Corte di Cassazione, sezione feriale, sentenza 17 ottobre 2017, n. 47602. In tema di concussione, la costrizione, che integra l’elemento soggettivo del reato

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6.4. Vizi della motivazione riguardanti la valutazione delle prove, avvenuta attraverso la previa considerazione dell’orientamento politico dei dichiaranti, ritenuto condizionante solo per i testi della difesa; con l’analisi dei rapporti di parentela che li legava; con l’assunzione di conclusioni in ordine alla natura pubblica del denaro investito da (OMISSIS) non desumibile dal testo della comunicazione oggetto di imputazione; con il richiamo ad ipotesi ricostruttive, sia sull’attivita’ di volantinaggio che sulla presenza di due relazioni di servizio al riguardo, di cui si assume l’alterazione, senza accertare se le conclusioni cui e’ pervenuta la seconda fossero o meno veritiere, posto che il suo redattore ne ha confermato la corrispondenza al reale.
6.5. Violazione di legge processuale e vizio della motivazione, sussistente gia’ in relazione alla pronuncia di primo grado, con riguardo alla mancata valutazione degli atti del procedimento parallelo, instaurato a Potenza nei confronti del (OMISSIS), di cui e’ stata disposta l’acquisizione, ma delle cui risultanze e’ stata omessa la doverosa valutazione nel doppio grado di giudizio.
6.6. Violazione di cui all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera d) e vizio di motivazione con riguardo alla mancata ammissione di prova contraria sugli elementi acquisiti ai sensi dell’articolo 507 c.p.p. e dell’articolo 603 c.p.p., nella parte in cui e’ stata respinta la richiesta di rinnovazione del dibattimento formulata in relazione alla prova nuova. Tali istanze, proposte dal (OMISSIS), riverberano sulla posizione del ricorrente, coimputato del medesimo reato. Si sottolinea che le prove richiamate assumono tutte il carattere della decisivita’, come evidenziato nella memoria riportata testualmente nel ricorso, poiche’ tendenti a dimostrare che la prima querela non faceva alcun riferimento alla condotta di volantinaggio attribuita a (OMISSIS), come reso evidente dall’instaurazione del procedimento a Taranto in luogo che a Potenza, ai sensi dell’articolo 11 c.p.p..
7. Nel ricorso proposto nell’interesse di (OMISSIS), ritenuto responsabile del delitto di favoreggiamento di cui al capo F), si deduce:
7.1. Violazione di legge inerente all’utilizzazione di materiale informatico privo della acquisizione degli originali, secondo quanto gia’ espresso sub 2.7. ed in relazione al quale si contesta altresi’ la mancanza di cautele nell’utilizzazione da parte del CC, poiche’ questi non hanno garantito la custodia dei dati ivi contenuti, vizi che conducono all’accertamento di inutilizzabilita’ della perizia disposta su tali atti, in conformita’ a quanto prescritto dalla giurisprudenza di legittimita’.
7.2. Violazione di legge processuale derivante dalla mancata considerazione delle osservazioni del consulente della difesa in ordine alla perizia (OMISSIS), che e’ stata posta a fondamento della decisione.
7.3. Violazione di norma processuale per mancata analisi dell’eccezione di inutilizzabilita’ della prova atipica, proposta nell’atto di appello.
7.4. Violazione processuale con riguardo alla mancata escussione del consulente di parte dopo aver acquisito la perizia ai sensi dell’articolo 507 c.p.p., in conformita’ a quanto espresso sub 2.6.
7.5. Violazione processuale derivante dal mancato superamento delle valutazioni del consulente di parte, a favore anche del ricorrente, ricavabili dall’esame del CD contestato, argomento non contrastato in sentenza.
7.6. Violazione di legge processuale e vizio della motivazione inerenti all’inaffidabilita’ delle risultanze del CD in quanto privo dell’originale ed in presenza del pericolo di manipolazione, deduzioni fondate sulle censure del consulente, disattesa con motivazione generica, che non ha considerato le osservazioni proposte.
7.7. Violazione di legge processuale e vizio di motivazione riguardanti la mancata acquisizione in appello di documenti provenienti dall’imputato, gia’ offerti in primo grado ed ingiustamente non acquisiti, rilevanti al fine di decidere, istanze rispetto alle quali nessuno dei motivi di gravame proposti viene contrastato.
7.8. Violazione di legge processuale, del diritto alla prova contraria e vizio di motivazione in merito al rigetto delle istanze istruttorie formulate in atto di appello e nella memoria depositata su circostanze sopraggiunte rispetto alla sentenza di primo grado, di contrasto dei dati sui quali e’ stato fondato l’accertamento di responsabilita’.
7.9. Violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento all’accertamento dell’effettivo latore della registrazione della conversazione tra (OMISSIS) e (OMISSIS) al (OMISSIS), riguardante anche l’impugnazione dell’ordinanza del 27/05/2016.
7.10. Violazione di legge e vizio di motivazione inerente alla quantificazione della pena nella misura mediale tra il minimo ed il massimo e sull’esclusione dell’applicazione delle attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO

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