Corte di Cassazione, sezione feriale, sentenza 17 ottobre 2017, n. 47602. In tema di concussione, la costrizione, che integra l’elemento soggettivo del reato

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Come piu’ volte affermato dalla Corte di legittimita’ (sul punto da ultimo Sez. 6, Sentenza n.31342 del 16/03/2011, imp. Renzi, Rv. 250534 e precedentemente Sez. 3, Sentenza n. 10970 del 09/02/2006, Zanetta, Rv. 234563) con riferimento alla registrazione fonografica di un colloquio telefonico ad opera di uno dei partecipi allo stesso, questa e’ prova documentale rappresentativa di un fatto storicamente avvenuto, pienamente utilizzabile nel procedimento a carico dell’altro soggetto che ha preso parte alla conversazione, previa valutazione della sua mera affidabilita’; cosicche’ tali risultanze non possono che essere valutate quale prova documentale, in relazione alle quali si pone, al pari di qualsiasi prova di tale natura, un obbligo di accertamento di genuinita’ dell’atto.
Il giudice di merito, al di la’ di un improprio riferimento alla qualificazione di tale produzione quale prova atipica, risulta aver fatto buon governo di tali principi, poiche’, accertata l’utilizzabilita’ astratta di tali atti, anche quando non siano costituiti dagli originali, per la mancanza di una preclusione all’uso processuale di copie dei documenti (Sez. 2, n. 22184 del 22/05/2007, Rigo, Rv. 237017; Sez. 2, n. 36721 del 21/02/2008, Buraschi e altro, Rv. 242083; Sez. 2, n. 52017 del 21/11/2014, Lin Haihang, Rv. 261627) si e’ posto il problema della valutazione di attendibilita’, sia sul piano tecnico – riguardante la verifica inerente alla pretesa interpolazione dei dati contenuti nei files audio, valutabile sulla base della continuita’ e congruenza delle registrazioni offerte, – sia sul piano della corrispondenza delle voci registrate alle caratteristiche espressive dei conversanti, come individuati dal teste che aveva posto a disposizione tali atti, ed ha risolto positivamente entrambi gli accertamenti grazie al contributo tecnico del perito ed all’analisi svolta dal Luogotenente (OMISSIS) del RIS. Ne consegue che la valutazione di attendibilita’ del dato documentale risulta svolto in pieno ossequio alle esigenze accertative richieste, condizione che impone di escludere la fondatezza dei rilievi sul punto.
In fatto e’ bene rilevare, a fronte dell’analiticita’ delle censure formulate rispetto alla perizia (OMISSIS), che non e’ dato rilevare alcuna contraddizione alle risposte da questi fornite ove, da un canto, esplicita che, sia per i mezzi tecnici usati per l’originaria captazione, che per la natura del supporto usato per la copia non e’ possibile escludere la manipolabilita’ della copia rispetto all’originale, e la conclusione opposta, poiche’ tra i due quesiti sussiste la stessa differenza che si rinviene tra l’ipotesi teorica astratta e la verifica della situazione concreta.
Cosicche’ e’ del tutto pacifico che se manca l’originale non puo’ escludersi la manipolazione della copia, ma e’ altrettanto logico che, in particolare all’interno di files audio, le interpolazioni siano apprezzabili alla luce del complesso delle risultanze, come avvenuto nella specie, stante la concordanza di risultato di tutti i dati tecnici, testuali, di natura macroscopica, oltre che linguistici, fonetici (si veda il richiamo espresso dal luogotenente (OMISSIS) alle modalita’ di espressione di alcune lettere di cui si riferisce a fg 289 della sentenza di primo grado) e fonometrici eseguiti; pertanto le risposte fornite dal perito e dal tecnico che ha valutato la conformita’ delle voci a quelle dei conversanti indicati, sull’affidabilita’ del dato e’ conseguenza di approfondimenti specifici, sulla cui inidoneita’ dimostrativa nulla e’ stato eccepito.
Le censure del consulente della difesa, riportate nel ricorso (OMISSIS), ancora una volta risultano astratte: si rileva che le copie presenti nel fascicolo possono essere differenti tra di loro, poiche’ l’utilizzazione di un programma di riproduzione in luogo di un altro, o la diversificazione della frequenza utilizzata per la riproduzione puo’ creare delle difformita’ tra le copie; ma se cio’ puo’ essere accolto sul piano tecnico, quel che non e’ dato comprendere e’ la rilevanza di tali osservazioni sulla captazione di un discorso di senso compiuto, nel quale, per la difformita’ di strumenti usati, non risulta dedotta la presenza frasi incomprensibili su una copia e non sull’altra, cosicche’, ancora una volta, occorre rapportare la teoria esposta alla rilevanza nel caso concreto, in relazione alla quale la congruenza degli elementi acquisiti, sotto i plurimi profili gia’ richiamati, e’ stata verificata e non e’ stata specificamente posta in discussione.
Ne’ puo’ condividersi il rilievo proposto con generico riferimento ai documenti informatici, conseguente alla mancata verificazione della tracciabilita’ degli accessi sugli stessi, e sulla loro modalita’ di conservazione. Contrariamente a quanto assunto nelle impugnazioni al riguardo, e segnatamente in quella proposta nell’interesse di (OMISSIS), il precedente della Corte di legittimita’ ivi citato (Sez. 5, n. 11905 del 16/11/2015, Branchi e altri, Rv. 266477), nel rilevare la presenza dell’obbligo della p.g. di rispettare protocolli di comportamento con riferimento alla preservazione della genuinita’ del documento informatico comunque acquisto, sottolinea la mancata previsione di inutilizzabilita’ per l’inosservanza di tali regole, in ragione di quanto del resto emerge dall’articolo 354 c.p.p., richiamando esclusivamente ad una necessita’ di verifica concreta della mancanza di alterazioni successive, e di controllo inerente alla possibilita’ di accertare la data di formazione dell’atto e degli eventuali accessi successivi, ove rilevanti ai fini probatori; cosicche’ nella specie, ove risulta al riguardo esclusivamente la presa in carico da parte degli inquirenti di registrazioni gia’ formate da privati, l’operazione che ne e’ seguita, secondo quanto descritto dal mar. (OMISSIS), e’ la loro duplicazione per garantirne la conservazione, secondo l’ordinario procedimento noto a tutti coloro i quali utilizzano lo strumento informatico a tal fine.
La circostanza, emersa dalla richiamata audizione, che il CD ricevuto non sia stato custodito seguendo particolari cautele, quali la sigillatura, non risulta da sola idonea ad escluderne la valenza dimostrativa, all’atto in cui non e’ neppure dedotto, a sostegno di un’ipotetica rielaborazione successiva del dato, che la copia eseguita dagli agenti risulti difforme da quanto loro consegnato, proprio in conseguenza di una custodia realizzata in mancanza di particolari cautele.
Non a caso, a fronte dell’eccezione svolta, il diverso profilo appena richiamato nell’impugnazione esplicita le sue ragioni solo reiterando la deduzione inerente alla ritenuta insopprimibilita’, a fini probatori, dell’acquisizione dell’originale, assunto, per quanto gia’ esposto, superato da uniforme giurisprudenza espressa in casi analoghi; ne’ risultano pertinenti i richiami contenuti nel precedente invocato a sostegno dell’eccezione all’impossibilita’ per la mancata applicazione dei protocolli stabiliti di ricostruire compiutamente tutti gli accessi sul dato. Invero nel caso che ci occupa, diversamente che in quello di riferimento, non si deve valutare un dato contabile, modificabile in maniera non controllabile con accessi successivi, poiche’ la prova e’ costituta da files audio in cui vi e’ stata, oltre che un’analisi del contesto della registrazione e della congruenza delle affermazioni, anche una verifica vocale, cosicche’ la registrazione degli accessi successivi, in mancanza di elementi concreti dai quali ricavare una attivita’ manipolativa, risulta del tutto irrilevante ai fini dimostrativi.
Ne consegue che, anche in difetto della documentazione sugli accessi non possano scaturire effetti sull’attendibilita’ della prova rappresentata dall’accertamento eseguito, che costituisce l’unica verifica imposta in argomento.
Da ultimo prive di effetto dimostrativo della pretesa alterazione risultano le osservazioni formulate riguardo alla circostanza che la registrazione inizi con una risposta, senza riportare la domanda, poiche’ e’ ben possibile che materialmente la riproduzione sia stata avviata a discorso gia’ iniziato, poiche’ quel che rileva e’ la congruenza e continuita’ di quanto impresso nel supporto, unico dato astrattamente idoneo a garantire la mancanza di alterazioni sotto questo profilo, e rispetto al quale non risulta individuato uno specifico intervento manipolatore rivelato sul piano tecnico o dalla mancanza di congruenza logica.
2.11. Si deve escludere fondamento all’eccezione, formulata nell’interesse di (OMISSIS) e (OMISSIS), inerente al preteso vizio della decisione, in quanto assunta in mancanza dell’audizione del consulente della difesa, in relazione alle valutazioni sull’attendibilita’ delle registrazioni.
Contrariamente a quanto prospettato risulta che il perito, al quale e’ stato richiesto un approfondimento istruttorio nel corso del giudizio di primo grado, svolto nel contradittorio delle parti, si e’ confrontato con le censure formulate sul tema di indagine dal consulente di parte, circoscritte non ad un’analisi di metodo sull’approfondimento svolto, ma ad un contesto generale inerente alla manipolabilita’ attratta del dato informatico ed al concetto stesso di originale, ed ha fornito le giustificazioni tecniche delle sue conclusioni, e risposto a tutte le domande formulate al riguardo nel contraddittorio delle parti.
Preliminarmente bisogna rilevare che, come risulta dalla sentenza, e non specificamente contrastato nel ricorso, il consulente di parte non ha assistito al materiale svolgimento dell’attivita’ tecnica – l’audizione delle registrazioni e la loro sottoposizione ad analisi, non potendo considerarsi tale la mera presenza all’incontro preliminare ed alla formulazione di quesiti sull’inquadramento generale della materia, che prescindeva dall’oggetto specifico dell’analisi e si limitava alle sue premesse metodologiche – e, dopo aver posto un quesito tecnico generale sulla possibilita’ di valutare la manipolazione dei reperti in assenza dell’originale nell’ambito del primo incontro fissato con il perito, che si e’ riservato di fornire una spiegazione, ne ha contestato le conclusioni sulla base di criteri astratti, rapportati al caso concreto solo per effetto del richiamo al criterio posto a fondamento del suo assunto teorico, costituito dall’inidoneita’ dell’esame di una registrazione in assenza dell’originale, per l’impossibilita’ di valutarne l’attendibilita’.
Tale essendo il contenuto del suo apporto, posto che non ha potuto constatare la presenza di alterazioni rilevabili o di concreti dati contrari alla ritenuta attendibilita’ del documento, la mancata audizione del consulente di parte non appare suscettibile di viziare la decisione, atteso che, rispetto all’espletamento della perizia, le osservazioni del consulente non possono qualificarsi prova contraria, sia sul piano sostanziale, per il limite derivante dalla mancanza di connessione concreta gia’ evidenziata, che su quello formale.
Inoltre, sotto tale ultimo profilo si deve ricordare che tale strumento non costituisce in se’ un mezzo di prova, ma una modalita’ interpretativa del dato di prova, in relazione alla quale risultano acquisiti, con il costante riferimento critico della difesa, elementi di analisi sui quali nessun nuovo apporto risulta essere stato ignorato, per effetto della mancata assunzione diretta del consulente di parte.
Per quanto esposto non e’ dato ravvisare la violazione denunciata, stante la piena espressione delle obiezioni difensive, ed il suo esame da parte del giudicante, pur in assenza dell’audizione del consulente di parte, in relazione al cui mancato apporto non e’ stato segnalato il depauperamento concreto di uno specifico dato conoscitivo.
Contrariamente a quanto ritenuto nel ricorso proposto nell’interesse di (OMISSIS) non risulta eccentrico, rispetto alle risultanze, il richiamo al precedente della Corte di legittimita’ in materia, richiamato a sostegno della propria decisione dalla Corte territoriale (Sez. 6, n. 12610 del 14/01/2010, Costi, Rv. 246725) in quanto anche in quella sede il consulente di parte si era limitato ad offrire una ricostruzione teorica dei dati sulla base dei quali assumeva dovesse svolgersi l’accertamento, situazione che ha condotto a valutare l’irrilevanza della mancata audizione al fine della corretta analisi del dato di prova; in senso analogo (Sez. 6, Sentenza n. 27928 del 01/04/2014, Cappelli, Rv.261641) si e’ ritenuta superflua l’audizione del consulente ove questi, pur presenziando alle operazioni, non abbia svolto alcuna attivita’ di sollecitazione o di contestazione nei confronti del perito, dovendosi intendere essenziale tale audizione solo in riferimento alle osservazioni riguardanti le modalita’ concrete di esecuzione dell’incarico, non le premesse metodologiche, compiutamente illustrate negli atti prodotti, superate dall’applicazione dei principi in tema di prova informatica, univocamente seguiti in giurisprudenza, secondo quanto in precedenza illustrato. Cio’ esclude fondamento alla premessa in fatto delle deduzioni del consulente – inerenti alla inidoneita’ della prova costituita dalla copia ove non sia possibile compararla con l’originale- richiamo che da’ conto in maniera esauriente, proprio per la contestazione della premessa, della irrilevanza forense dei rilievi formulati.
Ne discende l’infondatezza del rilievo in rito formulato sul punto, anche sotto il profilo della mancanza di motivazione, posto che il riferimento contenuto a fg 19 della sentenza impugnata alle caratteristiche dei colloqui da’ conto dei motivi per i quali e’ stata disattesa l’ipotesi della manipolazione nel caso concreto; invero, anche alla luce delle osservazioni svolte dal consulente della difesa, testualmente richiamate nel ricorso, e’ dato rilevare come queste non si confrontano con la valutazione complessiva derivante dalla convergenza dei dati valutativi – mancato riscontro in fatto di elementi di cesura nel discorso, suscettibili di suggerire interpolazioni successive; specifiche caratteristiche linguistiche riferite dal luogotenente (OMISSIS), congruenza dei dati storici emergenti dalle conversazioni – elementi tutti apprezzati nella sentenza, che di fatto superano le osservazioni inerenti alle singole possibilita’ di interventi funzionali all’alterazione del dato.
Non appaiono congruenti i richiami operati nell’atto di impugnazione alle modalita’ di rilievo e conservazione di elementi di prova, quali i reperti su cui svolgere l’esame del DNA, che non si rapportano alla fattispecie in esame, posto che in quel caso l’analisi tecnica fonda da sola il risultato di compatibilita’ con il reperto, mentre la registrazione viene esaminata anche sulla base del contesto nel quale risulta acquisita, ed in forza del riscontro degli elementi di fatto in essa contenuti, condizione che consente di limitare l’analisi ad una valutazione di compatibilita’ e non di assoluta corrispondenza, che si impone solo nell’ipotesi di unicita’ del dato di prova.
2.12. Priva di specificita’ e’ la censura riguardante la mancata analisi delle memorie difensive depositate di cui al punto 2.8. della narrativa. Sul punto deve richiamarsi quanto gia’ esposto in punto di ampiezza della motivazione. Secondo costante interpretazione le deduzioni argomentative della decisione non devono svilupparsi con riferimento a tutte le allegazioni difensive, atteso che, in senso opposto e’ tracciato un onere argomentativo solo con riferimento all’individuazione delle prove decisive, ed all’inattendibilita’ delle prove contrarie, poiche’ le considerazioni devono seguire un discorso ricostruttivo coerente, illustrando le tappe del processo decisionale, secondo un criterio di rilevanza degli elementi e di conseguenzialita’ logica; in tale prospettiva, fondata sulla previsione normativa richiamata, e sulla sua costante interpretazione, non puo’ costituire vizio della motivazione la mancata analisi di osservazioni difensive, ove non direttamente incidenti sul percorso valutativo seguito.
La ricostruzione sul punto da’ conto della correttezza della sentenza impugnata e della connessa genericita’ del rilievo, inerente alla pretesa nullita’ del provvedimento per mancata analisi delle memorie difensive e della documentazione offerta, poiche’ non emergono elementi sulla decisivita’ di quanto ivi rilevato, e sulla loro incidenza diretta nella smentita del percorso ricostruttivo seguito nel provvedimento impugnato. Ne’ censurabile risulta la mancata acquisizione della documentazione offerta in allegato a tali atti, inerenti alle prove assunte sul medesimo oggetto in diversi procedimenti, atteso che la valutazione di atti del procedimento parallelo passa attraverso un’analisi sulla complessa attivita’ accertativa ivi svolta, che puo’ rivelarsi incompatibile con una opposta conclusione solo ove integralmente coincidente alle risultanze acquisite nel diverso procedimento ed immotivatamente valutate in maniera difforme, stante la mancanza di un rapporto di pregiudizialita’ tra le diverse pronunce.

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