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Ulteriore travisamento si segnala sul dato ritenuto in sentenza, della presenza di una registrazione dei colloqui di (OMISSIS), oltre che di una relazione di servizio stilata per il P.m. di Taranto, circostanza sulla quale e’ stata respinta la prova documentale, offerta ai sensi dell’articolo 603 c.p.p. inerente all’esistenza di tali documenti.
La Corte territoriale ha poi operato un’analisi della consistenza indiziaria degli elementi a carico dei familiari di (OMISSIS) all’epoca delle pretese pressioni, per desumere l’illegittimita’ del mancato arresto, travisando le risultanze che attestavano la mancanza di elementi di accusa alla data delle dimissioni, ed il sopraggiungere di relazioni di servizio in loro danno solo in epoca successiva a tale accadimento.
Si smentiscono inoltre circostanze date per accertate in sentenza, quali il coinvolgimento di (OMISSIS) e l’assimilabilita’ della posizione di (OMISSIS) a quella dei (OMISSIS), che si ritengono inspiegabilmente sottratti all’arresto, malgrado specifici atti del processo dimostrassero la diversita’ della situazione.
Si contesta la decisione della Corte di non ammettere prove sopravvenute, rilevanti al fine di accertare la credibilita’ del teste, oltre che il travisamento di elementi di fatto, quali la collocazione della data di inizio dei rapporti personali del ricorrente con (OMISSIS), dopo il 2001, avvenuta in assenza di appigli negli atti processuali, posto che il teste ha riferito di rapporti fino al 2003-2004, indicazione che non consente di escludere l’ambito temporale indicato.
A tal fine si richiamano i plurimi rilievi svolti nell’atto di appello, e le testimonianze assunte che, secondo l’esponente, smentiscono i dettagli forniti dal teste di accusa, e ne pongono in crisi l’attendibilita’, deduzioni che la Corte ha omesso di confutare.
2.2.4. Si denuncia violazione di legge processuale e vizio di motivazione riguardo alla ritenuta utilizzabilita’ delle dichiarazioni di (OMISSIS), sentito senza l’assistenza del difensore, pur in presenza del profilarsi di elementi a suo carico, oltre che vizio argomentativo sull’eccezione. Si segnala infatti che, essendosi il (OMISSIS) reso latore delle espressioni minacciose del (OMISSIS) e condividendone gli scopi, come dallo stesso affermato, questi doveva ritenersi suo concorrente nel reato. In conseguenza, esclusa l’utilizzabilita’ delle dichiarazioni rese dal (OMISSIS), non ai sensi dell’articolo 210 c.p.p. ma in qualita’ di testimone, doveva escludersi l’elemento ritenuto fondante in sentenza dell’affermazione di responsabilita’.
2.2.5. Si segnala vizio di motivazione sia sull’eccepita inutilizzabilita’ delle dichiarazioni (OMISSIS), che sull’inutilizzabilita’ delle affermazioni di (OMISSIS), in quanto de relato ed acquisite senza sentire il teste diretto, malgrado la specifica richiesta difensiva, in violazione dell’articolo 195 c.p.p., comma 4.
Si deduce inoltre violazione di legge processuale con riferimento alla considerazione a fini decisori del provvedimento del Tribunale del riesame, non presente in atti, in quanto mai acquisito. Inoltre risultano utilizzati a fini decisori atti non contenuti nel fascicolo per il dibattimento, quali la denuncia e le sommarie informazioni testimoniali rese da (OMISSIS) e da (OMISSIS).
2.2.6. La contestazione di mancanza di motivazione riguarda anche la censura relativa all’esclusione dell’acquisizione della registrazione della conversazione tra (OMISSIS) e don (OMISSIS), ammessa in primo grado e poi inspiegabilmente revocata, decisione di cui si eccepisce l’illegittimita’.
2.3. In relazione alle imputazioni di cui ai capi B) e C) si denuncia:
2.3.1. Violazione di legge processuale, per mancanza di correlazione tra l’accusa e la condanna, posto che questa ha limitato per il capo B) la responsabilita’ alla condotta illecita compiuta nel 2007, estranea alla contestazione, che risulta riferibile solo all’anno successivo, oltre che vizio di motivazione, inerente alla mancata confutazione di tale assunto, gia’ espresso in appello.
Analoghi rilievi vengono svolti con riferimento al capo C) dell’imputazione, che prevede il richiamo all’attivita’ di una societa’ denominata (OMISSIS) srl facente capo a (OMISSIS), mentre nella sentenza si accerta la prospettata penalizzazione della diversa azienda di cui quest’ultimo era dipendente.
2.3.2. Erronea applicazione della legge penale per la mancanza di elementi costitutivi del reato di concussione contestato al capo B), che si sarebbe realizzato nella prospettazione di un intervento personale presso il P.m. titolare delle indagini a carico di (OMISSIS), in cambio di una vacanza gratuita presso il centro vacanze da questi gestito. In tali condizioni manca la qualita’ di cui l’agente dovrebbe abusare per l’integrazione del reato, in quanto egli era privo della titolarita’ dell’indagine su cui avrebbe influito; inoltre la condotta minacciata – il mancato intervento presso il collega – non costituisce un atto illegittimo, ma doveroso, che non puo’ integrare l’abuso di qualita’. Ne consegue che, a tutto concedere, alla parte lesa veniva prospettata la possibilita’ di un vantaggio, non di un male ingiusto.
2.3.3. Anche in relazione ai capi B) e C) dell’imputazione si eccepisce inosservanza di norma stabilita a pena di inammissibilita’, conseguente all’escussione di (OMISSIS) quale testimone, invece che quale imputato di reato connesso, condizione rilevante anche rispetto alle imputazioni richiamate, per correlazione con le accuse di cui al capo A). In relazione a tale profilo si denuncia anche carenza di motivazione, formulata esclusivamente con richiamo all’argomentazione del Tribunale del riesame, malgrado tale provvedimento non sia mai acquisito agli atti del procedimento.
2.3.4. Violazione di norma processuale, con riferimento all’utilizzazione a fini di prova delle dichiarazioni rese dal mar. (OMISSIS) su quanto acquisito attraverso l’audizione di (OMISSIS), in violazione dell’articolo 195 c.p.p., comma 4.
2.3.5. Si eccepisce mancata assunzione di una prova decisiva, indicata a prova contraria, identificabile nel verbale di assemblea di condominio inerente all’attribuzione dell’attivita’ di portierato, nonche’ vizio di motivazione su tale eccezione. La prova offerta dimostra che per l’anno 2007 non vi era stata esclusione dall’attivita’ di guardiania della societa’ in cui prestava servizio (OMISSIS), circostanza che rivela l’insussistenza del fatto qualificante il reato, secondo quanto contestato.
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