Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 10 ottobre 2017, n. 23728. Nel caso di società già cancellata dal registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento

Nel caso di società già cancellata dal registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere validamente notificato, ai sensi dell’art. 15, comma 3, l.fall., all’indirizzo di posta elettronica certificata della società cancellata in precedenza comunicato al registro delle imprese, ovvero, quando per qualsiasi ragione non risulti possibile la notifica a mezzo PEC, direttamente presso la sua sede risultante sempre dal registro delle imprese e, in caso di ulteriore esito negativo, mediante deposito presso la casa comunale del luogo dove la medesima aveva sede; nè la specialità e completezza di tale disciplina prevista nel procedimento per la dichiarazione di fallimento patiscono una deroga per il caso in cui la società cancellata dal registro delle imprese sia già stata posta in liquidazione, onde va escluso che residuino ipotesi in cui il ricorso di fallimento e il decreto di convocazione debbano essere notificati, ai sensi degli artt. 138 e segg. o 145 c.p.c. (a seconda che l’impresa esercitata dal debitore sia individuale o collettiva), nei diretti confronti del titolare della ditta o del legale rappresentante della società.

Ordinanza 10 ottobre 2017, n. 23728
Data udienza 13 luglio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente

Dott. SAMBITO Maria G. C. – Consigliere

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere

Dott. MARULLI Marco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, in persona del curatore p.t, rapp. e dif. dall’avv. (OMISSIS), elettera dom. presso la sig.ra (OMISSIS) in (OMISSIS), come da procura in calce all’atto;
– ricorrente principale –
e
(OMISSIS) s.p.a., societa’ incorporante (OMISSIS) s.p.a., in persona del direttore generale p.t., rapp. e dif. dall’avv. (OMISSIS), elettera dom. presso il suo studio in (OMISSIS), come da procura in calce all’atto;
– ricorrente incidentale-
contro
(OMISSIS), in qualita’ di liquidatore e altresi’ socio di (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, rapp. e dif. dagli avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS), elettera dom. presso lo studio dell’avv. (OMISSIS) in (OMISSIS), come da procura a margine dell’atto;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza App. Cagliari 9.6.2016, n. 20/2016 in R.G. 50/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2017 dal Consigliere relatore Dott. Ferro Massimo;
il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma semplificata, giusta Decreto 14 settembre 2016, n. 136/2016 del Primo Presidente.
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
1. con distinti ricorsi (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione e (OMISSIS) s.p.a. impugnano la sentenza App. Cagliari 9.6.2016, n. 20/2016, con cui e’ stato accolto il reclamo di (OMISSIS), liquidatore di (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, e revocata la sentenza dichiarativa del fallimento della societa’ (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, in cio’ rilevando che il ricorso introduttivo era stato notificato presso la sede della societa’ e non presso la residenza del liquidatore (indicata nella visura camerale);
2. con il ricorso principale si deducono tre motivi e, in particolare:
– violazione di legge e falsa applicazione della L.Fall., articolo 15, comma 3, in quanto la notifica del ricorso introduttivo e’ avvenuta correttamente (prima tramite PEC, poi alla sede legale risultante dalla visura della Camera di Commercio ed infine l’atto veniva depositato presso la casa comunale);
– violazione di legge e falsa applicazione della L.Fall., articolo 15, comma 3, e articolo 145 c.p.c., poiche’ il tribunale ha ritenuto che nell’ipotesi in cui si chieda il fallimento di una societa’ posta in liquidazione e’ necessario effettuare le notifiche presso la residenza del liquidatore;
– violazione di legge e falsa applicazione della L.Fall., articolo 15, essendo la societa’ fallita cancellata dal registro delle imprese e, quindi, estinta;
3 con il ricorso incidentale si deduce un unico motivo, ossia la violazione di legge e falsa applicazione della L.Fall., articolo 15, in quanto il tribunale ha erroneamente rilevato che il ricorso introduttivo andasse notificato presso la residenza del liquidatore.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:

[…segue pagina successiva]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *