L'Ordinanza del 20 maggio 2026, n. 15178, emessa dalla Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, offre una lucida disamina in materia di diritto societario, concentrandosi sui cosiddetti "patti di co-vendita" (o patti parasociali) che regolano il trasferimento delle partecipazioni azionarie.
Nella sua massima, la Suprema Corte chiarisce la differenza tra due strumenti fondamentali:
Clausola "Tag-along" (diritto di seguito): È posta a tutela del socio di minoranza. Se il socio di maggioranza decide di vendere le proprie quote a un terzo, il socio di minoranza ha il diritto di accodarsi e vendere anch'egli le proprie partecipazioni alle medesime condizioni contrattuali spuntate dal socio di maggioranza.
Clausola "Drag-along" (diritto di trascinamento): È posta a tutela del socio di maggioranza. Qualora quest'ultimo trovi un acquirente, ha il diritto di obbligare (trascinare) il socio di minoranza a vendere le proprie quote al medesimo terzo, alle stesse condizioni contrattuali.
Il principio fondamentale che accomuna entrambe le pattuizioni è il diritto all'equa valorizzazione della partecipazione. Il socio (sia esso trascinato o accodato) ha il diritto di verificare la congruità del prezzo per evitare accordi fraudolenti tra il socio venditore e il terzo acquirente volti a eludere il patto e svalutare le quote altrui.
Il caso di specie:
Una società per azioni (socio di minoranza) aveva citato in giudizio una Fondazione (socio di maggioranza) per un presunto inadempimento di un patto tag-along. Il patto prevedeva il diritto di accodamento se la Fondazione avesse venduto oltre il 5% delle proprie azioni. La società accusava la Fondazione di aver aggirato l'ostacolo effettuando quattro cessioni distinte, ognuna sotto la soglia del 5%, ma che sommate la superavano.
La Cassazione, confermando la decisione della Corte d'Appello di Ancona, ha respinto il ricorso della società. I giudici hanno stabilito che l'interpretazione del contratto non si deve fermare al solo dato letterale (l'uso della parola "cessione" al singolare), ma deve guardare al contesto. Nel caso specifico, le cessioni erano avvenute a notevole distanza di tempo l'una dall'altra e, nel mezzo, vi era stato un aumento di capitale che aveva mutato il numero delle azioni e diluito il valore nominale. Mancando inoltre qualsiasi prova di un intento fraudolento o di mala fede per eludere il patto, le singole vendite dovevano essere considerate operazioni autonome. Di conseguenza, la soglia del 5% per singola cessione non è mai stata raggiunta e non vi è stato alcun inadempimento.









