Mutuo di scopo e l’onere della prova e validità

La Suprema Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, con l’Ordinanza del 20 maggio 2026, n. 15189, ha fornito un’importante ed esaustiva spiegazione sulla natura causale del contratto di “mutuo di scopo” e sulle regole relative all’onere della prova in caso di contestazioni sulla destinazione dei fondi.

La controversia è nata dall’opposizione a un decreto ingiuntivo promossa da una società mutuataria e dai suoi fideiussori contro una banca. Gli opponenti chiedevano la nullità del contratto di mutuo, stipulato originariamente per consolidare l’indebitamento bancario a breve termine della società, poiché gran parte della somma (circa due terzi) era stata immediatamente dirottata per l’acquisto di titoli obbligazionari emessi dalla medesima banca mutuante.

Nell’ordinanza n. 15189/2026, la Cassazione ha innanzitutto chiarito che nel mutuo di scopo la destinazione delle somme non è un semplice “motivo” irrilevante, ma entra a far parte integrante della causa del contratto. Il mutuatario non si obbliga semplicemente a restituire il denaro con gli interessi, ma si vincola contrattualmente a realizzare lo specifico programma negoziale pattuito. Proprio per questo motivo, la Corte stabilisce come principio generale che l’onere di provare l’effettiva destinazione delle somme allo scopo programmato ricade sul mutuatario, in quanto soggetto tenuto a realizzare tale funzione.

Tuttavia, calando il principio nel caso specifico, i giudici di legittimità hanno accolto il ricorso della società. Avendo quest’ultima già fornito la prova dello “sviamento” di gran parte dei fondi (impiegati per acquistare obbligazioni della banca), non era lei a dover dimostrare quale fosse la sua pregressa situazione finanziaria. Piuttosto, l’onere della prova si era ribaltato: spettava alla banca dimostrare che, nonostante quella distrazione di fondi, il residuo importo mutuato fosse comunque idoneo a far raggiungere lo scopo comune pattuito nel contratto (il consolidamento dei debiti). Per tali ragioni, la Cassazione ha cassato la sentenza di merito, rinviando la causa a una diversa composizione della Corte d’Appello.

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|20 maggio 2026| n. 15189.

Mutuo di scopo e l’onere della prova e validità

 

Massima: La figura giuridica del contratto di mutuo di scopo, tanto nella versione c.d. legale, quanto in quella c.d. convenzionale, si caratterizza per la destinazione delle somme mutuate che entra nella struttura del negozio connotandone il profilo causale. Il mutuo di scopo è infatti preordinato alla realizzazione di una finalità convenzionale necessaria, tale da contrassegnarne la funzione, consistente nel procurare al mutuatario i mezzi economici destinati ad un’utilizzazione vincolata, comune al finanziatore, la quale, integrando la struttura del negozio, ne amplia la causa rispetto alla sua normale consistenza, sia in relazione al profilo strutturale, perché il mutuatario non si obbliga solo a restituire la somma mutuata ed a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo concordato, mediante l’attuazione in concreto del programma negoziale, sia in relazione al profilo funzionale, perché nel sinallagma assume rilievo essenziale proprio l’impegno del mutuatario a realizzare la prestazione attuativa. La destinazione delle somme mutuate alla finalità programmata assurge, pertanto, a componente imprescindibile del regolamento di interessi concordato, incidendo sulla causa del contratto fino a coinvolgere direttamente l’interesse dell’istituto finanziatore, ed è perciò l’impegno del mutuatario a realizzare tale destinazione che assume rilevanza corrispettiva. Tale mutuo, inoltre, va inquadrato nell’ambito dei contratti di durata, poiché le parti sono avvinte dal predetto rilievo causale che il raggiungimento dello scopo assume nell’economia del rapporto: ne consegue, come ulteriore corollario, che l’onere della prova dell’effettiva devoluzione delle somme mutuate allo scopo programmato deve essere addossato alla parte mutuataria, come quella che deve realizzare, secondo la volontà contrattuale delle parti, il predetto scopo.

 

Sentenza Integrale

 

Tag/parola chiave: Contratti – Mutuo – Nozione – Mutuo di scopo – Qualificazione – Caratteri – Individuazione – Mutuo di scopo e l’onere della prova e validità

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Dott. DI MARZIO Mauro – Presidente

Dott.ssaa VITRÒ Silvi- Consigliere

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere rel.

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere

Dott. ROMANO Guido – Consigliere

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso n. 2788/2024 r.g. proposto da:

AG.44. Srl, con sede in F (PZ), alla (Omissis), (OMISSIS), in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante pro tempore BO.DO., rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dagli Avvocati Vi.Lo. ((Omissis)) e Vi.Ca. ((Omissis)), con cui elettivamente domicilia presso i rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata.

– ricorrente –

contro

GU.BA. Spa (già denominata Gu. Spa), con sede in B, alla (Omissis), in persona del procuratore dott. BE.GI., quale procuratrice speciale di GA.SP. Srl società unipersonale, con sede in M, alla (Omissis), rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’Avvocato Ca.Ca., presso il cui studio elettivamente domicilia in R, al Pi.Ma..

– controricorrente –

e

LA.UB. e LA.AN., rappresentati e difesi, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’Avvocato Sa.La., ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in P, alla Vi.Ca., nonché quello dell’Avvocato Bi.So. in R, alla Vi.Re..

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

e

IN.ME. Spa ed IN.SA. Spa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore.

– intimate –

avverso la SENTENZA, n. cron. 531/2023, emessa dalla CORTE D’APPELLO di POTENZA il giorno 24/10/2023.

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 12/05/2026 dal Consigliere dott. Eduardo Campese;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. Giuseppe Fichera, che ha chiesto respingersi il primo motivo del ricorso principale, accogliersi il secondo ed il quarto motivo del ricorso principale ed il primo di quello incidentale, e dichiararsi assorbiti tutti i restanti mezzi.

Mutuo di scopo e l’onere della prova e validità

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. notificato il 5 giugno 2008, LA.UB. ed LA.AN. citarono Italfondiario Spa, quale procuratrice di IN.ME. Spa, innanzi al Tribunale di Potenza chiedendo dichiararsi la nullità ed ordinarsi la revoca del decreto ingiuntivo n. 214/2008, reso dal medesimo Tribunale nei loro confronti, quali fideiussori della AG.44. Srl, e di quest’ultima, debitrice principale, per la somma di Euro 793.126,08, oltre interessi, invocata dalla banca creditrice a titolo di debito residuo di un rapporto di finanziamento intercorso con la menzionata società. Dedussero che quello posto a fondamento della

ingiunzione opposta era un contratto di mutuo di scopo e che, tuttavia, lo scopo dallo stesso originariamente previsto (miglioramento della struttura finanziaria dell’azienda AG.44. Srl mediante il consolidamento dell’indebitamente a breve nei confronti del sistema bancario) era stato violato, atteso che l’importo mutuato era stato immediatamente consegnato, in parte prevalente, alla banca medesima e destinato all’acquisto di obbligazioni intestate a BO.DO. a garanzia del finanziamento.

Costituendosi in giudizio, Italfondiario Spa contestò l’avverso assunto ed affermò essere inesistente la relazione tra il finanziamento erogato all’AG.44. Srl ed i titoli di proprietà del Bochicchio, nonché valida l’obbligazione fideiussoria che garantiva il mutuo.

1.1. Avverso il predetto decreto ingiuntivo propose autonoma opposizione pure la società debitrice, con argomentazioni analoghe a quelle dei fideiussori ed aggiungendo che parte della somma era stata già restituita.

Anche in questo giudizio si costituì It. Spa nella indicata qualità, replicando le difese già svolte contro i fideiussori.

1.2. L’adito Tribunale, riuniti i procedimenti ed esaurita l’istruttoria, nel corso della quale fu disposta ed espletata una c.t.u. contabile, con la sentenza dell’1 aprile 2019, n. 299, revocò il decreto ingiuntivo e condannò gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della parte opposta, del minore importo di Euro Euro 702.576,68, oltre interessi, con parziale compensazione delle spese di lite e spese di c.t.u. poste, per un terzo, a carico della parte opposta e, per due terzi, a carico degli opponenti.

Quel Tribunale ritenne che questi ultimi, pur avendo invocato lo sviamento rispetto allo scopo legale, non avevano provato “la struttura finanziaria della società AG.44. Srl prima della stipula del finanziamento, né all’esito della stipula del finanziamento agevolato, cosicché, non essendosi consentita l’individuazione concreta dell’obiettivo da perseguire e la verifica relativa all’attuazione del risultato perseguito con la stipula del finanziamento, non si può ritenere sussistente il vizio della causa del contratto dedotto dagli opponenti”. Di conseguenza, anche l’obbligazione fideiussoria assunta da LA.UB. ed LA.AN. doveva considerarsi valida. Sulla scorta della consulenza contabile, infine, ridusse la pretesa creditoria ad Euro 702.576,68, di cui Euro 581.225,41 a titolo di capitale ed Euro 121.351,27 quali interessi di mora.

 

Mutuo di scopo e l’onere della prova e validità

 

2. Pronunciando sul gravame principale promosso, contro quella decisione, dalla AG.44. Srl, nonché su quelli incidentali proposti, rispettivamente, da It. Spa (costituitasi in quella sede quale procuratrice di IN.SA. Spa, affermatasi successore a titolo particolare di IN.ME. Spa) e da LA.UB. ed LA.AN., l’adita Corte di appello di Potenza, dopo aver dato atto della costituzione della GU.BA. Spa (quale procuratrice di GA.SP. Srl, dichiaratasi successore a titolo particolare di IN.SA. Spa), con sentenza del 24 ottobre 2023, n. 531, così dispose: “Rigetta l’appello principale proposto dalla Società AG.44. Srl; rigetta l’appello incidentale proposto da LA.UB. e LA.AN.; rigetta l’appello incidentale proposto dalla It. Spa; compensa per un terzo le spese di lite e condanna la Società AG.44. Srl, LA.UB. e LA.AN., in solido tra loro, al pagamento dei restanti due terzi in favore dell’Italfonadiario Spa e della Gu. Spa, in solido tra loro,…”.

Per quanto di residuo interesse in questa sede, quella corte: i) disattese l’eccezione dell’appellante principale concernente la carenza di prova della titolarità della posizione soggettiva vantata dalla ricorrente in monitorio. Rimarcò, in proposito, che, “nel caso di specie, sia i fideiussori che la società debitrice non hanno contestato la titolarità del credito nel corso del giudizio di primo grado incentrando piuttosto le proprie difese sul diverso profilo dello sviamento causale rispetto alla cornice del mutuo di scopo. Si tratta, pertanto, di contegno difensivo incompatibile con la proposizione della relativa eccezione solo tardivamente. Ancora, quanto alla costituzione della GU.BA. Spa ai sensi dell’art. 111 c.p.c., va rilevato come detta società ha fatto proprie le difese svolte dall’appellata senza chiederne l’estromissione e pertanto, posto che, a norma dell’art. 111 c.p.c., in caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo prosegue fra le parti originarie e il successore a titolo particolare interventore mantiene tale veste processuale, salvo che non sia disposta l’estromissione dell’alienante, e che nel caso in esame l’estromissione non è stata né richiesta né consentita, il presente giudizio deve proseguire tra le parti originarie, nei confronti delle quali la sentenza va pronunciata, spiegando i suoi effetti anche nei confronti del successore a titolo particolare”; ii) circa la qualificazione del contratto intercorso tra AG.44. Srl e l’istituto appellato, osservò che, “Quanto all’acquisto dei titoli obbligazionari a scopo di garanzia, si tratta di deduzione così introdotta dalla stessa parte appellante…. Cionondimeno, al di là della funzione di garanzia, o meno, della predetta operazione, le ragioni a sostegno del primo motivo di gravame, pur laddove si accolga l’esegesi del contratto per cui è causa alla stregua di un mutuo di scopo, non consentono di approdare alla nullità invocata dall’appellante. Va rilevato come la sentenza gravata non qualifichi espressamente il contratto de quo. Trattandosi, ad ogni modo, di un contratto di mutuo agevolato ed essendo le agevolazioni connesse al raggiungimento dei risultati consacrati nel contratto, deve riconoscersi ad esso la natura di mutuo di scopo…. Pur condividendo la qualificazione giuridica del contratto proposta dalla società appellante alla stregua di mutuo di scopo, sono altrettanto condivisibili le ragioni della decisione impugnata nella parte in cui si evidenzia la mancanza di riscontri istruttori quanto alla struttura finanziaria della società appellante prima della stipula del contratto di finanziamento agevolato, e dunque, la mancanza di riscontri utili a provare il fatto costitutivo della domanda proposta, ovvero lo sviamento causale conseguente all’impiego di gran parte della somma mutuata per l’acquisto dei titoli obbligazionari. Né si ravvisa la violazione del riparto dell’onere della prova denunciata dall’appellante, in quanto è la parte attrice onerata della prova del fatto costitutivo della domanda tenuto conto, in particolare, della destinazione solo di parte della somma mutuata all’acquisto dei titoli obbligazionari. Sarebbe stato perciò onere dell’odierna appellante dimostrare il presupposto della propria pretesa, ovvero l’impossibilità di soddisfare lo scopo legale del contratto di mutuo con la somma residua e, perciò, dimostrare, come sottolineato dal primo giudice, quale fosse la struttura finanziaria della società prima della stipula di detto contratto al fine di provare la frustrazione dello scopo legale, ovvero il consolidamento della situazione di indebitamento a breve nei confronti del sistema bancario”; iii) negò, inoltre, che l’invalidità del contratto di mutuo potesse essere invocata alla stregua delle ulteriori patologie eccepite dall’appellante. “In disparte la considerazione per cui i motivi di nullità del contratto per illiceità del motivo, indeterminatezza dell’oggetto ed illiceità della causa non sono inammissibili in quanto la nullità del contratto, su qualunque elemento si fondi, costituisce eccezione in senso lato e, come tale, rilevabile per la prima volta in secondo grado d’ufficio o su iniziativa di parte, tali eccezioni sono infondate…. Anzitutto, le argomentazioni che precedono assorbono la disamina del motivo diretto a censurare la validità del contratto attesa l’illiceità della causa. Ancora, l’appellante non ha provato che il motivo che assume illecito è comune alle parti contrattuali oltre alla considerazione, pure assorbente, per cui non è con figurabile un motivo illecito nell’operazione negoziale per cui è causa alla luce delle argomentazioni fin qui svolte in punto di mancato assolvimento dell’onere della prova. Infine, ritenuto che il contratto de quo integri un mutuo di scopo connotato dal fatto che la ragione pratica indicata dalle parti assurge a profilo causale dello stesso, il medesimo profilo non può essere invocato anche sul diverso piano dell’oggetto del contratto per eccepirne l’indeterminatezza. Trattandosi, cioè, della causa del contratto, non può, conseguentemente, inerire il profilo dell’oggetto del contratto. Alla luce delle considerazioni che precedono va peraltro rigettato l’appello incidentale proposto dai fideiussori”.

 

Mutuo di scopo e l’onere della prova e validità

 

3. Per la cassazione di questa sentenza, AG.44. Srl ha proposto ricorso affidato a cinque motivi. Hanno resistito, con separati controricorsi, GU.BA. Spa, quale procuratrice speciale di GA.SP. Srl, nonché LA.UB. ed LA.AN., questi ultimi aderendo integralmente al ricorso principale di AG.44. Srl e proponendo, a loro volta, ricorso incidentale recante due motivi. Sono rimaste solo intimate IN.ME. Spa ed IN.SA. Spa

Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte e, nell’imminenza della fissata adunanza camerale, tutte le parti costituite hanno depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I formulati motivi del ricorso principale di AG.44. Srl denunciano, rispettivamente, in estrema sintesi:

I) “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 111, 115, 116, 638 c.p.c., 2328, 2479, n. 4, 2480, 2556, 2696 c.c. e 58 del D.Lgs. n.385/1993 (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)”. Si deduce l’erroneo riconoscimento della titolarità del diritto in favore della parte ricorrente in monitorio/opposta, non avendo indicato quest’ultima, nel ricorso per decreto ingiuntivo, i documenti depositati a tal fine e, in ogni caso, non avendo provato detta titolarità per iscritto, come sarebbe stato necessario, non potendo la stessa essere oggetto di ammissione implicita;

II) “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1325, 1345, 1362, 1418, 2700, 2697, 2728 c.c., 115, 167 e 645 c.p.c. (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.”. Si insiste nell’invocare la nullità del contratto di mutuo posto a fondamento della domanda di ingiunzione perché, trattandosi di mutuo di scopo destinato ad estinguere i debiti della mutuataria (come risultante dal contratto stesso ed accertato dalla Corte d’Appello), gran parte della somma mutuata era stata impiegata, invece, per acquistare titoli obbligazionari emessi dalla banca mutuante (circostanza parimenti accertata dalla corte territoriale). Si assume che, pertanto, erroneamente era stato respinto il proprio gravame sul presupposto che, ai fini della declaratoria di nullità di quel contratto, l’appellante mutuataria avrebbe dovuto provare l’entità della propria esposizione debitoria anteriore ad esso, così come erroneamente era stata interpretata la reale volontà dei contraenti negandosi la sussistenza di un motivo illecito comune ad entrambi;

III) “Violazione e/o falsa applicazione degli art. 1346 e 1418 c.c. (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)”, contestandosi alla corte distrettuale di aver negato la lamentata indeterminatezza dell’oggetto del menzionato contratto;

IV) “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. degli artt. 101, 102, 111, 475 c.p.c., 2909 c.c. e art. 111 Cost., comma 1 (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)”. Si prospetta la illegittima qualificazione di successore a titolo particolare di GU.BA. Spa, quale procuratrice di GA.SP. Srl, intervenuta in appello, da un lato, perché affermatasi tale in virtù di una cessione di credito da parte di un soggetto rimasto estraneo al giudizio e, dall’altro, perché costituitasi solo in sede di memoria di replica ex art. 190 cod. proc. civ., con connesso rischio della odierna ricorrente di subire l’esecuzione forzata per iniziativa di due distinti soggetti;

V) “Violazione dell’art. 91 c.p.c. (in relazione all’art. 360, co. 1, n.3, c.p.c.)”, ascrivendosi alla corte distrettuale di avere pronunciato “condanna alla rifusione delle spese di lite, non in favore delle parti risultate vittoriose, bensì in favore dei loro rappresentanti, avendo condannato l’odierna ricorrente al pagamento “in favore dell’It. Spa e della Gu. Spa”… mentre, riguardo ai rappresentanti, è prevista, per “motivi gravi” e a mente dell’art. 94 c.p.c., solo la condanna alle spese”.

 

Mutuo di scopo e l’onere della prova e validità

 

2. I formulati motivi del ricorso incidentale di LA.UB. ed LA.AN. denunciano, rispettivamente, in sintesi:

I) “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218, 1325, 1343, 1362, 1369, 1418, 2697 c.c. (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)”, laddove la sentenza impugnata, dopo aver statuito che quello per cui è causa “è (contratto di) mutuo/finanziamento di scopo legale” e “pur riconoscendo che la maggior parte del finanziamento è stata destinata a garanzia del finanziamento stesso”, ha ritenuto indimostrata “la violazione dello scopo legale, in quanto non sarebbe stata fornita prova, da parte della Società, in ordine alla sua situazione finanziaria ed al suo indebitamento a breve nei confronti del sistema bancario al momento della stipula del contratto e, pertanto, all’individuazione dell’obiettivo da raggiungere ed alla verifica dell’attuazione del risultato perseguito, mentre, invece, la prova è in re ipsa”. In subordine, si deduce che detta prova spettava alla banca;

II) “Violazione e falsa applicazione, da parte della sentenza, di norme di diritto (art. 1936 e segg. c.c., in particolare art. 1939 c.c.), in relazione all’art.

360, comma 1, n. 3, c.p.c.”, per non avere la corte di appello statuito, in ogni caso, la nullità della fideiussione da essi prestata alla luce della nullità, per illiceità, del contratto garantito.

3. Il quarto motivo del ricorso principale va esaminato prioritariamente, investendo l’intervento in giudizio, in sede di gravame, della odierna controricorrente GU.BA. Spa, quale procuratrice di GA.SP. Srl

3.1. La corrispondente doglianza si rivela fondata, essendo assolutamente incontroverso (oltre che avendolo verificato da questa Corte accedendo al fascicolo di ufficio, come consentitole ove sia dedotto, come nella specie, un error in procedendo) che GU.BA. Spa intervenne in quella sede solo con il deposito di una memoria di replica ex art. 190 cod. proc. civ., ben oltre, dunque, il termine di cui all’art. 268, comma 1, cod. proc. civ. (nel testo, qui applicabile ratione temporis, anteriore alla modifica apportatagli dal D.Lgs. n. 149 del 2022), applicabile al grado di appello stante la previsione di cui all’art. 359 cod. proc. civ.

Costituisce, invero, indirizzo risalente, ma successivamente non smentito, quello per cui “L’intervento in causa del successore a titolo particolare nel diritto controverso può avvenire per la prima volta anche in appello, ma può effettuarsi soltanto fino a quando la causa non sia rimessa al collegio” (cfr. Cass. n. 967 del 1966). Conclusione, questa, che, comunque, il Collegio intende ribadire, atteso che, diversamente, consentendo, cioè, un siffatto intervento solo contestualmente al deposito della memoria di replica, ex art. 190 cod. proc. civ., nel giudizio di appello, ossia con l’ultimo atto della fase decisoria, significherebbe, di fatto, privare la parte ceduta di poter esercitare il proprio diritto di difesa riguardo alla dedotta cessione del credito vantato nei suoi confronti dalla sua originaria controparte.

 

Mutuo di scopo e l’onere della prova e validità

 

Ne consegue, dunque, che, nella specie, la corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il predetto intervento di GU.BA. Spa quale procuratrice di GA.SP. Srl

Va aggiunto, peraltro, che, come opportunamente e condivisibilmente osservato anche dal sostituto procuratore generale nelle sue conclusioni scritte, “Resta, invece, ammissibile il controricorso depositato in sede di

legittimità dalla ridetta GU.BA. Spa, considerato che IN.SA. Spa, dante causa del successore a titolo particolare GA.SP. Srl, è rimasta inerte nell’odierno giudizio di cassazione (si veda Cass., sez. 3, 13/06/2024, n. 16526)”.

4. Il primo motivo del ricorso principale di AG.44. Srl si rivela infondato.

Invero, giusta consolidato e qui condiviso principio di questa Corte, “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all’attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” (cfr. Cass., SU, n. 2951 del 2016; Cass. nn. 14652 e 15037 del 2016; Cass. n. 22525 del 2018; Cass. n. 10435 del 2025). Se, dunque, la titolarità, integrando un elemento costitutivo del diritto fatto valere in giudizio, può essere negata dal convenuto con una mera difesa che, contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta a decadenza, è innegabile, tuttavia, che, se la difesa è articolata in modo incompatibile con la negazione di detta titolarità, l’onere della prova della parte attrice può dirsi raggiunto ed il convenuto non può, tanto meno in appello, proporre una nuova esposizione dei fatti questa volta compatibile con la negazione del diritto (cfr. in motivazione, la già citata Cass., SU, n. 2951 del 2016, specificamente richiamata, in parte qua, dalla più recente Cass. n. 10435 del 2025). Alteris verbis, l’onere della prova della titolarità della posizione soggettiva azionata gravante sulla parte attrice (e tale è, in senso sostanziale, la parte opposta in un giudizio ex art. 645 cod. proc. civ.) è escluso – o, meglio, resta assorbito – se vi è un riconoscimento espresso da parte del convenuto o una difesa di quest’ultimo che suppone il riconoscimento implicito di detta titolarità.

 

Mutuo di scopo e l’onere della prova e validità

 

Muovendo, allora, da tali corrette premesse, cui il Collegio intende dare continuità, ne consegue la piena correttezza dell’assunto con cui la corte distrettuale, rigettando la doglianza con cui AG.44. Srl, in sede di appello, aveva eccepito la mancanza di prova in ordine alla posizione soggettiva azionata in giudizio dalla banca ricorrente in monitorio, ha opinato che “nel caso di specie, sia i fideiussori che la società debitrice non hanno contestato la titolarità del credito nel corso del giudizio di primo grado incentrando piuttosto le proprie difese sul diverso profilo dello sviamento causale rispetto alla cornice del mutuo di scopo. Si tratta, pertanto, di contegno difensivo incompatibile con la proposizione della relativa eccezione solo tardivamente”.

In altri termini, poiché, nell’atto di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ., gli opponenti (fideiussori e debitrice principale) avevano articolato difese incompatibili con la negazione della titolarità del credito in capo alla ricorrente in monitorio Mediocredito del Sud Spa (poi divenuta IN.ME. Spa e poi IN.SA. Spa), quale mandante dell’opposta It. Spa, – in esse dovendosi cogliere traccia evidente di un atteggiamento, sullo specifico punto, sostanzialmente acquiescente o remissivo; per cui, in assenza di contestazione, l’opposta, attrice in senso sostanziale, non era più tenuta a dimostrare un presupposto che la controparte non aveva messo in dubbio – detta titolarità non si sarebbe potuta rimettere in discussione in sede di gravame, né, a maggior ragione, tanto può avvenire in questa sede.

5. Il secondo motivo del ricorso principale di AG.44. Srl può essere scrutinato contestualmente al primo motivo del ricorso incidentale di LA.UB. ed LA.AN., risultando sostanzialmente sovrapponibili, entrambi ascrivendo alla corte territoriale di avere ritenuto la validità del rapporto negoziale tra la menzionata società e la banca finanziatrice, nonostante le somme ricavate dal mutuo di scopo fossero state impiegate, in misura largamente prevalente, per scopi estranei a quelli individuati dalle parti.

5.1. Le relative doglianze si rivelano fondate nei termini di cui appresso.

Giova premettere che la corte distrettuale, dopo aver rilevato che la decisione di primo grado non aveva qualificato espressamente il contratto intercorso tra l’istituto bancario ricorrente in monitorio ed AG.44. Srl, dal primo posto a corredo della sua richiesta di ingiunzione nei confronti della seconda e dei suoi fideiussori, ha affermato che, “Trattandosi, ad ogni modo, di un contratto di mutuo agevolato ed essendo le agevolazioni connesse al

raggiungimento dei risultati consacrati nel contratto, deve riconoscersi ad esso la natura di mutuo di scopo…” (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata). La stessa corte, peraltro, ha rilevato pure come il mutuo stipulato tra le parti fosse espressamente destinato al “miglioramento della propria struttura finanziaria mediante il consolidamento dell’indebitamento a breve nei confronti del sistema bancario”, rinvenendo in detta causale lo scopo del negozio. Entrambe tali affermazioni (sulla qualificazione del contratto e sullo scopo dello stesso) non sono state fatte oggetto di specifiche censure in questa sede.

Fermo quanto precede, rileva il Collegio che la giurisprudenza di legittimità, da tempo, ha messo a fuoco la figura giuridica del contratto di mutuo di scopo, tanto nella versione cd. legale, quanto in quella cd. convenzionale, nel senso che in entrambi i casi la destinazione delle somme mutuate entra nella struttura del negozio connotandone il profilo causale.

Il mutuo di scopo, cioè, è preordinato alla realizzazione di una finalità convenzionale necessaria, tale da contrassegnarne la funzione, consistente nel procurare al mutuatario i mezzi economici destinati ad un’utilizzazione vincolata (cfr. Cass. nn. 25193 e 15695 del 2024), comune al finanziatore, la quale, integrando la struttura del negozio, ne amplia la causa rispetto alla sua normale consistenza, sia in relazione al profilo strutturale, perché il mutuatario non si obbliga solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo concordato, mediante l’attuazione in concreto del programma negoziale, sia in relazione al profilo funzionale, perché nel sinallagma assume rilievo essenziale proprio l’impegno del mutuatario a realizzare la prestazione attuativa. La destinazione delle somme mutuate alla finalità programmata assurge, pertanto, a componente imprescindibile del regolamento di interessi concordato, incidendo sulla causa del contratto fino a coinvolgere direttamente l’interesse dell’istituto finanziatore, ed è perciò l’impegno del mutuatario a realizzare tale destinazione che assume rilevanza corrispettiva (cfr. Cass. n. 15929 del 2018; Cass. n. 25193 del 2024; Cass. n. 22965 del 2025).

 

Mutuo di scopo e l’onere della prova e validità

 

In particolare, la recente Cass. n. 22965 del 2025, dopo aver ribadito che “la causa del mutuo di scopo è più di ampia di quella del normale contratto di mutuo, in quanto il mutuatario si obbliga non solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo concordato, mediante l’attuazione in concreto del programma negoziale”, ha ritenuto che “Tale mutuo va inquadrato nell’ambito dei contratti di durata, poiché le parti sono avvinte dal rilievo causale che il raggiungimento dello scopo assume nell’economia del rapporto (Cass. Sez. 1, 19/09/2024, n. 25193). Ne consegue, come ulteriore corollario, che risulta essere il mutuatario tenuto a realizzare la “funzione” del mutuo, così come negozialmente programmata tra le parti. Se così è, occorre allora anche necessariamente ritenere che l’onere della prova dell’effettiva devoluzione delle somme mutuate allo scopo programmato dalle parti nel contratto di mutuo debba essere addossato alla parte mutuataria, come quella che deve realizzare, secondo la volontà contrattuale delle parti, lo scopo concordato”.

Ne discende, allora, da un lato, che la nullità di un tale contratto per mancanza di causa sussiste se (e solo se) quella destinazione non sia rispettata (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 15695 del 2024; Cass. n. 25793 del 2015 Cass. n. 317 del 2001; Cass. n. 12123 del 1990; Cass. n. 2876 del 1988); dall’altro, che è proprio la descritta struttura negoziale del contratto di mutuo di scopo a determinare, sul terreno più strettamente processuale, la regolazione della ripartizione degli oneri probatori, in punto di dimostrazione della realizzazione dello scopo convenzionalmente pattuito (cfr., ancora, Cass. n. 22965 del 2025).

5.2. Muovendo, dunque, da tali principi, che il Collegio condivide ed intende ribadire, appare evidente che, nella fattispecie in esame, a fronte della specifica eccezione di invalidità del mutuo di scopo per difetto di causa avanzata dalla mutuataria, la quale aveva allegato che il denaro mutuato non era stato impiegato per ripianare l’esposizione debitoria verso il ceto bancario ed aveva provato pure la destinazione di una parte ingente (circa due terzi) della provvista complessivamente erogata per la sottoscrizione di titoli obbligazionari emessi dalla mutuante, sarebbe stato onere di quest’ultima dimostrare, al contrario, che lo scopo comune del negozio (vale a dire la cristallizzazione dell’esposizione debitoria a breve termine di AG.44. Srl nei confronti di tutti gli istituti di credito), sarebbe stato comunque raggiunto o raggiungibile, in ipotesi, mediante l’impiego del residua somma mutuata.

La corte distrettuale, quindi, nel respingere la doglianza della menzionata società e dei suoi fideiussori considerando decisiva la mancanza di prova, a suo dire gravante sugli appellanti appena menzionati, in ordine alla “struttura finanziaria” della mutuataria prima dell’erogazione dei fondi, ha adottato una soluzione non coerente con i principi suddetti, atteso che, contrariamente a quanto dalla stessa opinato, sarebbe stato onere della banca mutuante, al fine di superare pure la prova contraria offerta dalla mutuataria (cioè, l’avvenuta, concreta destinazione ad altri scopi di un’ingente quota, pari a circa due terzi, del denaro mutuato), dimostrare l’essere stato comunque raggiunto (o raggiungibile), l’obiettivo negoziale dei contraenti.

6. I già descritti terzo e quinto motivo del ricorso principale di AG.44. Srl, nonché il secondo motivo di quello incidentale di LA.UB. ed LA.AN., possono considerarsi assorbiti stante l’accoglimento di quelli (secondo del principale e primo dell’incidentale) appena esaminati.

 

Mutuo di scopo e l’onere della prova e validità

 

7. In conclusione, dunque, il ricorso principale di AG.44. Srl deve essere accolto limitatamente ai suoi motivi secondo e quarto, dichiarandosene infondato il primo ed assorbiti gli altri, mentre il ricorso incidentale di LA.UB. ed LA.AN. deve essere accolto limitatamente al suo primo motivo, dichiarandosene assorbito l’altro. La sentenza, impugnata, pertanto, deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rinviata alla Corte di appello di Potenza, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale di AG.44. Srl limitatamente ai suoi motivi secondo e quarto, dichiarandone infondato il primo ed assorbiti gli altri.

Accoglie il ricorso incidentale di LA.UB. ed LA.AN. limitatamente al suo primo motivo, dichiarandone assorbito l’altro.

Cassa la sentenza, impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di appello di Potenza, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 12 maggio 2026.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2026.

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