L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Civile, del 5 marzo 2026, n. 4981, interviene in materia di diritto processuale civile per ribadire e precisare i severi confini del principio di autoresponsabilità della parte all’interno del giudizio di legittimità, con particolare riferimento agli adempimenti formali legati al deposito degli atti.

La Suprema Corte affronta il caso in cui il ricorrente inserisca, all’interno del proprio ricorso per cassazione, la dichiarazione esplicita concernente l’avvenuta notificazione della sentenza di merito impugnata. Secondo i giudici di piazza Cavour, una simile menzione non costituisce un mero elemento narrativo o descrittivo, bensì integra a tutti gli effetti l’attestazione formale di un fatto processuale. Tale fatto — ovvero la ricezione della notifica della sentenza ad opera della controparte — è di fondamentale importanza poiché è l’evento idoneo a far decorrere il cosiddetto “termine breve” per impugnare, stabilito dall’articolo 325 del Codice di Procedura Civile (Cpc).

Il punto nodale dell’ordinanza risiede nelle conseguenze rigorose che derivano da questa condotta difensiva. In forza del principio di autoresponsabilità, il ricorrente che dichiara di aver ricevuto la notifica della sentenza si impegna irrevocabilmente a subire le conseguenze giuridiche di quanto da lui stesso esplicitato. Di riflesso, tale affermazione fa sorgere in capo al medesimo un preciso e ineludibile onere probatorio e procedurale, sancito dall’articolo 369, comma 2, n. 2 del Cpc: quello di depositare, entro il termine perentorio di venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, la copia autentica della sentenza impugnata corredata dalla relativa relata di notificazione.

Qualora la parte, dopo aver dichiarato nel ricorso che la sentenza le è stata notificata, ometta di produrre e depositare la relata di notifica, il legislatore e la giurisprudenza non ammettono sanatorie. La sanzione processuale prevista per la violazione di tale onere documentale è radicale ed è costituita dall’improcedibilità del ricorso. La Corte non può infatti verificare d’ufficio la tempestività dell’impugnazione in base al termine breve se la parte, pur avendone ammesso il decorso, non fornisce la prova documentale della data di ricezione.

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|5 marzo 2026| n. 4981.

Notifica sentenza dichiarata in ricorso ed onere deposito

 

Massima: La dichiarazione relativa alla notificazione della sentenza impugnata contenuta nel ricorso per cassazione costituisce l’attestazione di un fatto processuale — l’avvenuta notificazione della sentenza — idoneo a fare decorrere il termine breve di impugnazione ex articolo 325 del cpc. Tale dichiarazione, in quanto manifestazione dell’autoresponsabilità della parte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa, ai sensi dell’articolo 369 comma 2 n. 2 del cpc, l’onere di depositare, nel termine ivi previsto, copia della sentenza munita della relata di notifica, cosicché l’effetto della mancata produzione della relata di notifica è l’improcedibilità del ricorso.

Sentenza Integrale

 

Tag/parola chiave: Impugnazioni civili – Ricorso per cassazione – Dichiarazione di notifica della sentenza impugnata – Autoresponsabilità del dichiarante – Conseguenze. (Cpc, articoli 325 e 369)

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

Dott. PENTA Andrea – Consigliere

Dott. AMATO Cristina – Consigliere

Dott. CAPONI Remo – Relatore

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28925/2021 R.G. proposto da:

MO.E. Srl difesa dall’avvocato FR.LA.

ricorrente

contro

Bu.Fe. Bu.Fr. Bu.Em. difesi dall’avvocato MI.MI.

controricorrenti

avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n. 2558/2021 depositata il 2/9/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/02/2026 dal Consigliere REMO CAPONI.

Notifica sentenza dichiarata in ricorso ed onere deposito

FATTI DI CAUSA

Nel 2016, Bu.Em. conveniva la società Mo.E. dinanzi al Tribunale di Pavia, domandando l’accertamento della sua comproprietà al 50% della cavalla (Omissis). Il Tribunale accoglieva la domanda; la Corte di appello di Milano ha rigettato l’appello principale della convenuta e accolto parzialmente quello incidentale dell’attrice. Ricorre in cassazione la convenuta con quattro motivi e memoria. Resiste l’attrice con controricorso e memoria.

Ricorre in cassazione la convenuta con quattro motivi e memoria. Resiste l’attrice con controricorso e memoria.

Notifica sentenza dichiarata in ricorso ed onere deposito

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare e assorbente rispetto a ogni altra questione, il Collegio deve pronunciare l’improcedibilità del ricorso in cassazione per inosservanza dell’art. 369 co. 2 n. 2 c.p.c., per le ragioni di seguito argomentate.

L’art. 369 c.p.c. dispone a pena di improcedibilità che, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione alle parti, insieme con il ricorso debba essere depositata la copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta. Tale formalità è diretta a consentire di verificare la tempestività della proposizione del ricorso in cassazione.

Nel caso di specie la parte ricorrente ha dato atto nel ricorso, che la notifica della sentenza impugnata è avvenuta l’8/09/2021. Tuttavia, non è stata rinvenuta fra questi ultimi la relazione di notifica; copia della sentenza impugnata con allegata la relazione di notificazione non è stata rinvenuta nemmeno nel fascicolo depositato dalla parte controricorrente, il che avrebbe consentito di assicurare la procedibilità del ricorso (cfr. Cass. SU n. 10648/2017). Infine, il periodo di tempo intercorrente tra la pubblicazione della sentenza impugnata – 2/09/2021 – e la notifica del ricorso, avvenuta il 5/11/2021, è maggiore del termine breve di sessanta giorni ex art. 325 co. 2 c.p.c., anche detratto il periodo di sospensione feriale. Pertanto, la tempestività della proposizione del ricorso non può essere verificata nemmeno in tale modo (come sarebbe altrimenti consentito: cfr., tra le altre, Cass. n. 11386/2019). Contrariamente alla tesi della ricorrente, a nulla rileva che il ricorso sia stato notificato nel termine breve decorrente dalla

data dichiarata di notificazione della sentenza (cfr. Cass. SU n.

10648/2017).

Ricorrono dunque le condizioni per applicare l’indirizzo univoco e consolidato della Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, secondo il quale la dichiarazione relativa alla notificazione della sentenza impugnata contenuta nel ricorso per cassazione costituisce l’attestazione di un fatto processuale – l’avvenuta notificazione della sentenza – idoneo a fare decorrere il termine breve di impugnazione ex art. 325 c.p.c. Tale dichiarazione, in quanto manifestazione dell’autorespon-sabilità della parte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa, ai sensi dell’art. 369 co. 2 n. 2 c.p.c., l’onere di depositare, nel termine ivi previsto, copia della sentenza munita della relata di notifica (cfr. Cass. SU n. 21349/2022; Cass. n. 15832/2021, per tutte), cosicché l’effetto della mancata produzione della relata di notifica è l’improcedibilità del ricorso,

Nella memoria, la ricorrente non contesta il fatto dell’omissione – che risulta anzi implicitamente confermato dall’impostazione stessa della difesa – ma ne contesta le conseguenze giuridiche, sostenendo che la giurisprudenza di legittimità sarebbe “costante nel ritenere che l’art. 369 c.p.c. non abbia natura sanzionatola automatica” e che la mancata produzione della copia notificata non determinerebbe improcedibilità quando la Corte abbia comunque a disposizione la sentenza impugnata e non vi sia incertezza sulla tempestività dell’impugnazione.

La tesi non è compatibile con il diritto vivente: Cass. SU n. 21349/2022 – che compendia e consolida l’orientamento formatosi sin da Cass. SU n. 10648/2017 – afferma il contrario, precisando che la dichiarazione di avvenuta notificazione è inemendabile, che l’onere di depositare la relata sorge per il solo fatto della dichiarazione contenuta nel ricorso e che la disponibilità della sola copia

autentica della sentenza e del tutto irrilevante, essendo l’onere riferito specificamente alla copia munita di relata.

La ricorrente sostiene altresì che la notificazione dell’8/09/2021 era stata eseguita nei confronti di Avv. Ro.Gr., non domiciliatario della società Mo.E., e che pertanto tale notificazione non era idonea a fare decorrere il termine breve ex artt. 285 e 170 c.p.c., con la conseguenza che l’onere documentale ex art. 369 co. 2 n. 2 c.p.c. non sarebbe sorto.

Anche questo argomento non può essere accolto. La dichiarazione di avvenuta notificazione contenuta nel ricorso costituisce – si ribadisce – un’attestazione non emendabile che produce i propri effetti a prescindere da ogni successiva valutazione della idoneità della notificazione dichiarata a fare decorrere il termine breve. Ammettere che il ricorrente possa, in sede di memoria, retrocedere rispetto a quanto affermato nel ricorso, qualificando come inefficace la notificazione ivi dichiarata, equivarrebbe a rimettere nella sua disponibilità l’applicabilità stessa della sanzione dell’improcedibilità, vanificando la ratio pubblicistica della norma e la funzione di garanzia del giudicato formale che essa presidia (cfr., di nuovo, Cass. SU n. 21349/2022).

2. La Corte dichiara il ricorso improcedibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater D.P.R. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Notifica sentenza dichiarata in ricorso ed onere deposito

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.500, oltre a Euro 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera

della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2026.

Depositato in cancelleria il 5 marzo 2026.

 

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