Accesso ai documenti e liti in condominio

La vertenza è stata esaminata dalla Corte di Cassazione, civile, Ordinanza del 18 maggio 2026, n. 14738, e affronta due temi nevralgici della vita condominiale: l’esercizio del diritto all’informazione contabile e la gestione delle spese/ricavi derivanti da un contenzioso che vede contrapposti il condominio e un singolo condomino.

La causa trae origine dall’impugnazione di una delibera da parte di un condomino, il quale lamentava, in primo luogo, la lesione del suo diritto al voto informato, avendo ricevuto la documentazione contabile dall’amministratore solo la sera prima dell’assemblea (a seguito di una sua richiesta pervenuta allo studio il venerdì sera precedente). Su questo punto, la Suprema Corte ha ribadito che gli artt. 1129, comma 2, e 1130-bis, comma 1, cod. civ. garantiscono ai condomini il diritto di prendere visione ed estrarre copia della documentazione, a fronte del quale l’amministratore ha un preciso dovere di collaborazione e trasparenza. Tuttavia, tale diritto del condomino non è assoluto ma va esercitato in conformità al principio di correttezza (art. 1175 cod. civ.): esso non deve mai rallentare ingiustificatamente l’operatività della gestione condominiale o trasformarsi in un intralcio all’amministrazione. Stabilire se i tempi della richiesta e dell’adempimento siano stati congrui e corretti è un accertamento di fatto che spetta esclusivamente al giudice di merito.

In secondo luogo, il condomino lamentava la sua esclusione dalla ripartizione di un “indennizzo Pinto” (il risarcimento per l’eccessiva durata di un processo) incassato dal condominio, nonché l’erroneo addebito pro quota, a suo carico, delle spese legali per ottenere tale somma. La particolarità della vicenda risiede nel fatto che il processo “lumaca” originale era stato intentato dal condomino contro il condominio stesso. La Cassazione ha chiarito che il condomino-controparte rappresenta un autonomo e distinto centro di interessi, incompatibile con quello della compagine condominiale; pertanto non ha alcun diritto di intascare una quota dell’indennizzo ottenuto dal condominio a seguito di quella specifica lite. Di conseguenza — ed è qui che la Corte ha accolto il ricorso dell’uomo, cassando la sentenza sul punto —, il condomino non deve nemmeno essere chiamato a partecipare alle spese legali affrontate dal condominio per richiedere e vedersi liquidare quel medesimo indennizzo da cui è stato giustamente escluso

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|18 maggio 2026| n. 14738

Accesso ai documenti e liti in condominio

 

Massima: In tema di condominio negli edifici, i poteri che gli artt. 1129, comma 2, cod. civ. e 1130-bis, comma 1, cod. civ., riconoscono ai condomini, la vigilanza ed il controllo dei quali si esercita essenzialmente, ma non soltanto, in sede di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea, non devono peraltro mai risolversi in un intralcio all’amministrazione, e quindi non possono porsi in contrasto con il principio della correttezza ex art. 1175 cod. civ. In sostanza, il dovere di collaborazione imposto all’amministratore, che trova la sua giustificazione nel diritto dei condomini alla trasparenza e comprensibilità della gestione condominiale e quindi al controllo effettivo sul suo operato, si articola nella messa a disposizione effettiva e continuativa, ai sensi degli art. 1129 cod. civ., dei registri e della documentazione a tal fine necessaria e nella messa a disposizione, in particolare, della documentazione contabile in occasione della rendicontazione annuale e dell’approvazione del bilancio: a ciò fa da riscontro il dovere del condomino di esercitare il proprio diritto senza rallentare e ritardare ingiustificatamente i tempi di operatività dell’amministrazione e della gestione condominiale. L’indagine poi sulla correttezza dell’esercizio del diritto di accesso alla documentazione contabile da parte del singolo condomino e del conseguente adempimento prestato dall’amministratore alla richiesta di esibizione costituisce accertamento di fatto riservato al giudice del merito, soggetto unicamente al controllo da parte della Corte di cassazione nei limiti di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.

 

Sentenza Integrale

 

Tag/parola chiave: Condominio negli edifici – Rendiconto condominiale – Documentazione contabile – Diritto di accesso del singolo condomino – Dovere di collaborazione dell’amministratore – Disciplina applicabile – Fondamento – Accesso ai documenti e liti in condominio

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Nelle persone dei Magistrati:

Dott. SCARPA Antonio – Presidente
Dott. MACCARRONE Tiziana – Relatore

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

Dott. PENTA Andrea – Consigliere

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26736/2020 R.G. proposto da:

Ol.An., rappresentato e difeso dall’avvocato Fi.Da. -domicilio digitale alla PEC: (omissis)-

-ricorrente-

contro

Condominio di (omissis), in persona dell’amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocata Fe.Pa., dall’avvocato Pa.Ia. e dall’avvocata Ma.Pa. -domicilio digitale alla PEC: (omissis)-

-controricorrente-

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Genova n. 142/2020 depositata il 03/02/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2026 dal Consigliere Tiziana Maccarrone.

Accesso ai documenti e liti in condominio

FATTI DI CAUSA

Ol.An. aveva impugnato avanti al Tribunale di Genova la delibera assembleare del Condominio di (omissis) in data 12.2.2013. L’attore aveva lamentato (per quanto ancora interessa) che: nonostante la sua richiesta, non era stato messo in condizioni di esaminare la documentazione a supporto del rendiconto per l’esercizio 2012, posto all’ordine del giorno, e di aver inutilmente chiesto, nel corso dell’assemblea, un breve differimento a tal fine; ciò aveva comportato la violazione del suo diritto al voto informato; erano ricomprese come spese di consumo per l’erogazione di energia elettrica somme non dovute; non era giustificata la sua esclusione dal riparto dell’indennità per equa riparazione, liquidata a favore del Condominio per l’eccessiva durata di un processo in cui le parti erano il Condominio e lo stesso Ol.An.; erano state erroneamente imputate interamente a carico del Condominio le spese legali per il procedimento ex l. n. 89/2001 avanti alla Corte d’Appello, sostenute per attività svolta anche a favore di singoli condomini. Costituitosi il Condominio, il Tribunale di Genova aveva accolto il ricorso limitatamente al primo punto, riguardante la lesione del diritto di informazione, annullando la delibera.

Proposta impugnazione dal Condominio, con richiamo ex art. 346 c.p.c. delle questioni assorbite da parte del condomino appellato, la Corte d’Appello di Genova aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado (disponendo l’annullamento della delibera solo in relazione alle spese per l’erogazione di energia elettrica, non più oggetto di contestazione in questa sede) per le seguenti ragioni: il diritto del condomino di esaminare la documentazione assembleare deve essere esercitato con adeguate modalità di tempo e di luogo, in modo da contemperarlo con le esigenze del Condominio; l’attore aveva ricevuto l’avviso di convocazione il 25.1.2013 ma aveva richiesto all’amministratore copia della documentazione solo in data 8.2.2013 – venerdì -, quattro giorni prima dell’assemblea, con fax inviato allo studio dell’amministratore alle ore 18,46; il giorno successivo l’amministratore aveva preso in carico la richiesta, comunicando che la documentazione sarebbe stata a disposizione del richiedente presso il suo studio la sera del giorno precedente all’assemblea; la risposta dell’amministratore si doveva pertanto considerare avvenuta in tempi consoni e confacenti alla richiesta dell’attore, che non poteva dolersi di non aver avuto il tempo necessario all’esame della documentazione richiesta; quanto alla mancata considerazione del condomino nella ripartizione dell’importo riconosciuto al Condominio per l’eccessiva durata di un processo, introdotto proprio da Ol.An., la doglianza dell’appellante deve essere respinta; “rispetto all’oggetto della vertenza l’attore era titolare di un interesse contrapposto a quello del condominio, rappresentando la controparte processuale ed un autonomo centro di interesse, che deve essere tenuto distinto dal condominio a tutti gli effetti derivanti dalla causa, anche a quelli contemplati dalla legge e derivanti dall’eccessiva durata del processo” (così, testualmente, la sentenza).

Propone ricorso per cassazione Ol.An., affidandolo a sei motivi.

Propone controricorso il Condominio.

Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive.

 

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RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso Ol.An. lamenta la “nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. con riferimento al primo motivo di impugnativa della delibera, il Giudice non ha reso motivazione adeguata che consenta di percepire il fondamento della decisione”.

Secondo il ricorrente la Corte di merito avrebbe esposto sulla questione in esame i principi di diritto generali, per poi “entrare” sulla fattispecie concreta fornendo una ricostruzione del tutto errata dei fatti e ripercorrendo nella sostanza la tesi difensiva del Condominio; mancherebbe il momento argomentativo decisionale, che sarebbe stato affidato alla generica e apodittica frase conclusiva di accoglimento dell’appello.

Il motivo è infondato.

Secondo l’orientamento interpretativo consolidato di questa Corte, “In seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia” – così Cass. a SU n. 8053/2014 alla quale sono conformi le pronunce successive -.

 

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In concreto, la Corte ha rilevato la necessità di contemperare le esigenze di informazione del condomino con quelle di gestione del Condominio; in detta ottica ha ritenuto di valorizzare – secondo la tesi del Condominio – il comportamento del condomino che, pur avendo ricevuto avviso di convocazione in un tempo congruo (il 25 gennaio), ha provveduto a richiedere la messa a disposizione della documentazione relativa al rendiconto da approvare solo in data 8 febbraio, venerdì sera, quattro giorni prima della data fissata dall’assemblea, e ha ritenuto adeguato il comportamento dell’amministratore che, dopo aver convocato per tempo i condomini, aveva messo a disposizione la documentazione presso il suo studio nella serata di lunedì, giorno precedente a quello fissato per l’assemblea; la Corte ha concluso osservando che “la risposta dell’amministratore si deve pertanto considerare avvenuta in tempi consoni e confacenti alla richiesta dell’attore, che non può dolersi di non aver avuto il tempo necessario all’esame della documentazione richiesta” – ritenendo, implicitamente, legittimo il diniego di differimento dell’assemblea e correttamente applicando i principi di diritto enucleati al riguardo dalla giurisprudenza di questa Corte: cfr., per tutte, Cass. n. 5443/2021 -.

La motivazione dell’accoglimento del motivo di appello del Condominio in ordine alla adeguatezza del comportamento dell’amministratore nella messa a disposizione della documentazione non si riduce quindi alla sola apodittica affermazione di fondatezza del motivo di appello proposto dal Condominio, secondo le ragioni da questi dedotte, ma è stata esplicitata e giustificata in modo puntuale e logicamente comprensibile, nel pieno rispetto del “” richiesto dall’art. 111 Cost.

2. Con il secondo motivo di critica il ricorrente lamenta la “nullità della sentenza per violazione degli artt. 115-132 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. con riferimento al primo motivo di impugnativa della delibera, la sentenza ha fondato la decisione sul fatto, dibattuto tra le parti, della tempestiva consegna dei documenti, rendendo motivazione apparente”.

La Corte di merito non avrebbe spiegato da quali elementi avrebbe tratto il suo convincimento. La circostanza valorizzata dalla Corte d’Appello, cioè l’aver messo a disposizione la documentazione la sera prima dell’assemblea, era stata in realtà dibattuta tra le parti, poiché il ricorrente affermava di non aver ricevuto nulla la sera prima dell’assemblea mentre il Condominio sosteneva di aver inviato i documenti con la PEC del 11.2.2013 invece mai ricevuta dal ricorrente e, a fronte del contrasto tra le parti risolto dal Tribunale a favore del ricorrente, la Corte avrebbe dovuto indicare da quale elemento aveva tratto il suo contrario convincimento, indicazione senza la quale la motivazione sarebbe solo apparente.

 

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Il motivo è inammissibile.

Esclusa, per quanto sopra detto, l’apparenza della motivazione, il ricorrente richiama una serie di circostanze di fatto e di argomentazioni difensive che non colloca in precisi atti e nelle fasi del processo, non ottemperando quindi al disposto dell’art. 366 n. 4 e 6 c.p.c.

Nemmeno è correttamente prospettata la pretesa violazione dell’art. 115 c.p.c. che, secondo l’orientamento interpretativo consolidato di questa Corte è ipotizzabile quando si assuma che “il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio)”; è inammissibile, invece, la diversa doglianza che il Giudice “nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c.” – i principi richiamati sono espressi nella sentenza delle Sezioni Unite n. 20867/2020 e ad essi si sono attenute le pronunce successive -.

Il ricorrente non allega l’utilizzo improprio dei poteri istruttori officiosi da parte del Giudice di merito ma si duole della valorizzazione e dell’interpretazione degli elementi istruttori operata – in modo difforme rispetto a quanto auspicato dall’interessato – dalla Corte di merito, nell’esercizio delle prerogative che le sono proprie e che non sono censurabili in sede di legittimità al di fuori delle ipotesti del superamento dei limiti di prova e del vizio di motivazione nei termini sopra descritti, che non sussistono nel caso di specie.

3. Con il terzo motivo di ricorso Ol.An. lamenta la “violazione e falsa applicazione degli art. 1136 e 1713 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. con riferimento al primo motivo di impugnativa della delibera, la sentenza ha errato nel ritenere rispettato il diritto del condomino di esaminare preventivamente la documentazione condominiale”.

 

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Il motivo è infondato.

Si rileva in proposito che effettivamente l’art. 1129, comma 2, c.c. – introdotto con la legge n. 220 del 2012, prevede espressamente che l’amministratore debba comunicare il locale dove si trovano i registri condominiali, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta, possa prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia firmata, e che l’art. 1130 bis c.c., in tema di rendiconto, riconosce il diritto dei condomini e dei titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari a prendere visione ed estrarre copia dei documenti giustificativi di spesa. I poteri che le norme richiamate riconoscono ai condomini, la vigilanza ed il controllo dei quali si esercita essenzialmente, ma non soltanto, in sede di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea, non devono peraltro mai risolversi in un intralcio all’amministrazione, e quindi non possono porsi in contrasto con il principio della correttezza ex art. 1175 c.c. In sostanza, il dovere di collaborazione imposto all’amministratore, che trova la sua giustificazione nel diritto dei condomini alla trasparenza e comprensibilità della gestione condominiale e quindi al controllo effettivo sul suo operato, si articola nella messa a disposizione effettiva e continuativa, ai sensi degli art. 1129 c.c., dei registri e della documentazione a tal fine necessaria e nella messa a disposizione, in particolare, della documentazione contabile in occasione della rendicontazione annuale e dell’approvazione del bilancio, ex art. 1130 bis c.c.; a ciò fa da riscontro il dovere del condomino di esercitare il proprio diritto senza rallentare e ritardare ingiustificatamente i tempi di operatività dell’amministrazione e della gestione condominiale. L’indagine sulla correttezza dell’esercizio del diritto di accesso alla documentazione contabile da parte del singolo condomino e del conseguente adempimento prestato dall’amministratore alla richiesta di esibizione costituisce accertamento di fatto riservato al giudice del merito, soggetto unicamente al controllo da parte della Corte di cassazione nei limiti di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – cfr., per una ricostruzione del quadro normativo e interpretativo di riferimento: Cass. n. 15996/2020, in motivazione; Cass. n. 5443/2021 -.

Se si esamina il motivo alla luce delle indicazioni che precedono, si deve rilevare che la Corte d’Appello ha correttamente individuato le norme da prendere a riferimento per la valutazione della fattispecie ed ha conseguentemente esaminato gli elementi istruttori documentali acquisiti – senza necessità di dover dare esplicito conto a tal fine di tutti gli elementi documentali e di fatto non rilevanti: cfr. Cass. n. 17005/2024; Cass. n. 2961/2025 -, ritenendo conclusivamente che nessun appunto potesse essere fatto all’operato dell’amministratore del Condominio, quanto ai tempi e all’effettività della messa a disposizione della documentazione richiesta, secondo modalità ritenute congrue rispetto all’attività da svolgersi nell’assemblea condominiale – è irrilevante la mancata valorizzazione di documenti e/o di difese, quando, come nel caso di specie, il contesto della motivazione ne sottende una valutazione di ininfluenza ai fini della corretta ricostruzione dei fatti -.

 

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Il ricorrente non individua propriamente nell’operato della Corte una reale violazione di legge, riferita agli art. 1129, 1130 bis e 1136 c.c., perché non deduce l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge, ma allega più propriamente un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa – in ordine all’identificazione del corretto adempimento da parte dell’amministratore dell’obbligo di messa a disposizione della documentazione richiestagli – che è invece esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità – cfr. Cass. n. 3340/2019 e, di recente, Cass. n. 7871/2025 -.

4. Con il quarto motivo di ricorso Ol.An. lamenta la “nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. Con riferimento al terzo motivo di impugnativa della delibera, il Giudice non ha reso motivazione adeguata che consenta di percepire il fondamento della decisione”.

Il ricorrente critica la decisione impugnata per non aver motivato in ordine al mancato riconoscimento del suo diritto a partecipare, in qualità di condomino, all’equo indennizzo attribuito al Condominio per irragionevole durata di un giudizio civile, pur introdotto dallo stesso Ol.An. contro il Condominio.

Il motivo è infondato.

Richiamato quanto sopra detto sulla sufficienza del minimo costituzionale che la motivazione deve rispettare, ai fini dell’art. 111 Cost., e sui vizi della motivazione rilevabili in sede di legittimità, è sufficiente rimandare alla sintesi del contenuto della sentenza ricorsa – sopra riportato – per constatare l’esistenza, congruità e logicità della motivazione posta a supporto della decisione sul punto.

5. Con il quinto motivo il ricorrente si duole della “violazione e falsa applicazione dell’art. 1132 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. Con riferimento al primo motivo di impugnativa della delibera, la sentenza ha errato nel ritenere che il condomino dissenziente non possa avvantaggiarsi della sentenza favorevole”.

 

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La Corte di merito avrebbe comunque errato nell’esaminare la doglianza del ricorrente, per non essere stato considerato nella ripartizione tra i condomini dell’indennità per equa riparazione relativa ad un contenzioso che aveva visto contrapposte le stesse parti di questo giudizio; il Giudice d’appello non avrebbe preso in considerazione l’eccezione di Ol.An. secondo cui l’art. 1132 c.c. prevede la separazione “della responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza” e non anche in caso di esito favorevole, per il quale il condomino concorrerebbe sempre; inoltre, la Corte avrebbe dato una motivazione “”, violativa dell’art. 1132 c.c., e non avrebbe tenuto conto del fatto che, nel giudizio di ottemperanza pure agito avanti al TAR nei confronti del Ministero delle Finanze, inadempiente rispetto all’indennità riconosciuta, il ricorrente non era la controparte del Condominio.

Il motivo è infondato.

Il ricorrente richiama il disposto dell’art. 1132 c.c., nella parte in cui dispone che: “Qualora l’assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere ad una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all’amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza”.

La norma non si attaglia al caso di specie.

L’art. 1132 c.c. fa riferimento alle ipotesi in cui la posizione sostanziale del condomino, pur dissenziente rispetto all’iniziativa giudiziaria approvata invece dal Condominio, non è in contrasto con quella sostanziale per la cui tutela il Condominio intende agire o resistere. Ogni condomino può cioè valutare l’opportunità o convenienza dell’introduzione di un giudizio e/o può non condividere la posizione assunta dal Condominio rispetto ad una controversia effettiva o potenziale con terzi o con altri condomini, ma egli non si contrappone per ciò al Condominio come portatore di un proprio, contrastante interesse, che ne potrebbe giustificare la posizione di controparte nel processo su quel contenzioso.

 

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Ove la posizione del condomino sia in contrasto con quella del Condominio, che è ciò che avviene, per esempio, nel caso di impugnazione di delibera assembleare o di recupero di crediti del Condominio nei confronti del condomino moroso, non è pensabile che il condomino in posizione di contrasto possa partecipare utilmente alla discussione per la nomina del legale del Condominio e/o per le scelte processuali inerenti alla controversia che lo coinvolge, così come non può partecipare alle spese sostenute per agire o per resistere in quel giudizio – salvo l’ipotesi di soccombenza nel giudizio, che è questione ben diversa -: si opera in tal caso una scissione della compagine condominiale di fronte al particolare oggetto della lite, in base ai contrapposti interessi di cui Condominio e condomino/i sono titolari (cfr. Cass. n. 3192/2023; Cass. n. 1629/2018).

Con la richiesta di indennizzo per durata irragionevole del processo il richiedente fa valere una propria posizione di disagio rispetto al giudizio ingiustificatamente protrattosi; il riconoscimento dell’indennizzo è legato alla posizione della parte nel processo di durata irragionevole, come chiarisce bene l’art. 1 bis l. n. 89/2001, che riconosce, appunto, il diritto all’esperimento dei rimedi all’irragionevole durata del processo alla “parte di un processo”, intesa come polo di interesse coinvolto nella lite.

Ne consegue che nella valutazione se il condomino abbia diritto a partecipare all’indennizzo ex lege n. 89/2001 ottenuto dal Condominio non si può prescindere dalla verifica della posizione di parte nel processo presupposto del Condominio, perché è questa posizione che delinea sotto il profilo soggettivo il beneficio riconosciuto.

Ora, nel caso di specie il processo presupposto era stato intentato da Ol.An. nei confronti del Condominio, con la conseguenza che il condomino era in posizione contrapposta rispetto ad esso ed era parte autonoma/autonomo polo di interesse del processo: così come non avrebbe potuto essere chiamato a pagare, in quanto condomino, le spese legali del Condominio per la causa che lo vedeva controparte, egli non può essere considerato destinatario del beneficio ex lege n. 89/2001, riconosciuto al Condominio in quanto parte del processo contrapposta.

L’insussistenza del diritto a partecipare alla ripartizione dell’indennizzo esclude pure il diritto del ricorrente a interloquire e a partecipare alle attività ed iniziative necessarie per far valere detto diritto, così come esclude il suo obbligo a partecipare alle spese da sostenere a tal fine.

6. L’ultimo motivo di critica prospetta la “nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. Con riferimento al terzo motivo di impugnativa della delibera, la sentenza ha omesso di pronunciare su ulteriore eccezione sollevata fin dal ricorso introduttivo”.

 

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Il ricorrente lamenta che sia stata omessa la considerazione del suo rilievo – reiterato anch’esso ex art. 346 c.p.c. – riguardante l’imputazione delle spese processuali sostenute per il procedimento ex l. n. 89/2001 e per la successiva fase esecutiva, effettuata ad esclusivo carico del Condominio quando gli stessi legali avevano rappresentato e difeso anche singoli condomini, a titolo personale, ai quali il diritto all’indennizzo era stato negato; Ol.An. lamenta che in tal modo la quota di spese posta a carico di ogni condomino era da considerare superiore all’effettivo dovuto.

Il motivo è fondato.

Sul rilievo sintetizzato la Corte d’Appello non ha in effetti pronunciato e deve essere esaminata l’impugnazione della delibera assembleare per questo profilo, anche alla luce anche delle considerazioni svolte nell’esaminare il motivo di ricorso precedente: non partecipando Ol.An. all’indennizzo per l’irragionevole durata del processo da lui intentato nei confronti del Condominio, non deve partecipare nemmeno alle spese legali sostenute dal Condominio per il riconoscimento e l’ottenimento in concreto dell’indennizzo.

L’accoglimento del motivo in esame viene dunque effettuato per una ragione giuridica diversa da quella prospettata, ma in base ai fatti accertati – cfr. Cass. n. 3437/2014; Cass. n. 18775/2017 -.

In conclusione, deve essere accolto il sesto motivo di ricorso, con rigetto dei primi cinque; la sentenza impugnata deve essere cassata nei limiti della censura accolta, con rinvio alla Corte d’Appello di Genova che, in diversa composizione, dovrà rivedere la controversia nei limiti e secondo le indicazioni che precedono e provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

 

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P.Q.M.

La Corte di Cassazione accoglie il sesto motivo di ricorso e respinge i primi cinque, cassa la sentenza impugnata nei limiti della censura accolta e rinvia alla Corte d’Appello di Genova, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 15 Gennaio 2026.

Depositato in Cancelleria il 18 Maggio 2026.

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