Corte di Cassazione, sezione feriale, sentenza 17 ottobre 2017, n. 47602. In tema di concussione, la costrizione, che integra l’elemento soggettivo del reato

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7. Ricorso nell’interesse di (OMISSIS).
Come gia’ anticipato sub 3.6.3., in via preliminare, anche rispetto all’analisi delle eccezioni di natura procedurale, deve prendersi atto che l’accusa formulata non e’ rapportabile allo schema tipico del reato, in quanto attribuire l’esecuzione di leciti investimenti all’estero non risulta attivita’ idonea a minarne l’onorabilita’ della persona a cui queste insinuazioni si riferiscono, in mancanza di qualsivoglia riferimento alla natura illecita della fonte economica di approvvigionamento, o dell’oggetto economico dell’attivita’ intrapresa, o all’illiceita’ del suo esercizio da parte della persona offesa, indicata quale investitore.
Il dato gia’ illustrato, che risulta assorbente dei rilievi procedurali, impone l’annullamento senza rinvio della sentenza sul punto, comprensiva del capo civile, inerente alla condanna del (OMISSIS) al risarcimento in favore di (OMISSIS).
8. Ricorso nell’interesse di (OMISSIS).
8.1. Richiamate le osservazioni inerenti all’infondatezza delle censure processuali, sulla pretesa inutilizzabilita’ del materiale informatico posto a sostegno dell’ipotesi di accusa per mancanza degli originali ed incompletezza dell’analisi sulle controdeduzioni offerte sul punto dal consulente di parte, di cui si e’ gia’ illustrata l’infondatezza, deve concludersi nel medesimo senso anche in relazione alle contestazioni riguardanti la mancata acquisizione del materiale istruttorio offerto in primo grado e non ammesso, ed a quello sopraggiunto, non acquisito in appello.
Quanto al primo profilo e’ necessario osservare che il giudice di primo grado risulta aver respinto, rispettivamente con le ordinanze del 17/03 e 03/04/2014 le acquisizioni documentali, fornendo sulla sua decisione una chiara giustificazione sia in merito all’irrilevanza dei dati offerti, che alla loro intempestivita’, alla non affidabilita’ per mancanza del crisma di autenticita’, oltre che per la mancanza della caratteristica di assoluta necessita’, essenziale in ragione della fase processuale nella quale furono offerti.
Riguardo all’offerta di dati nuovi in fase di appello non puo’ che richiamarsi quanto espresso sub 2.4. riguardo alla mancata individuazione della sopravvenienza delle risultanze, nei termini della loro impossibilita’ di acquisizione precedente, che non e’ dato desumere neppure dalla natura stessa dei fatti posti a fondamento dell’istanza, costituita da deposizioni e registrazioni acquisite in circostanze non chiarite neppure nell’odierno ricorso, al fine di sostenere la necessita’ di acquisizione ai sensi dell’articolo 603 c.p.p., comma 2.
8.2. Le ulteriori censure che contestano la sussistenza di elementi comprovanti la responsabilita’ di (OMISSIS) per il delitto contestato prescindono dall’esposizione degli elementi di conferma dell’accusa emergente dalla pronuncia oggetto di impugnazione.
Seppure deve darsi conto che entrambe le sentenze di merito operano al riguardo amplissimi richiami ad elementi di contestualizzazione della vicenda, per certi versi ridondanti rispetto al nucleo centrale dell’accusa, deve rilevarsi che l’elemento fondamentale, sulla base del capo di imputazione, e’ costituito dall’accertamento della circostanza che (OMISSIS) si e’ incontrato con (OMISSIS) per convincerlo a non assumere atteggiamenti di sfavore nei confronti di (OMISSIS) nel procedimento a suo carico, dimostrata dalla reperita registrazione e dal suo contenuto, oltre che dalla perfetta coincidenza di quanto risulta essere stato esercitato da (OMISSIS) in situazioni analoghe.
Preliminarmente nessuna contraddizione emerge dal richiamo, contenuto nella premessa della sentenza di primo grado a fg 9 e seg. in ordine alla mancata dimostrazione di un favoritismo di (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS), posto che l’inciso “non sono emerse le ragioni per le quali (OMISSIS) ritenne di dover riservare al (OMISSIS), per due volte un trattamento di favore”, contrariamente a quanto ritenuto nel ricorso, non esclude la presenza di tali trattamenti, del resto illustrati nel prosieguo, ma da’ conto solo della mancata individuazione di una giustificazione alternativa, di natura tecnica, circostanza che esclude in radice la possibilita’ di individuare un vizio strutturale nella motivazione.
Rispetto al richiamato nucleo costitutivo dell’accusa le osservazioni della difesa, che segnalano un vizio di motivazione non colgono nel segno; in particolare, nessuna affermazione contenuta in sentenza legittima la deduzione che dall’avvenuta consegna del CD al (OMISSIS) si tragga la prova del favoreggiamento; come gia’ rilevato il capo di accusa individua la condotta nella presenza del colloquio, di cui la registrazione costituisce solo la dimostrazione.

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