Corte di Cassazione, sezione feriale, sentenza 17 ottobre 2017, n. 47602. In tema di concussione, la costrizione, che integra l’elemento soggettivo del reato

[….segue pagina antecedente]

Peraltro tali obiezioni formali non considerano il dato, ammesso anche da (OMISSIS) (fg 32 della sentenza), che effettivamente egli si rivolse a (OMISSIS), e non all’amministratore della societa’ per richiedere la disponibilita’ di un alloggio.
Contrariamente a quanto espresso nel ricorso, i giudici di merito hanno valutato la deposizione di (OMISSIS), che ha negato l’esistenza dei contatti e delle pressioni che emergono dalla registrazione, ed hanno fornito una congrua esplicitazione delle determinazioni sulla sua inattendibilita’ (in tal senso vedi l’analisi svolta nella sentenza di primo grado ai ffgg. 197 e segg ed ai fgg. 34 e 36 della sentenza impugnata), analisi in relazione alle quali la difesa non deduce specifiche prove di segno opposto, ma lamenta la mancata acquisizione di dati probatori non dirimenti, non dotati di forza dimostrativa contraria, che conseguentemente assumono valenza di censure di merito, estranee all’ambito di cognizione del giudizio di legittimita’.
3.3. Il capo C).
3.3.1. La fattispecie in esame e’ ricostruita con riferimento alla pressione subita da (OMISSIS), la cui attivita’ produttiva era sottoposta a controllo, diretta a liberarsi della collaborazione di (OMISSIS), che si assume inviso al (OMISSIS), pressioni sulla cui esistenza militano le pesanti espressioni usate da (OMISSIS) nel corso della conversazione registrata in ordine alle richieste di (OMISSIS), ed alla sua necessita’ di assecondarlo, stante la sua potente capacita’ di influenza sul collega (OMISSIS) che, secondo il conversante era “sotto di lui”, e per l’impossibilita’ di porre un argine alle sue richieste, circostanza espressa con un riferimento testuale – “questi sono pazzi” – alla ingestibilita’ della situazione secondo le regole ordinarie di civile convivenza (fg 265 sentenza di primo grado).
Procedendo sul punto in forza dell’ordine delle questioni proposte nell’impugnazione, deve escludersi l’esistenza del travisamento della prova, in relazione alle capacita’ gestorie di (OMISSIS) nel villaggio turistico, essendone solo socio. A parte ogni considerazione inerente alla rilevabilita’ del vizio in presenza del doppio accertamento di merito, l’irrilevanza in fatto del rilievo e’ data da quanto gia’ espresso sub 3.2. Per contro, nella parte in cui la contestazione riguarda il potere di incidere del (OMISSIS) sulle decisioni in ordine alla presenza di (OMISSIS) il dato non si confronta con quanto emerge dalla sentenza impugnata, che ha accertato che alla conversazione segui’ l’allontanamento della persona di (OMISSIS) dal villaggio, non esclusione del contratto, sulla cui conclusione egli non possedeva alcuno strumento giuridico di incidenza.
L’ulteriore censura, attinente all’impossibilita’ di ravvisare il reato contestato per la mancata individuazione dell’utilita’ della condotta per il pubblico ufficiale: soccorre, al fine di contrastare la tesi difensiva, la costante interpretazione della Corte di legittimita’ in argomento che, a fronte di una condotta costrittiva, individua il reato contestato in qualsiasi ritorno favorevole per l’agente, identificabile anche nella ricerca di posizioni di prestigio personale (Sez. 2, n. 45970 del 11/10/2013, Plotino, Rv. 257754), sicuramente ravvisabile nell’esclusione da possibili influenze nella zona di una persona, quale (OMISSIS), che in quel periodo si era opposto alla fazione politica della quale (OMISSIS) faceva parte.
Al di la’ delle imprecisioni in merito all’inquadramento giuridico dei rapporti contrattuali, poiche’ il lavoratore risulta nel capo di imputazione alle dipendenze di una societa’ diversa da quella che in cui favore doveva stipularsi il contratto di vigilanza, imprecisione che, per l’avvenuta difesa nel merito, non ha prodotto una difformita’ tra accusa e sentenza, sul punto devono richiamarsi le dichiarazioni dell’interessato e del (OMISSIS), anche in questo caso oggetto di registrazione. Si deve ricordare il sostegno ricevuto all’inquadramento dei fatti offerto dalle affermazioni di tale (OMISSIS) che, sia pure in epoca antecedente agli episodi richiamati, aveva gia’ constatato l’avversione nutrita da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS), desunta sia da particolari condizioni, che da specifici riferimenti all’ostracismo dal quale questi era circondato, acquisito da colloqui con persone dell’entourage di (OMISSIS) (vedi fg 39 della sentenza) tanto da aver ricevuto una segnalazione specifica da (OMISSIS) in merito alle difficolta’ derivanti dal rapportarsi con (OMISSIS), connesse ai suoi contrasti con (OMISSIS), esplicitategli nel corso di un incontro organizzato a Gravina proprio da quest’ultimo.
Le risultanze richiamate in sentenza hanno offerto anche tracce di un interessamento successivo ai fatti contestati di (OMISSIS) dalle sorti del (OMISSIS), che emerge in maniera chiara e non altrimenti giustificata, dalla documentazione rinvenuta nel possesso del ricorrente durante la perquisizione disposta nelle sue pertinenze. Su tale complessa vicenda e sugli elementi di conferma di quanto ricostruito, tratti anche da circostanze accertate durante la perquisizione eseguita presso (OMISSIS), rispetto alle quale non risultano offerti coerenti chiavi di lettura alternative da parte dell’interessato, e’ sufficiente rimandare alle giustificazioni rese a fg. 38 e segg della pronuncia impugnata, che ricostruiscono tutta la complessa vicenda riguardante l’attivita’ di lavoro del (OMISSIS) e la documentazione inerente all’interessamento di (OMISSIS) alle pratiche amministrative proposte in suo danno.
Tali elementi di conferma delle risultanze probatorie contestate, vengono del tutto ignorate nel ricorso, ove si omette anche la considerazione delle conferme che si ricavano da quanto offerto in dibattimento dal teste (OMISSIS), chiaramente valutato a fg 42 in sentenza (la cui deposizione e’ richiamata testualmente a fg 296 della pronuncia di primo grado), il quale ha chiarito di aver notato l’assenza di (OMISSIS) dal villaggio e di aver chiesto informazioni al riguardo al (OMISSIS) cosi’ apprendendo circostanze in ordine al motivo dell’allontanamento del (OMISSIS), che si pongono in linea con quanto da questi riferito nel corso della registrazione.

[…segue pagina successiva]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *