Corte di Cassazione, sezione feriale, sentenza 17 ottobre 2017, n. 47602. In tema di concussione, la costrizione, che integra l’elemento soggettivo del reato

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La pronuncia di primo grado ai ffgg.562 e segg. si dilunga inoltre nell’illustrare l’attivita’ di inquinamento delle prove posta in essere dal (OMISSIS), sia la sera stessa dei fatti, nel corso della quale gli venne garantito l’accesso e la permanenza negli uffici dei CC intervenuti, sia quando provvide a sollecitare le richieste di chiarimenti in merito alle relazioni di servizio gia’ formulate ai CC relazionanti, in vista del procedimento instaurato dinanzi al giudice di pace di Potenza, ed analizza tutte le incongruenze ed incompatibilita’ delle difformi versioni rese, dietro le quali si individua, per fermarsi ai casi piu’ rilevanti, nelle deposizioni dei verbalizzanti e di tale (OMISSIS), un chiaro intervento di (OMISSIS), risultanze queste ultime di cui il ricorso non opera alcuna contestazione, deducendo al riguardo solo la mancata considerazione dei testi di segno opposto.
Allo stesso tempo nessun contrasto diretto risulta essersi verificato tra i figli di (OMISSIS) ed il (OMISSIS), al quale rivolse parole di rimprovero solo (OMISSIS), pertanto anche sotto questo profilo le false accuse che, per la verita’, avrebbero dovuto piu’ correttamente essere qualificate come calunnia, risultano funzionali all’offesa del loro onore, in vista della competizione elettorale in corso.
Nessuna incidenza sui fatti contestati nel capo in esame assume l’autonomo accertamento di responsabilita’ ai danni di (OMISSIS) da parte del giudice di pace di Potenza, e la parziale conferma sopraggiunta da parte del Tribunale di Potenza, non munita della forza di irrevocabilita’, prodotta per estratto in allegato alla memoria depositata in questa sede, stante l’autonomia degli accertamenti di fatto e la mancata considerazione in ricorso della presenza di immotivate, opposte considerazioni sulle medesime risultanze probatorie oggetto delle censure; al contrario, come si e’ dato conto nella pronuncia di primo grado (fg 609), la difesa non ha chiesto nel presente procedimento l’escussione dei testi sentiti in quel giudizio, malgrado per alcuni le stesse modalita’ di assunzione nel corso delle indagini – acquisite dal mar. (OMISSIS), risultato in collegamento con (OMISSIS), pochissimi giorni dopo i fatti, il 1/6, senza una delega di indagine avrebbe suggerito l’opportunita’ di un’assunzione diretta per la loro valutazione autonoma nel contraddittorio delle parti, in questo procedimento.
Ed ancora una volta, mentre nulla viene osservato al riguardo, si contesta la mancata acquisizione della prova offerta sulla smentita dello stato di disoccupazione di (OMISSIS), che era tra i testi convocati dinanzi a (OMISSIS), e risulta escusso ai sensi dell’articolo 507 c.p.p. sulla cui rilevanza non possono che richiamarsi le osservazioni svolte sub 2.6.
In proposito si deve conclusivamente rilevare l’eccentricita’ delle osservazioni difensive rispetto agli elementi valutati rilevanti al fine di decidere, che rivendicano la presenza numerica dei molteplici testi a proprio favore, sorvolando su tutti gli elementi concreti, indicati nella doppia verifica di merito, in ordine alle pesanti ingerenze dirette esercitate da (OMISSIS) sin dalla redazione delle relazioni di servizio, oltre che con l’invio agli interessati di richieste di precisazioni e chiarimenti, sia da ultimo con l’esercizio di attivita’ di pressione indiretta – come la richiesta di risarcimento sollecitata ai firmatari della dichiarazione di solidarieta’ in favore del (OMISSIS), ampiamente analizzata nella sentenza di primo grado – elementi tutti che danno conto della circostanza che la valutazione di alcune testimonianze ritenute credibili, rispetto ad altre non e’ avvenuta immotivatamente, ma sulla base di considerazioni logiche quanto alla loro coerenza interna, e soprattutto sulla base della valorizzazione dell’assenza di loro interessi territoriali – si veda in particolare il teste Fico, trasferito all’estero e risulta conseguentemente coerentemente motivata.
Rispetto a tali valutazioni, richiamate nella pronuncia di secondo grado, nessuna osservazione specifica e’ mossa, posto che le censure si rivolgono alla pretesa irrazionale asimmetria dell’analisi, smentita da quanto rilevato, e quindi ancora una volta involge censure in fatto.
3.6.2. Come dedotto nel corso del presente giudizio la difesa ha prodotto le certificazioni relative alla mancanza di iscrizioni a carico delle persone per le quali era stata trasmessa la notizia di reato inerente alla falsa testimonianza da parte del Tribunale.
La circostanza, contrariamente all’assunto difensivo, non priva di fondamento la decisione, che basata sulla verifica di inattendibilita’ delle dichiarazioni offerte.
Deve a questo proposito richiamarsi il principio di autonomia dell’accertamento accolto nel nostro ordinamento processuale a seguito della riforma, derivante dalla disposizione dell’articolo 2 c.p.p. per escludere che tra situazione descritta possa sussistere l’incompatibilita’ logico giuridica, idonea a privare di sostegno la ricostruzione contenuta nella sentenza.
Il sistema indicato impone al giudice di pervenire ad una decisione con una valutazione autonoma e verificabile nella sua tenuta logica sulla base delle prove acquisite, rimettendo a diversa autorita’ l’approfondimento sulla configurabilita’ di una eventuale ipotesi di reato.
Si vuole segnalare quindi che nell’odierno sistema il giudice del procedimento nel quale sono state raccolte le prove ha ampia autonomia valutativa in merito al loro esito, che non viene posta in discussione neppure nell’ipotesi di verifica di insussistenza del reato di falsa testimonianza, ipotizzato in relazione a prove non ritenute affidabili.
Cosicche’ la condizione descritta non risulta in alcun modo dimostrare l’insostenibilita’ logica della valutazione espressa sulle prove dai giudici di merito, unico ambito valutativo che potrebbe residuare in proposito, poiche’ non emerge neppure un’allegazione inerente alla perfetta sovrapponibilita’ delle emergenze acquisite al riguardo, e l’irragionevolezza di una opposta conclusione.
3.6.3. A diversa conclusione deve pervenirsi quanto alla fattispecie di cui al capo 2) per motivi di ordine sostanziale.
L’accusa rivolta al (OMISSIS) ed al (OMISSIS) riguarda l’intervenuta distribuzione di volantini che suggestivamente evocavano – sulla base di un’assonanza del marchio dell’azienda con il cognome dell’antagonista – la possibilita’ che il (OMISSIS) avesse eseguito un investimento in territorio estero, condizione di fatto che nulla rivela in merito all’illiceita’ dell’attivita’ economica o del capitale investito o anche solo l’inopportunita’ di tale impresa e la sua ricaduta in punto di considerazione sociale; la ricostruzione, fondata sul testo letterale della comunicazione che si assume distribuita, presente in atti, ed evocata nelle pronunce di merito, non risulta espressiva di una lesione dell’onore della parte offesa, ma, al piu’, di un’insinuazione in grado di danneggiarlo in giornata di silenzio elettorale, che avrebbe potuto giustificare la contestazione del reato speciale dal Decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1960 n. 570, articolo 86 in conseguenza dell’astratta suggestionabilita’ degli elettori.

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