L'ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Civile, del 2 marzo 2026, n. 4600 affronta un tema di forte rilevanza pratica nel contenzioso civile: il regime temporale e preclusivo per la produzione della documentazione relativa alle spese processuali, con particolare riferimento ai costi sostenuti dalla parte per le prestazioni del proprio Consulente Tecnico di Parte (CTP).
Con questa pronuncia, la Suprema Corte ha enunciato un chiaro principio di diritto secondo cui i documenti che dimostrano le spese processuali — categoria in cui rientrano a pieno titolo gli esborsi necessari a remunerare il CTP per l'attività svolta nel corso del giudizio — non sono soggetti alle rigide preclusioni istruttorie previste per i documenti di merito (ovvero quelli volti a dimostrare i fatti costitutivi, modificativi o estintivi della pretesa).
Nel caso specifico, la Corte d'Appello (corte territoriale) aveva rigettato il motivo di gravame proposto dal ricorrente, il quale mirava a ottenere la condanna della controparte alla rifusione delle spese sostenute per il proprio consulente nel primo grado di giudizio. I giudici d'appello avevano ritenuto tale documentazione "inutilizzabile" perché prodotta tardivamente, nello specifico all'atto del deposito della memoria di replica.
La Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, giudicando errato l'assunto del giudice di merito. La natura delle spese processuali, infatti, ne consente la rendicontazione e la prova documentale fino al momento in cui il giudice deve liquidarle (quindi anche nelle fasi conclusive del giudizio, come le memorie finali), in modo da permettere alla parte l'effettivo recupero di quanto legittimamente esborsato per l'esercizio del proprio diritto di difesa.
La decisione si inserisce all'interno di un consolidato e pluridecennale orientamento giurisprudenziale richiamato dalla stessa ordinanza, che vede precedenti analoghi a partire dagli anni '60 e '70 (es. Cass. n. 1504/1967 e Cass. n. 1592/1970) fino ad arresti più recenti del 2019 (Cass. n. 34006/2019) e del 2021 (Cass. n. 24188/2021)









