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A riprova della richiamata carenza dell’elemento costitutivo del reato vi e’ la considerazione svolta in sentenza sulla possibilita’ di deviazione di fondi pubblici al fine di eseguire gli investimenti richiamati, espressa ad integrazione di una analisi sull’illegittimita’ della condotta attribuita, non legittimata dalle acquisizioni. Invero, come accennato, i richiami testuali contenuti nel foglio distribuito, ai quali deve necessariamente limitarsi la valutazione, non contengono alcun riferimento al riguardo cosicche’ la sua distribuzione non puo’ connettersi ad una chiara finalita’ di offesa dell’onore.
Se, sulla base della costante giurisprudenza in argomento, deve convenirsi che integra la lesione della reputazione non solo l’attribuzione di un fatto illecito, perche’ posto in essere contro il divieto imposto da norme giuridiche, assistite o meno da sanzione, ma anche la divulgazione di comportamenti che, alla luce dei canoni etici condivisi dalla generalita’ dei consociati, siano suscettibili di incontrare la riprovazione della “communis opinio”. (Sez. 5, n. 40359 del 23/09/2008, P.C. in proc. Cibelli, Rv. 241739, nonche’, piu’ recentemente Sez. 5, Sentenza n. 18982 del 31/01/2014,imp. Mauro e altro, Rv. 263167; Sez. 5, Sentenza n. 4672 del 24/11/2016, dep. 31/01/2017, imp. Fiaschetti e altro, Rv. 269269), non puo’ che rilevarsi che le pronunce di merito non si sono fondate su elementi concreti nell’individuare quale violazione di natura etica possa rapportarsi alla presenza di un investimento all’estero, tanto che solo la pronuncia di secondo grado ha ritenuto di richiamare circostanze di fatto, ritenendole ipoteticamente rilevanti, di cui non vi e’ traccia nel testo oggetto della diffusione contestata.
Per l’effetto, in ragione di tali rilievi, non superati da opposte deduzioni contenute nella pronuncia impugnata, ritenuta la possibilita’ di applicare una formula di proscioglimento, ai sensi dell’articolo 129 c.p.p., deve disporsi l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente a tale capo, per insussistenza del fatto, con revoca delle statuizioni civili connesse a tale imputazione.
3.7. Alla luce delle considerazioni svolte, per effetto del disposto annullamento, la pena inflitta al (OMISSIS) deve essere rideterminata in anni otto di reclusione, escludendosi quella determinata in relazione al capo A), di cui e’ stata accertata la prescrizione.
4.La posizione di (OMISSIS).
4.1. Richiamate le considerazioni gia’ svolte sub 3.4. in relazione agli elementi costituitivi del delitto di corruzione, ed alla dimostrazione della fondatezza dell’ipotesi di accusa, oltre che all’insussistenza della denunciata violazione del diritto di prova contraria, conseguente alla mancata acquisizione della memoria offerta di cui si e’ gia’ detto sub 2.1.3, deve concludersi per il rigetto dell’impugnazione proposta nell’interesse di (OMISSIS) che, in relazione alle ulteriori censure, si sostanzia in deduzioni in fatto, estranee all’ambito di valutazione del giudizio di legittimita’.
In particolare, del tutto irrilevante e’ la deduzione inerente alla pretesa violazione di legge conseguente alla mancata considerazione della natura consueta dell’immediata esecutorieta’ delle delibere di giunta, che escluderebbe l’illegittimita’ ritenuta rispetto alla decisione di riconoscimento in favore di (OMISSIS) del contributo confluito al (OMISSIS), posto che, come gia’ evidenziato sub 3.5.2. nell’accertamento di secondo grado tale estremo di fatto non e’ stato in alcun modo considerato al fine della verifica di regolarita’ dell’atto, cosicche’ l’eccezione risulta eccentrica, e per questo irrilevante, rispetto all’effettivo contenuto della pronuncia impugnata di cui nel ricorso si ignorano gli ulteriori accertamenti posti a sostegno della decisione. Il dato evidenzia inoltre la mancanza di pertinenza dei documenti, la cui produzione e’ stata offerta al fine di dimostrare l’assunto in fatto, allegati alla memoria difensiva che si basava esclusivamente sulla valorizzazione dei documenti prodotti, secondo quanto gia’ illustrato sub 2.1.3.
Analogamente di mero fatto risultano i richiami all’estraneita’ alla sfera di competenza dell’interessato dei provvedimenti sospetti di parzialita’, posto che questi non contrastano quanto ricavato nella sentenza, e segnatamente a fg 61, dalle intercettazioni, sulla stretta interconnessione dell’attivita’ del sindaco rispetto all’azione dell’assessore competente, (OMISSIS), circostanza che dimostra l’irrilevanza del dato formale delle materie attribuite, per portare alla luce la commistione di interessi rivelata dai collegamenti richiamati.
Inoltre, quel che piu’ rileva ai fini della configurazione della fattispecie, il coinvolgimento nell’accordo concluso nell’interesse di (OMISSIS) e’ dimostrato dalla registrata presenza di (OMISSIS) al secondo incontro tra questi ed il (OMISSIS), secondo quanto riferito da quest’ultimo in una delle conversazioni captate di cui si contesta la genuinita’, la cui attendibilita’ e’ invece specificamente confermata da quanto e’ risultato annotato dallo stesso (OMISSIS) negli appunti rinvenuti in suo possesso (fg 59 della pronuncia impugnata), incontro funzionale al componimento degli interessi nel senso poi successivamente sviluppato. Tale risultanza, tanto piu’ significativa per la fonte di provenienza, non risulta giustificata in maniera alternativa dall’interessato, malgrado l’elevata considerazione attribuitagli nella pronuncia impugnata al fine di dimostrare della fondatezza dell’ipotesi di accusa, poiche’ appare del tutto ignorata nell’impugnazione.
4.2. La violazione di legge ed il vizio di motivazione denunciato con riferimento all’analisi dei presupposti di fatto della contestazione non si confrontano con il contenuto effettivo dell’accertamento che, contrariamente all’assunto espresso nell’impugnazione, non si basa, per la verifica dell’abusivita’ dell’opera, solo sul contenuto dell’intercettazione, ma sulla gia’ richiamata declaratoria di prescrizione del reato, oltre che sulle iniziative di controllo assunte a seguito dell’intervento degli inquirenti di Potenza; analogamente, come gia’ chiarito, l’illegittimita’ del contributo ricevuto da (OMISSIS) e la sua attribuzione alla volonta’ del sindaco e’ stata tratta, oltre che dalla connessione temporale tra la deliberazione del contributo – del 30/10/2008- e la formazione della denuncia da parte di questi in danno di (OMISSIS) – databile al 28/09/2008 anche dall’atipicita’ del procedimento (istruito e deciso nelle ventiquattro ore successive alla presentazione della domanda), nonche’ dal richiamato diretto coinvolgimento di (OMISSIS) nelle interlocuzioni con (OMISSIS), emergenze che vengono ignorate nel ricorso, che opera un richiamo a prospettazioni alternative, estranee all’ambito valutativo del presente giudizio.
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