni di Ma.Ig. e Du.Ri., genitori delle parti, ha disposto la reintegrazione della quota di legittima dell’attrice, ha provveduto allo scioglimento della comunione, determinando il conguaglio ha condannato Ma.Ca. al pagamento di Euro 27.562,96 in favore dell’attrice a titolo di indennizzo ed ha condannato entrambi i convenuti al pagamento di Euro 2.300,00 ciascuno in favore della sorella a titolo di rimborso delle spese connesse alla successione, rigettando le altre domande e regolando le spese processuali.

Impugnata detta sentenza da parte di Ma.Ca., nella resistenza di Ma.Si. e Ma.Vi., la Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 209/2020 pubblicata il 14.01.2020, ha corretto, in quanto viziato da errore di calcolo, l’importo dovuto per indennità di occupazione, determinandolo in Euro 3.885,91 in luogo di Euro 27.562,96, ed ha rigettato l’appello nella restante parte, compensando le spese del grado.

Nella motivazione, la Corte, per quanto di interesse in questa sede, ha ritenuto che: – l’attrice aveva proposto domanda di divisione fin dall’atto introduttivo del giudizio; – non sussisteva violazione dell’art. 727 c.c., in quanto lo stesso appellante aveva dedotto che gli immobili oggetto di causa erano fatiscenti; – era dovuto l’indennizzo per mancato godimento di un immobile comune oggetto di causa, poiché l’appellante, avendolo abitato, aveva in tal modo escluso dal relativo godimento gli altri comproprietari, ai quali non aveva offerto le relative chiavi; – il calcolo dell’indennizzo da parte del Tribunale era erroneo; – la decisione di primo grado sulle spese processuali era corretta in quanto l’appellante si era opposto alla divisione ed il valore della causa andava ragguagliato a quello dell’intera massa da dividere.

Ma.Ca. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello sulla scorta di cinque motivi.

Ma.Si. si è costituita tardivamente con una memoria.

Ma.Vi. non ha svolto attività difensive.

Fissata la trattazione in camera di consiglio, le parti hanno depositato memorie illustrative.

Divisione ereditaria e frazionamento dei singoli beni

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Ma.Si. si è costituita in giudizio, in data 03.11.2025, ad oltre cinque anni di distanza dalla notificazione del ricorso per cassazione, mediante deposito di una memoria che, oltre a non essere stata notificata alla controparte, neppure contiene l’esposizione delle ragioni per le quali il ricorso avrebbe dovuto essere disatteso.

In particolare, detto atto è composto da due sole pagine nelle quali, dopo l’indicazione delle parti e dei relativi difensori, della data della notificazione all’intimata del ricorso per cassazione, nonché degli estremi della sentenza impugnata, del suo dispositivo e del procedimento in cui essa era stata emessa, compare la seguente dichiarazione: “con il presente atto si costituisce nel presente giudizio dinanzi la Suprema Corte di Cassazione la sig.ra Ma.Si. ut supra rappresentata, difesa e domiciliata, al fine di chiedere la dichiarazione di inammissibilità o comunque il rigetto nel merito del ricorso proposto dal sig. Ma.Ca. rubricato con il n. Rg 12354/2020 avverso la sentenza n. 209 del 2020, emessa dalla Corte di Appello di Roma, il 14.01.2020 e notificata il 24.01.2020, nonché al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ex art. 370 co. 1 cpc e/o di presentare memorie difensive”.

Tale contenuto non consente di attribuire all’atto in questione la natura e la funzione di un controricorso.

In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte (cfr.: Cass., Sez. Un., n. 10019/2019) hanno specificato che nel giudizio di cassazione è inammissibile una “memoria di costituzione” depositata dalla parte intimata dopo la scadenza del termine di cui all’art. 370 c.p.c. e non notificata al ricorrente (così da non potersi qualificare come controricorso, seppur tardivo), atteso che non è sufficiente il mero deposito perché l’atto possa svolgere la sua funzione di strumento di attivazione del contraddittorio rispetto alla parte ricorrente, la quale, solo avendone acquisito legale conoscenza, è in condizioni di presentare le sue osservazioni nelle forme previste dall’art. 378 c.p.c.. Ne consegue, pertanto, che la procura speciale rilasciata in calce all’anzidetta memoria non sia valida, restando priva di efficacia l’autenticazione del difensore, il cui potere certificativo è limitato agli atti specificamente indicati nell’art. 83, comma 3, c.p.c.

In concreto, l’anzidetta memoria neppure può ascriversi al tipo “di nomina di nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente nominato”, costituendo il primo atto depositato dalla parte intimata.

Inoltre, come affermato da questa Corte, in mancanza di controricorso contenente, ai sensi dell’art. 366 c.p.c. (richiamato dall’art. 370, comma secondo, stesso codice), l’esposizione delle ragioni atte a dimostrare l’infondatezza delle censure mosse alla sentenza impugnata dal ricorrente, la parte intimata non può presentare memoria ma solamente partecipare alla discussione orale (cfr.: Cass. n. 6222/2012; Cass. n. 4049/2023).

Infine, tale parte non può giovarsi della facoltà di presentare memorie in vista dell’adunanza camerale prevista dall’art. 380-bis c.p.c., come modificato dalla L. n. 197 del 2016. (cfr.: Cass. n. 24835/2017), sicché è irrituale il deposito della memoria illustrativa da parte della stessa.

2. Passando all’esame del ricorso, il primo motivo è rubricato come segue: nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, co. 2 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c.: mancanza di motivazione (motivazione apparente) error in procedendo.

In particolare, il ricorrente, premesso di aver formulato uno specifico motivo di appello avverso la sentenza di primo grado, denunciando il vizio di ultrapetizione in relazione all’accoglimento della domanda di divisione, che controparte aveva proposto soltanto in comparsa conclusionale, con conseguente sua tardività, si duole del fatto che la Corte d’Appello abbia affermato che detta domanda era stata proposta fin dall’atto introduttivo del giudizio, senza indicare le ragioni di tale sua conclusione. Invero, sebbene la domanda di divisione non fosse formulata né nell’atto di citazione in riassunzione né nella memoria depositata ex art. 183, comma sesto, num. 1, c.p.c. – atto, quest’ultimo, contenente la sola richiesta istruttoria di C.T.U. per l’accertamento della massa – essendosi l’attrice limitata a domandare, nell’atto introduttivo, l’assegnazione della propria quota di 8/27, la Corte distrettuale aveva, invece, affermato apoditticamente che la domanda di divisione era contenuta anche nell’atto di citazione in riassunzione, senza indicare alcun elemento a fondamento di ciò, specie tenuto conto della mancata produzione della certificazione ipotecaria e catastale necessaria per l’eventuale decisione.

Il motivo è infondato.

La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (cfr., fra le altre: Cass., Sez. Un., n. 8053/2014; Cass., Sez. Un., n. 8054/2014; Cass. n. 22598/2018; Cass. n. 7090/2022).

La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (cfr.: Cass. n. 1986/2025).

Quanto all’interpretazione della domanda giudiziale, essa costituisce operazione riservata al giudice del merito, il cui giudizio, risolvendosi in un accertamento di fatto, non è censurabile in sede di legittimità quando sia motivato in maniera congrua ed adeguata, avendo riguardo all’intero contesto dell’atto, senza che ne risulti alterato il senso letterale e tenendo conto della sua formulazione letterale nonché del contenuto sostanziale, in relazione alle finalità che la parte intende perseguire, senza essere condizionato al riguardo dalla formula adottata dalla parte stessa (cfr.: Cass. n. 14751/2007; Cass. n. 9011/2015).

In ogni caso, la domanda giudiziale deve essere interpretata dal giudice con riferimento alla volontà della parte, quale emergente non solo dalla formulazione letterale delle conclusioni assunte nella citazione, ma anche dall’intero complesso dell’atto che le contiene (cfr.: Cass. n. 6100/1997; Cass. n. 19188/2003), ben potendo essere contenute, nella parte espositiva, richieste conclusive e, allo stesso modo, argomentazioni difensive tra le conclusioni di detti atti (cfr.: Cass. n. 18096/2002).

Nel caso di specie, l’esame diretto dell’atto introduttivo del primo grado di giudizio, consentito dal fatto che, essendo stato denunciato un error in procedendo, la Corte di cassazione è giudice anche del “fatto processuale” (cfr.: Cass. n. 20924/2019; Cass. n. 2771/2017), permette di ritenere esatta l’affermazione della Corte d’Appello secondo cui la domanda di divisione era contenuta anche nell’atto di citazione in riassunzione.

Infatti, nell’atto di citazione, la parte, oltre ad aver formulato, nelle conclusioni rassegnate, una serie di domande di merito tra le quali non figura espressamente quella di divisione, ha chiesto, in via istruttoria, l’ammissione di una C.T.U. per procedere all’accertamento della consistenza e alla stima economica dell’intera massa del compendio immobiliare caduto in successione, tra l’altro, con individuazione della quota ideale di spettanza di ciascuno degli eredi secondo quanto previsto per legge e predisposizione di un progetto di ripartizione concreta delle quote ereditarie, tenendo conto della possibilità autonoma di utilizzo degli immobili, senza arrecare danni all’intero fabbricato.

È dunque manifesta la volontà della parte di domandare la divisione, come, del resto, si evince anche dalla precisazione contenuta nella memoria depositata ex art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c.: “Si dovrà pertanto provvedere al riconoscimento della lesione della quota di legittima spettante a Ma.Si. e Ma.Vi…. procedendo, previa CTU, allo scioglimento della comunione ereditaria ed all’assegnazione in via esclusiva di ciascuna quota”.

Alla luce di quanto precede, la motivazione adottata sul punto dalla Corte d’Appello, oltre ad essere giuridicamente corretta, non è né apodittica né meramente apparente, non rilevando, in senso contrario, la mancata produzione da parte dell’appellata della certificazione ipotecaria e catastale relativa agli immobili.

3. Il secondo motivo è rubricato come segue: violazione e falsa applicazione degli artt. 713, 1111, 1113 c.c. e art. 794 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.

In particolare, considerato che Ma.Si. non aveva depositato la documentazione ipotecaria e catastale relativa all’immobile, la domanda di divisione, quand’anche fosse stata effettivamente e tempestivamente proposta, avrebbe dovuto essere dichiarata improcedibile, né a tale omissione della parte avrebbe potuto supplirsi mediante la C.T.U.; sebbene la questione non fosse stata eccepita e trattata né nel giudizio di primo grado né in quello di appello, essa era comunque rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo.

Il motivo è infondato.

In proposito, deve premettersi che gli artt. 713 e 1111 c.c. sono stati richiamati in rubrica senza indicarsi in concreto alcuna violazione che li riguardi.

Per quanto concerne, poi, la pretesa violazione degli artt. 1113 c.c. e 794 c.p.c. (quest’ultimo verosimilmente indicato per errore materiale in luogo dell’art. 784 c.p.c., come emerge dall’esame del ricorso a pag. 14, in cui la norma è correttamente indicata), è dirimente l’osservazione che nei giudizi di scioglimento della comunione, la produzione dei certificati relativi alle trascrizioni e iscrizioni sull’immobile da dividere, imposta dall’art. 567 c.p.c. per la vendita del bene pignorato, non costituisce un adempimento previsto a pena di inammissibilità o improcedibilità della domanda, neppure quando debba procedersi alla vendita dell’immobile comune, atteso che questa, a differenza di quanto accade nel processo di espropriazione, non avviene ai danni di qualcuno, ma nell’interesse di tutti, sicché il richiamo alle norme del processo di espropriazione è limitato alle sole modalità esecutive della vendita e ai relativi rimedi (cfr.: Cass. n. 27892/2024; Cass. n. 6228/2023; Cass. n. 10067/2020).

4. Il terzo motivo è rubricato come segue: nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c.; violazione dell’art. 727, c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.

In particolare, il ricorrente assume che la Corte d’Appello non abbia reso alcuna pronuncia in ordine alle doglianze contenute nell’atto di appello circa il carattere sproporzionato delle porzioni attribuite ai condividenti ed in ordine al deprezzamento del terreno edificabile assegnato pro quota al ricorrente medesimo per effetto di una servitù di passaggio ivi creata con il progetto divisionale.

Il motivo è infondato.

Quanto al vizio di omessa pronuncia, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell’art. 112 c.p.c., esso ricorre ove il giudice ometta completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, anche solo implicito di accoglimento o di rigetto ma comunque indispensabile per la soluzione del caso concreto, sulla domanda o sull’eccezione sottoposta al suo esame, mentre il vizio di omessa motivazione, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza vi sia stato, ma sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico oppure si sia tradotto nella mancanza assoluta di motivazione, nella motivazione apparente, nella motivazione perplessa o incomprensibile o nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili (cfr.: Cass. n. 27551/2024).

Nella specie, come emerge dall’esame della sentenza impugnata, la Corte d’Appello ha rigettato il gravame interposto avverso la sentenza di primo grado, dopo aver esaminato sia le doglianze relative alla valutazione dei cespiti sottoposti a divisione (nel cui novero va ricompresa anche quella concernente l’asserita grave svalutazione del terreno per effetto della servitù di passaggio creata con il progetto divisionale), doglianze ritenute tardive, sia quelle concernenti la pretesa violazione dell’art. 727 c.c., disattese sulla scorta della loro genericità e delle considerazioni dell’appellante sulla pretesa fatiscenza degli immobili.

Pertanto, non si è al cospetto di un’ipotesi di omessa pronuncia.

Quanto, poi, alla pretesa violazione delle disposizioni di cui all’art. 727 c.c., deve premettersi che nella divisione ereditaria non si richiede necessariamente, in sede di formazione delle porzioni, una assoluta omogeneità delle stesse, ben potendo, nell’ambito di ciascuna categoria di beni immobili, mobili e crediti da dividere, taluni di essi essere assegnati per l’intero a una quota e altri, sempre per l’intero, ad altra quota, salvi i necessari conguagli, giacché il diritto dei condividenti ad una porzione in natura di ciascuna delle categorie di beni in comunione non consiste nella realizzazione di un frazionamento quotistico delle singole entità appartenenti alla stessa categoria, ma nella proporzionale divisione dei beni compresi nelle tre categorie degli immobili, mobili e crediti, dovendo evitarsi un eccessivo frazionamento dei cespiti in comunione che comporti pregiudizi al diritto preminente dei coeredi e dei condividenti in genere di ottenere in sede di divisione una porzione di valore proporzionalmente corrispondente a quello della massa ereditaria, o comunque del complesso da dividere. Pertanto, nell’ipotesi in cui nel patrimonio comune vi siano più immobili da dividere, il giudice del merito deve accertare se l’anzidetto diritto del condividente sia meglio soddisfatto attraverso il frazionamento delle singole entità immobiliari oppure attraverso l’assegnazione di interi immobili ad ogni condividente, salvo conguaglio (cfr.: Cass. n. 17862/2020; Cass. n. 15105/2000).

Alla luce di quanto precede, l’esercizio del potere discrezionale del giudice nella formazione delle quote non può essere sindacato quanto all’avvenuto inserimento di un intero immobile in una quota piuttosto che in un’altra, ove correttamente motivato.

Nel caso di specie, la censura del ricorrente si limita a lamentare l’avvenuta assegnazione di un intero fabbricato alla sorella attrice e di un altro fabbricato ed un terreno edificabile agli altri due condividenti; quanto, poi, alla servitù di passaggio, essa determinerebbe un imprecisato deprezzamento del fondo servente.

Il motivo, per come formulato, è generico, così come, del resto, si era già ritenuto nella sentenza di appello, non essendo stati offerti elementi concreti tali da permettere di porre in discussione il progetto divisionale.

5. Il quarto motivo è rubricato come segue: violazione dell’art. 1102 c.c. e 2697 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3.

In primo luogo, il ricorrente, il quale nell’atto di appello aveva lamentato l’assenza dei presupposti per la sua condanna al pagamento in favore della sorella Ma.Si. di un indennizzo per l’uso esclusivo di un’unità immobiliare comune, lamenta che nella sentenza impugnata non si sia considerato che l’attrice non aveva dedotto né provato un diniego del fratello all’accesso alle unità immobiliari e neanche dimostrato il carattere abusivo dell’occupazione, in violazione dell’art. 2697 c.c. In secondo luogo, il ricorrente lamenta una violazione dell’art. 1102 c.c., non essendosi tenuto conto del fatto che il suo uso esclusivo di un’unità immobiliare era avvenuta senza opposizione dei comproprietari, essendo irrilevante, a tal fine, la mancata consegna delle chiavi ai medesimi.

Il motivo è infondato.

Per quanto concerne la violazione dell’art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., essa è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (cfr.: Cass. n. 13395/2018; Cass. n. 18092/2020), ovvero quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere (cfr.: Cass. n. 17313/2020).

In concreto, la parte non ha prospettato alcuna erronea attribuzione dell’onere della prova, limitandosi, invece, ad affermare che la controparte non avesse né allegato né provato i fatti costitutivi della sua pretesa.

Per quanto riguarda, poi, la doglianza concernente l’asserita insussistenza dei presupposti per l’indennizzo, deve osservarsi che, in materia di comunione del diritto di proprietà, se per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non ne sia possibile, ai sensi dell’art. 1102 c.c., un godimento diretto con pari uso da parte dei comproprietari, essi possono deliberarne l’uso indiretto e, in mancanza di tale deliberazione, il comproprietario, che da solo ha goduto del bene, deve corrispondere agli altri partecipanti alla comunione i frutti civili con decorrenza dalla data in cui gli perviene la richiesta di uso turnario o comunque di partecipazione al godimento da parte degli altri comunisti (cfr.: Cass. n. 10264/2023).

È stato inoltre osservato che l’utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di uno dei comproprietari, ove mantenuta nei limiti di cui all’art. 1102 c.c., non è di per sé idonea a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l’occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l’intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso, e sempre che risulti provato che il comproprietario, il quale abbia avuto l’uso esclusivo del bene, ne abbia tratto anche un vantaggio patrimoniale (Cass. Sez. 2, 09/02/2015, n. 2423; Cass. Sez. 2, 03/12/2010, n. 24647; Cass. Sez. 2, 04/12/1991, n. 13036) e che non valgono a dimostrare automaticamente una illegittima sottrazione delle concorrenti facoltà di godimento del bene comune appartenenti agli altri comproprietari, tali da giustificare la condanna risarcitoria per lucro cessante, né le circostanze della utilizzazione esclusiva del bene comune o della mancata “messa a disposizione” dell’immobile o del mancato invito a ritirarne le chiavi, ove non sia acclarata una violazione dei limiti di liceità dell’uso della cosa comune di cui all’art. 1102 c.c. (cfr.: Cass. n. 7019/2019).

Deve, tuttavia, osservarsi che l’acquiescenza all’altrui uso non sussiste più, per la contraddizione che non lo consente, nel momento in cui il comproprietario abbia chiesto il pagamento di una indennità per l’altrui uso esclusivo della cosa comune (cfr.: Cass. n. 28955/2023) e che ciò è quanto avvenuto nel caso di specie, almeno dalla data di proposizione della domanda giudiziale, come evidenziato nella sentenza impugnata (“anzi Ma.Si. ha dovuto intraprendere il presente giudizio”), sicché l’indennità era dovuta per il periodo di durata del giudizio.

In concreto, come emerge dalla sentenza della Corte d’Appello, l’indennizzo in questione è stato riconosciuto per n. 43 mesi (al riguardo, si rileva che l’atto di citazione in rinnovazione risale al 2011 e la sentenza di primo grado è stata pronunciata nel 2015), né risulta dedotto che la liquidazione abbia riguardato un periodo anteriore alla causa.

6. Il quinto motivo è rubricato come segue: violazione dell’art. 91 c.p.c., art. 12 c.p.c. e D.M. n. 55 del 2014 in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.

Il ricorrente, in particolare, lamenta l’illegittimità del rigetto dell’appello dallo stesso proposto in ordine alla statuizione sulle spese processuali contenuta nella sentenza di primo grado, il tutto sotto i seguenti profili: – poiché il giudizio aveva ad oggetto la sola domanda di riduzione, il valore della causa andava determinato in misura corrispondente a quello della quota in contestazione, anziché al valore dell’intera massa; – per quanto concerne le spese relative alla divisione, tenuto conto dell’assenza di condotte ostruzionistiche del convenuto odierno ricorrente, che in primo grado era rimasto contumace, esse andavano poste a carico della massa e comunque dovevano essere parametrate alla quota in contestazione.

Il motivo è fondato.

Premesso che la motivazione della sentenza impugnata fa riferimento, sul punto, alla sola domanda di divisione, deve osservarsi che nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione (cfr.: Cass. n. 1635/2020; Cass. n. 12068/2024).

Considerato che la questione sollevata concerne la decisione sulle spese del primo grado di giudizio e che in tale grado l’odierno ricorrente era rimasto contumace, sicché non erano configurabili sue eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione, la Corte d’Appello ha errato a dare rilievo all’opposizione alla divisione verificatasi soltanto nel giudizio di appello.

Inoltre, l’art. 5, comma 1, D.M. n. 55/2014 prevede che “nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa – salvo quanto diversamente disposto dal presente comma – è determinato a norma del codice di procedura civile. Nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, si ha riguardo all’entità economica della ragione di credito alla cui tutela l’azione è diretta, nei giudizi di divisione alla quota o ai supplementi di quota o all’entità dei conguagli in contestazione. Quando nei giudizi di divisione la controversia interessa anche la massa da dividere, si ha riguardo a quest’ultima…. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale”.

In concreto, come si evince dalla motivazione della sentenza impugnata, la Corte d’Appello ha ritenuto che la controversia riguardasse l’intera massa da dividere per il fatto che l’appellante si opponeva alla divisione, ancora una volta, tuttavia, senza tenere conto della contumacia della parte in questione in primo grado.

Va ulteriormente osservato che, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato, nelle controversie aventi ad oggetto un’azione di riduzione per lesione della quota di legittima, il valore della causa non è quello della massa attiva ex art. 12 c.p.c., ma quello della quota in contestazione, applicandosi analogicamente la disciplina dettata per i giudizi di divisione dall’art. 6 del D.M. n. 127 del 2004, in quanto tale norma è diretta a collegare il valore della causa all’interesse in concreto perseguito dalla parte (cfr.: Cass. n. 195/2020).

Anche a tale principio la Corte d’Appello avrebbe dovuto attenersi.

7. Alla luce di quanto precede, il ricorso va accolto limitatamente al quinto motivo, rigettati i restanti.

Entro tali limiti, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, perché provveda al riesame della decisione in applicazione dei principi suesposti; statuendo in sede di rinvio, la Corte d’Appello provvederà anche sulle spese di legittimità.

Divisione ereditaria e frazionamento dei singoli beni

P.Q.M.

La Corte accoglie il quinto motivo del ricorso, e rigetta i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di cassazione, in data 11 febbraio 2026.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2026.

 

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