Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 10 ottobre 2017, n. 23728. Nel caso di società già cancellata dal registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento

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4. ne’ la menzionata specialita’, e completezza, di disciplina prevista nel procedimento per la dichiarazione di fallimento patiscono una deroga per il caso della societa’ che, cancellata dal registro delle imprese e gia’ in liquidazione, sarebbe situazione normata in modo aggirante il precetto della L.Fall., articolo 15, che, per la sua portata invece generale, attiene ad ogni vicenda di imprenditore fallibile e dunque anche se in forma societaria, cancellata o meno, senza eccezioni ovvero permeabilita’ del regime ordinario delle notifiche, interamente derogato; ne consegue che “va escluso, pertanto, che residuino ipotesi in cui il ricorso di fallimento e il decreto di convocazione debbano essere notificati, ai sensi degli articoli 138 e segg. o 145 c.p.c., (a seconda che l’impresa esercitata dal debitore sia individuale o collettiva), nei diretti confronti del titolare della ditta o del legale rappresentante della societa’.” (Cass. 602/2017);
5. la stessa ultima pronuncia da’ atto che, “introducendo uno speciale procedimento per la notificazione del ricorso di fallimento – che fa gravare sull’imprenditore le conseguenze negative derivanti dal mancato rispetto degli obblighi di cui si e’ appena detto – il legislatore del 2012” ha inteso codificare e rafforzare il principio secondo cui “il tribunale, pur essendo tenuto a disporre la previa comparizione in camera di consiglio del debitore fallendo e ad effettuare, a tal fine, ogni ricerca per provvedere alla notificazione dell’avviso di convocazione, e’ esonerato dal compimento di ulteriori formalita’ allorche’ la situazione di irreperibilita’ di questi debba imputarsi alla sua stessa negligenza e/o ad una condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico”, conclusioni che vanno ripetute anche nella fattispecie prevista dalla L.Fall., articolo 10, che contempla – per l’anno successivo – la ricordata eccezione alla regola della perdita della capacita’ di stare in giudizio della societa’ estinta.
Il ricorso va accolto, con cassazione e rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Cagliari in diversa composizione.

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