Consenso dell’avente diritto esclude l’illecito civile

L’Ordinanza della Corte di Cassazione, civile, del 18 maggio 2026, n. 14848, affronta un’interessante questione ai confini tra diritto penale e civile: l’applicazione dell’esimente del “consenso dell’avente diritto” nell’ambito della responsabilità extracontrattuale (aquiliana).

La vicenda processuale nasce dalla richiesta di risarcimento danni avanzata dai proprietari di un albergo (poi fallito) contro il Ministero dell’Interno. Il Ministero aveva inizialmente occupato la struttura alberghiera in virtù di formali decreti di requisizione; tuttavia, alla scadenza di tali decreti, l’occupazione si era protratta nel tempo. I proprietari sostenevano che questa permanenza costituisse un’occupazione sine titulo (senza titolo) e quindi un fatto illecito, chiedendo il risarcimento calcolato sulla base delle tariffe alberghiere ordinarie.

Mentre in primo grado la domanda era stata accolta, la Corte d’Appello ha ribaltato la decisione, e la Cassazione ne ha confermato in via definitiva il ragionamento. I giudici di legittimità hanno ribadito che la norma di cui all’art. 50 del Codice Penale — secondo cui non è punibile chi lede un diritto con il consenso di chi può validamente disporne — esprime un principio generale di autoresponsabilità che si applica pienamente anche al diritto privato.

Nel caso specifico, la Suprema Corte ha ritenuto che il comportamento dei proprietari dell’albergo equivalesse a un tacito ma inequivocabile consenso: essi non si erano mai opposti al protrarsi dell’occupazione dopo la scadenza della requisizione, non avevano mai richiesto formalmente la liberazione dell’immobile e, anzi, avevano continuato a erogare attivamente i servizi alberghieri. Tale consenso, prestato su un diritto pienamente disponibile, esclude l’antigiuridicità dell’atto. Venendo meno l’illecito civile (poiché l’occupazione era di fatto “scriminata” e tollerata), è venuto meno il diritto al risarcimento per responsabilità aquiliana. Né era possibile riconoscere un compenso su base contrattuale, poiché i contratti con la Pubblica Amministrazione richiedono obbligatoriamente la forma scritta ad substantiam, qui del tutto assente

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|18 maggio 2026| n. 14848.

Consenso dell’avente diritto esclude l’illecito civile

 

Massima: La norma contenuta nell’art. 50 del cod. pen., secondo la quale non è punibile chi lede un diritto con il consenso della persona che può validamente disporne, è espressione di un principio generale di autoresponsabilità, operante anche nella sfera del diritto privato, il quale implica, in materia di responsabilità aquiliana, l’esclusione della antigiuridicità dell’atto illecito e lesivo per effetto del consenso del titolare del diritto, purché validamente prestato in relazione ad un diritto disponibile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della Corte territoriale che aveva ritenuta scriminata l’occupazione sine titulo da parte della P.A. di un albergo di proprietà privata, protrattasi dopo la scadenza del termine previsto dai decreti di requisizione, in ragione del consenso del titolare del diritto, manifestatosi nella non opposizione al perdurare dell’occupazione e desumibile dalla mancata richiesta di liberazione dell’immobile e dalla continuativa erogazione delle prestazioni alberghiere).

 

Sentenza Integrale

 

Tag/parola chiave: Responsabilita’ civile – In genere illecito extracontrattuale – Consenso del titolare del diritto leso – Esclusione dell’antigiuridicità – Condizioni – Fattispecie – Consenso dell’avente diritto esclude l’illecito civile.

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli IN.mi Sigg.ri Magistrati

Dott. MERCOLINO Guido – Presidente

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. VAROTTI Luciano – Consigliere

Dott. SCALIA Laura – Consigliere

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere – Rel.

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso n. 26964/2022 r.g. proposto da:

Fa.Oa. Srl, in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Ma.Lu., elettivamente domiciliata presso e nello studio in R Viale (Omissis) la qua le dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notifiche all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato.

ricorrente

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliato presso i suoi uffici siti in Roma, via dei Portoghesi, n. 12

controricorrente

avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria n. 249/2022, depositata in data 4/4/2022.

1 RG n. 26964/2022 Cons. Est. Luigi D’Orazio

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/1/2026 dal Consigliere dott. Luigi D’Orazio.

Consenso dell’avente diritto esclude l’illecito civile

RILEVATO CHE

1. Con atto di citazione notificato l’1/10/2010 il Ministero dell’Interno proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 491/2010, depositata il 3/5/2010, che aveva accolto la domanda di risarcimento del danno (nella misura della tariffa media giornaliera per camera doppia di Euro 37,18 e quindi oltre l’indennizzo da requisizione, già ricevuto) proposta dall’Albergo Ristorante Oasi Srl, condannando il Ministero a corrispondere la somma di Euro 899.571,66.

In particolare, l’Oasi in primo grado deduceva: di essere proprietaria dell’albergo oggetto di provvedimenti di requisizione da parte del Ministero dell’interno; di avere già ottenuto la condanna del Ministero al pagamento di quanto dovuto per l’occupazione nel periodo 11/1/1994-10/7/1995; che l’occupazione si era però protratta dallo 11/7/1995 al 15/4/1997 ed era continuata sine titulo anche nel periodo 11/1/1993-10/1/1994, in quanto l’ultimo decreto di requisizione era stato prorogato fino al 10/1/1993.

Il Tribunale aveva ritenuto non contestata la circostanza che il Ministero dell’Interno, nei periodi indicati in citazione, avesse occupato l’immobile in assenza di un provvedimento di requisizione e, dunque, sine titulo, circoscrivendo il primo periodo di occupazione dall’11/3/1993 (e non dall’11/1/1993) in quanto il decreto di requisizione del 9/1/1993 aveva prorogato l’occupazione sino al 10/3/ 1993.

 

Consenso dell’avente diritto esclude l’illecito civile

 

La circostanza che le prestazioni ricevute dal Ministero avessero natura alberghiera risultava dal decreto di requisizione del prefetto

2 RG n. 26964/2022 Cons. Est. Luigi D’Orazio

di Reggio Calabria del 24/6/1989, dovendo essere garantiti “tutti i servizi delle prestazioni alberghiere”; tale era del resto il contenuto dello schema di convenzione predisposto dalla Prefettura.

L’indennità giornaliera veniva determinata, per camera doppia, in Euro 37,18, come da tariffa alberghiera.

2. Con l’atto d’appello il Ministero deduceva: non era stata fornita alcuna prova riguardo all’esistenza di una struttura classificata come alberghiera; non esisteva un valido contratto scritto, con riguardo alla erogazione e alla remunerazione di prestazioni di carattere alberghiero; non vi era il riconoscimento delle utilità delle prestazioni, “necessaria ai fini del riconoscimento dell’indennizzo da ingiustificato arricchimento”.

Il Ministero censurava l’affermazione contenuta nella sentenza di prime cure, per cui non avrebbe contestato i criteri di determinazione delle somme indicate nella sentenza definitiva n. 1243/2003, resa in altro giudizio.

Deduceva che già con la comparsa di risposta di primo grado aveva contestato la fondatezza della domanda diretta ad ottenere “la liquidazione di somme in misura eccedente l’indennità di requisizione che l’impresa aveva espressamente accettato come remunerativa delle prestazioni alberghiere fornite”.

 

Consenso dell’avente diritto esclude l’illecito civile

 

Non vi era peraltro prova in ordine al danno effettivamente subito, in assenza di produzione della documentazione concernente il volume d’affari dell’azienda nel periodo precedente alla requisizione.

Inoltre, rilevava che, ai sensi dell’art. 1591 c.c., l’utilizzazione del bene proseguiva sine titulo, mentre il canone dovuto era quello previsto dal titolo scaduto.

Il Ministero chiariva che nel giudizio introdotto con ricorso per decreto ingiuntivo e definito con le sentenze n. 1243/2003 e 646/ 2005 del Tribunale di Reggio Calabria, la società aveva implicita-

mente rinunciato alla domanda concernente eventuali pretese relative all’utilizzazione dell’immobile fino al 10/1/1994, avendo per tale periodo regolarmente incassato l’indennità di requisizione.

3. Si costituiva nel giudizio d’appello, dopo l’interruzione a seguito del fallimento della società, la curatela del fallimento Oasi.

4. La Corte d’Appello di Reggio Calabria, con sentenza n. 249/ 2022, depositata il 4/4/2022, accoglieva l’appello del Ministero dell’Interno.

La Corte territoriale evidenziava che le sentenze di condanna nei confronti del Ministero, emesse in altro giudizio tra le stesse parti, e relative al periodo di occupazione senza titolo dell’immobile per il periodo 11/1/1994-10/7/1995, rispetto alle quali la società aveva parametrato le proprie richieste, erano state nelle more del giudizio definitivamente riformate.

Peraltro, la Corte di cassazione, con sentenza n. 12976/2017 (con riferimento al periodo dal 11/1/1994 al 10/7/1995), aveva confermato la sentenza della Corte d’Appello, che aveva dichiarato inammissibile la domanda di ingiustificato arricchimento, in quella sede accolta dal Tribunale.

 

Consenso dell’avente diritto esclude l’illecito civile

 

La Corte di merito rilevava che la domanda dell’albergo era stata qualificata come fondata su fatto illecito costituito dall’occupazione sine titulo, con la prescrizione quinquennale.

La Corte territoriale, però, reputava che non era ravvisabile un fatto illecito, “rinvenendosi invece una ipotesi di consenso dell’avente diritto”, come desumibile da varie condotte poste in essere dall’albergo, che non si era mai opposto al protrarsi dell’occupazione, anche al di là della scadenza dei termini per la requisizione, non avendo mai richiesto la liberazione dell’immobile e, al contrario, continuando l’erogazione delle varie prestazioni.

Una volta venuta meno la configurabilità di una responsabilità da fatto illecito, la domanda non meritava accoglimento, “in quanto qualificata come tesa a conseguire il pagamento di una prestazione contrattuale (per come risulta, effettivamente, proposta, al di là della ulteriore domanda di risarcimento dei danni derivati dalla mancata erogazione delle somme, su cui il Tribunale non si è pronunciato e per la quale non è stato, comunque, proposto appello incidentale)”.

Ciò in assenza della forma scritta ad substantiam del contratto.

Inoltre, ad avviso della Corte d’Appello, “la domanda non risulta proposta in termini di arricchimento senza giusta causa”.

A tale scopo non era sufficiente il dato emergente dall’atto introduttivo, e quindi il riferimento ivi compiuto alle sentenze pronunciate in altro procedimento.

Tale rimando era limitato al criterio (il riferimento alla tariffa media giornaliera per camera doppia) adottato in quella sede per la quantificazione delle somme dovute “e non alla, invero poco chiara, qualificazione della domanda prospettata dalla parte o a quella adottata dal Giudice”.

 

Consenso dell’avente diritto esclude l’illecito civile

 

Il Ministero aveva comunque erogato cospicue somme in favore della società, proprio per il periodo in contestazione, pari ad Euro 1.512.743,57, “rapportate alla indennità di requisizione in precedenza accordata ed accettata dall’impresa”.

5. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il fallimento Oa.In. Srl

6. Ha resistito con controricorso il Ministero dell’interno.

CONSIDERATO CHE

1. Con il primo motivo di impugnazione si deduce la “violazione e falsa applicazione in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4,

c.p.c., nullità della sentenza e del procedimento in relazione all’art. 112 c.p.c. Vizio di ultra petizione ed extra petizione”.

La Corte d’Appello ha ritenuto errata la qualificazione giuridica della domanda da parte del Tribunale, che aveva inquadrato la fattispecie nell’ambito di una ipotesi di occupazione sine titulo, trattandosi, invece, di un’ipotesi “di consenso dell’avente diritto”.

Per la Corte territoriale, dunque, la controversia rientrava nello ambito di una obbligazione contrattuale che, però, nel caso di specie non era possibile configurare, in quanto la PA può stipulare solamente il contratto in forma scritta.

Per la Corte d’Appello, poi, era esclusa la disciplina dell’arricchimento senza giusta causa per avere la curatela del fallimento, e prima ancora la società in bonis, fatto riferimento alle sentenze pronunciate in altro procedimento.

Per il fallimento ricorrente, invece, l’occupazione del bene, pur se illecita o illegittima, da parte dell’autorità, in mancanza del provvedimento di requisizione, produce “l’effetto immediato di sottrarre al privato il diritto del godimento sul bene per un tempo indeterminato e ogni facoltà connessa allo status proprietario, svuotando anche la facoltà dispositiva sul bene stesso”.

Da tale considerazione conseguiva che era “arduo ammettere il consenso da parte della Curatela fallimentare come prospettato dalla Corte di merito”.

Ad avviso del fallimento ricorrente, dunque, la domanda iniziale dell’Oasi era “finalizzata a richiedere il pagamento dell’occupazione commisurando la determinazione del quantum al criterio della tariffa media giornaliera per camera doppia”.

Era pacifico che l’occupazione era sine titulo.

 

Consenso dell’avente diritto esclude l’illecito civile

 

La società aveva dunque proposto domanda per ottenere il giusto ristoro.

La tesi sostenuta dalla Corte d’Appello, per cui non sussisteva l’illiceità del fatto, costituito dall’occupazione senza titolo, non teneva conto che la condotta della PA deve esplicitarsi, in ogni caso, “nella liceità”.

Ogni occupazione da parte della PA deve essere legittimata da un provvedimento amministrativo, assente nel caso in esame.

Il fatto costitutivo del diritto vantato dal fallimento era rappresentato dalla circostanza “che la PA stava occupando un bene privato senza alcun contratto e senza alcun provvedimento autorizzativo: pertanto la occupazione (era) di per sé illecita”.

Il Giudice d’appello, dunque, in ossequio al principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, avrebbe dovuto accogliere la domanda “semmai sulla base di una diversa e corretta qualificazione giuridica dei fatti, già implicitamente o esplicitamente acquisiti al processo”.

La Corte d’Appello avrebbe dovuto qualificare “l’azione come azione di arricchimento senza giusta causa essendo l’unica nel caso di specie proponibile”.

Per il fallimento ricorrente “(l)a volontà processuale espressa nell’atto di citazione, anche alla luce dello scopo pratico che si intendeva raggiungere, era quella di ottenere il pagamento da parte del Ministero per aver goduto di un bene della Curatela”.

La Corte territoriale, invece, riformando la sentenza del Tribunale, avrebbe premiato “una condotta illecita”.

Per il fallimento, pur essendo consentito al giudice di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte e dal provvedimento in concreto richiesto, tuttavia tale potere trova il limite “nella corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di non sostituire d’ufficio un’azione diversa da quella esercitata”.

 

Consenso dell’avente diritto esclude l’illecito civile

 

Tale limite sarebbe stato superato dalla Corte d’Appello.

La Corte territoriale, infatti, ha basato il proprio ragionamento sulla base della “impossibilità di stabilire un rapporto contrattuale verbale”.

Per il fallimento, invece, parte attrice avrebbe sempre posto la sua pretesa “al di fuori della categoria contrattualistica: ottenere il pagamento per essere stato privato di fatto dell’immobile”.

2. Con il secondo motivo di impugnazione si deduce “ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. – Omesso esame di fatti decisivi e controversi nonché il vizio motivazionale in relazione alla violazione dell’art. 115 c.p.c.”.

La condotta antigiuridica fatta valere in giudizio dal fallimento non era rappresentata dalla mancata retribuzione delle prestazioni nell’ambito del rapporto contrattuale, come avrebbe sostenuto la Corte d’Appello, in quanto tale rapporto, a seguito dell’inefficacia del provvedimento di requisizione, “era stato risolto naturalmente”.

Il fatto storico, costituito dalla “risoluzione del rapporto contrattuale”, sarebbe una circostanza pacifica in causa, rappresentando uno dei presupposti della domanda, come emergerebbe dalla lettura dell’atto di citazione.

La Corte d’Appello prima avrebbe riconosciuto il fatto storico giuridico, costituito dalla mancata rinnovazione del provvedimento di requisizione, ma, al tempo stesso, avrebbe errato nell’esame “di detto fatto pacifico”.

Il thema decidendum, fin dal primo atto introduttivo del processo, sarebbe stato “la pretesa creditoria della casa di cura ad ottenere il pagamento per l’utilitas percepita dalla Pubblica Amministrazione mediante l’utilizzo del bene di proprietà della Curatela”.

3. Con il terzo motivo di impugnazione ci si duole “ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 2041 c.c., con riferimento all’indebito arricchimento”.

La sentenza della Corte d’Appello sarebbe erronea laddove non ha qualificato la domanda introduttiva come domanda di indebito arricchimento.

La PA avrebbe consapevolmente valutato l’utilità di occupare la struttura alberghiera e avrebbe considerato rispondente alle proprie finalità istituzionali tale circostanza, senza emettere i relativi provvedimenti requisitori.

Era pacifico che la struttura era stata utilizzata.

La domanda della società, e poi del fallimento subentrato, sarebbe stata quella della quantificazione economica dell’utilitas conseguita.

 

Consenso dell’avente diritto esclude l’illecito civile

 

La Corte d’Appello “sulla base dei fatti, degli elementi probatori acquisiti e delle richieste avanzate dalla Curatela” avrebbe dovuto qualificare la domanda come indebito arricchimento e non rigettare la stessa.

4. Il primo motivo è inammissibile.

4.1. Il motivo non è autosufficiente ex art. 366 n. 6 c.p.c., non avendo il fallimento ricorrente provveduto a riprodurre, sia pure per stralcio, le parti essenziali della domanda introduttiva del giudizio di primo grado, non consentendo a questa Corte di comprendere appieno il contenuto della stessa.

4.2. Deve poi osservarsi che non v’è stata alcuna violazione dell’art. 112 c.p.c.

Per questa Corte, infatti, la rilevazione ed interpretazione del contenuto della domanda è attività riservata al giudice di merito ed è sindacabile: a) ove ridondi in un vizio di nullità processuale, nel qual caso è la difformità dell’attività del giudice dal paradigma della norma processuale violata che deve essere dedotto come vizio di legittimità ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; b) qualora comporti un vizio del ragionamento logico decisorio, eventualità in cui, se la inesatta rilevazione del contenuto della domanda determina un vizio attinente alla individuazione del “petitum”, potrà aversi una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che dovrà essere prospettato come vizio di nullità processuale ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; c) quando si traduca in un errore che coinvolge la “qualificazione giuridica” dei fatti allegati nell’atto introduttivo, ovvero la omessa rilevazione di un “fatto allegato e non contestato da ritenere decisivo”, ipotesi nella quale la censura va proposta, rispettivamente, in relazione al vizio di “error in judican-do”, in base all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., o al vizio di “error facti”, nei limiti consentiti dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass., sez. 3, 10/6/2020, n. 11103; Cass., sez. 5, 6/11/2023, n. 30770).

Si è chiarito che l’interpretazione della domanda è operazione riservata al giudice del merito, il cui risultato è censurabile in sede di legittimità solo quando ne risulti alterato il senso letterale o il contenuto sostanziale dell’atto, in relazione alle finalità che la parte intende perseguire (Cass., sez. L, 5/2/2004, n. 2148), e dunque risulti travisato il contenuto della domanda proposta con l’atto introduttivo del giudizio, con conseguente errato convincimento che il successivo sviluppo costituisca domanda nuova (Cass., sez. L, 24/6/2004, n. 11755).

Si è ribadito che il giudice deve procedere, nell’esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, indipendentemente dalle espressioni adoperate dalla parte, ad accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vi-

cende rappresentate dalla parte nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto (Cass., sez. L, 13/12/2005, n. 27428).

Soccorre a tale fine esclusivamente il criterio ermeneutico volto ad indagare il contenuto che emerge dal testo dell’atto, secondo il significato fatto palese dalle parole in base alla loro connessione logica, ed evincibile dalla complessiva lettura del contenuto dell’atto, avuto riguardo anche alla situazione dedotta in giudizio ed allo scopo pratico perseguito dall’istante con il ricorso all’autorità giudiziaria (Cass., Sez. Un., 10/7/2003, n. 10840), restando esclusi i criteri ermeneutici – soggettivi ed oggettivi – previsti per gli atti negoziali, che implicano la ricerca della comune intenzione delle parti (Cass., sez. 3, 9/3/2004, n. 4754; Cass., sez. 1, 24/11/2011, n. 24847).

 

Consenso dell’avente diritto esclude l’illecito civile

 

5. Nella specie, la Corte d’Appello si è attenuta ai principi giurisprudenziali sopra indicati, nella qualificazione giuridica della domanda proposta dalla parte, almeno tenendo conto degli stralci -insufficienti – dell’atto di citazione riportati nei motivi di ricorso per cassazione.

5.1. Si legge, infatti, nel ricorso per cassazione, che “con atto di citazione Albergo Ristorante Oasi Srl conveniva in giudizio il Ministero per sentire: 1) accertare e dichiarare che la Società Albergo Ristorante Oasi Srl in persona del legale rappresentante pro tempore ha diritto al pagamento da parte del Ministero in persona del Ministro pro tempore per i periodi di occupazione dall’11/7/1995 fino al 15/4/1997 e dall’11 gennaio 1993 al 10 gennaio 1994 alle somme da calcolarsi secondo la tariffa media giornaliera di Euro 37,18 L. 72.500 per camera doppia oppure a quelle maggiori o minori che saranno determinate in corso di causa in via equitativa dal giudice per i motivi esposti in premessa” (cfr. pagina 3 del ricorso per cassazione).

5.2. Nel primo motivo di ricorso per cassazione non si rinviene alcuna descrizione dell’atto di citazione.

5.3. Solo nel secondo motivo di ricorso per cassazione si trascrive parte dell’atto di citazione (“la società è proprietaria di un albergo-ristorante che è stato oggetto di alcuni provvedimenti requisitori da parte del Ministero dell’interno (…) l’occupazione si è protratta oltre la data di efficacia dei provvedimenti (…)”.

6. La Corte d’Appello, con piena valutazione meritale, ha ritenuto che, in realtà, la domanda proposta dalla società Oasi, poi dal fallimento, atteneva al fatto illecito costituito dall’occupazione dell’albergo, sine titulo, in quanto era scaduto il termine previsto dai decreti di requisizione.

Tuttavia, per la Corte territoriale non sussisteva l’illiceità della condotta, in quanto ricorreva l’esimente penalistica del consenso dell’avente diritto di cui all’art. 50 c.p.

Ha chiarito la Corte d’Appello che “nel caso di specie non sia ravvisabile un fatto illecito, rinvenendosi invece un’ipotesi di consenso dell’avente diritto”.

Questa parte della motivazione della Corte di merito non è stata aggredita in modo idoneo dal fallimento ricorrente.

La Corte di merito, infatti, ha evidenziato le ragioni per cui ricorreva l’ipotesi del consenso dell’avente diritto, in quanto “(l)a società Oasi, infatti, non risulta essersi mai opposta al protrarsi dell’occupazione anche al di là della scadenza dei termini per la requisizione, non ha mai richiesto la liberazione dell’immobile ed ha, al contrario, continuato l’erogazione delle varie prestazioni, come riconosciuto dalla stessa difesa dell’odierna convenuta e come si evince dalla lettura complessiva dei documenti da essa indicati (in particolare, la nota sottoscritta dal viceprefetto di Reggio Calabria, prot. n. 249/3 Sett, indirizzata all’Avv. Aldo De Caridi, con allegata proposta tran-

sattiva, il telegramma del 10 giugno 1995 della Prefettura di Reggio Calabria, il decreto prefettizio di requisizione del 24 giugno 1989 ed i successivi decreti di proroga, lettera a firma del Prefetto di Reggio Calabria del 4 giugno 1996”).

Pertanto, la Corte d’Appello non ha violato il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ma si è limitata a ritenere insussistente l’illiceità della condotta della PA, in quanto scriminata dalla esimente del consenso dell’avente diritto.

7. Per questa Corte, infatti, la norma contenuta nell’art. 50 del cod. pen., secondo la quale non è punibile chi lede un diritto con il consenso della persona che può validamente disporne, è espressione di un principio generale di autoresponsabilità, operante anche nella sfera dei diritti privati, che comporta in materia di responsabilità aquiliana la esclusione della antigiuridicità dell’atto lesivo per effetto del consenso del titolare, purché il consenso sia stato validamente prestato ed abbia avuto ad oggetto un diritto disponibile – nella fattispecie concreta la parte aveva agito per ottenere il risarcimento del danno derivatogli dalla deviazione sul suo fondo di un corso d’acqua ad opera di un altro soggetto privato, alla quale aveva consentito con una convenzione, e la Corte ha ritenuto che, pur essendo nullo l’accordo ai sensi dell’art. 825 cod. civ. per la natura demaniale del corso d’acqua, il consenso valesse ad escludere l’illiceità del danno, inteso come lesione del diritto disponibile della proprietà del fondo, spettante al soggetto privato, e non del diritto demaniale, la cui titolarità non apparteneva all’attore, ma ad un soggetto pubblico estraneo alla lite ed unico legittimato alla sua tutela (Cass., sez. 3, 24/2/1997, n. 1682).

 

Consenso dell’avente diritto esclude l’illecito civile

 

Anche in dottrina, si è chiarito che, pur se il codice civile non detta analoga disposizione rispetto all’art. 50 c.p., Tuttavia ciò non è di ostacolo a riconoscere nel consenso dell’avente diritto una causa di legittimazione del fatto.

Il consenso dell’avente diritto, dunque, esclude l’antigiuridicità del fatto, in quanto l’autorizzazione a ledere un diritto rimuove il dovere di rispettare il diritto stesso.

Quale atto autorizzativo, il consenso dell’avente diritto ha natura negoziale, trattandosi precisamente di un negozio unilaterale recet-tizio, revocabile, a titolo oneroso o gratuito.

In tal modo il titolare del diritto non rinunzia allo stesso, ma rinuncia alla pretesa di non ingerenza da parte del terzo. Si tratta pur sempre di un modo di disposizione del diritto.

Pertanto, la Corte d’Appello, escludendo l’antigiuridicità della condotta della PA per l’esistenza della esimente o causa di giustificazione che ha mantenuto la disponibilità dell’albergo, pur alla scadenza del termine fissato nei decreti di requisizione, non ha violato l’art. 112 c.p.c.

Ed infatti, la condotta posta in essere dalla PA, di permanenza nella disponibilità dell’albergo, pur successivamente alla scadenza del termine stabilito nei provvedimenti di requisizione, costituisce, in sé, un fatto illecito, di natura permanente (Cass., sez. 1, 1/3/2012, n. 3217; Cass., sez. 1, 30/9/2021, n. 26592; Cass., sez. 1, 2/4/ 2009, n. 8056; Cass., Sez. Un., 9/3/2009, n. 5625; Cass., sez. 1, 11/12/2008, n. 29117; Cass., sez. 1, 10/5/1996, n. 4416; Cass., sez. 3, 6/7/1951, n. 1793), ma tale illiceità viene superata dalla esistenza di una causa di giustificazione, costituita, nella specie, dal consenso dell’avente diritto.

Pertanto, il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduce la persistenza della illiceità, anche in presenza dell’esimente del consenso dell’avente diritto, con la pretesa violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, di cui all’art. 112 c.p.c., non coglie nel segno.

Tra l’altro, il fallimento ricorrente pretende di qualificare l’azione iniziale, contenuta nell’atto di citazione, come azione di arricchimento senza giusta causa “essendo l’unica nel caso di specie proponibile”.

Tuttavia, la Corte d’Appello, anche qui con piena valutazione di merito, ha statuito che “la domanda non risulta proposta in termini di arricchimento senza giusta causa”.

Lo stralcio di atto di citazione trascritto nel motivo di ricorso non consente in alcun modo di interpretare diversamente il contenuto dello stesso.

Non può neppure condividersi la doglianza del fallimento ricorrente nella parte in cui ritiene che la domanda di parte attrice sarebbe stata posta “al di fuori della categoria contrattualistica”.

La Corte d’Appello, infatti, ha ritenuto, una volta esclusa l’illiceità della condotta, proprio per la sussistenza della causa di giustificazione del consenso dell’avente diritto, che non poteva però neppure essere accolta la pretesa negoziale, in quanto, trattandosi di rapporti con la Pubblica Amministrazione, il contratto doveva essere necessariamente stipulato con forma scritta ad substantiam.

Tale affermazione è corretta e si inserisce nella costante giurisprudenza di questa Corte.

 

Consenso dell’avente diritto esclude l’illecito civile

 

8. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

L’omesso esame di un fatto decisivo sarebbe costituito dalla omessa considerazione, da parte della Corte territoriale, della risoluzione del rapporto contrattuale.

Tuttavia, il ricorrente non trascrive, neppure per stralcio, il contenuto del contratto che sarebbe stato stipulato tra l’albergo e il Ministero dell’Interno, come pure le circostanze storiche della risoluzione del rapporto contrattuale.

9. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.

La Corte d’Appello, infatti, ha escluso espressamente che dallo atto di citazione della società in bonis, peraltro non trascritto neppure in forma integrale o comunque per ampi stralci, si potesse ricavare la sussistenza di una domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.

Tale valutazione, in assenza di ulteriori elementi di fatto, non può essere diversamente valutata in questa sede.

10. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principio della soccombenza, a carico del fallimento si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

dichiara inammissibile ricorso.

Condanna il ricorrente a rimborsare in favore del controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 12.000,00, oltre spese prenotate a debito, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 1, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 gennaio 2026.

Depositato in cancelleria il 18 maggio 2026.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Le sentenze sono di pubblico dominio.

La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.

Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l’anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, e solo quando espressamente le sentenze lo prevedono, si possono segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni, suggerire nuove funzionalità tramite l’indirizzo e-mail info@studiodisa.it, e, si provvederà immediatamente alla rimozione dei dati sensibili se per mero errore non sono stati automaticamente oscurati.

Il presente blog non è, non vuole essere, né potrà mai essere un’alternativa alle soluzioni professionali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti,  non si può garantire l’esattezza dei dati ottenuti che l’utente è sempre tenuto a verificare.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.