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Viene inoltre contestata la ritenuta illegittimita’ del contributo economico riconosciuto dal Comune di (OMISSIS) in favore di tale (OMISSIS), responsabile dell’associazione sportiva (OMISSIS), beneficiaria dell’erogazione, di fatto immediatamente attribuita da questi alla disponibilita’ di (OMISSIS), svolgendo considerazioni autonome rispetto alle circostanze ritenute indicative di tale verifica, costituite in particolare, oltre che alla mancanza di causale di tale arricchimento del privato, dall’inconsueta rapidita’ nella deliberazione, assunta il giorno dopo la richiesta, in mancanza di istruttoria (fg 64 della sentenza impugnata), deduzioni rispetto alle quali si e’ chiesto di provare elementi di fatto autonomi, quali la naturale immediata esecutorieta’ degli atti amministrativi del comune di riferimento, senza indicare il rilievo del dato ai fini dell’accertamento, che non si coglie stante l’estraneita’ della considerazione dell’aspetto formale rispetto alle conclusioni raggiunte nella pronuncia contestata.
Le deduzioni difensive non considerano quanto valorizzato in sentenza, desunto dal contenuto delle intercettazioni telefoniche, che registrano sia il rapporto diretto tra (OMISSIS) e (OMISSIS), intermediato da (OMISSIS), sia le aspettative di (OMISSIS), in relazione alla regolarizzazione della propria posizione, per come da questi riferite nei suoi colloqui con la figlia, aspetti che offrono pieno confronto agli estremi di fatto posti a base della contestazione, che in alcun modo vengono raggiunte da specifiche analisi confutative della difesa.
Peraltro, la corrispondenza al reale di tali assicurazioni, come gia’ osservato nella pronuncia, e’ dimostrata dalla circostanza che nessuna iniziativa di controllo venne svolta dalle autorita’ locali, se non a seguito dell’intervento degli inquirenti lucani, che ha reso inevitabile un’iniziativa in danno di (OMISSIS) solo nel dicembre 2009, malgrado la natura risalente nel tempo delle violazioni, la consapevolezza di esse, e della necessita’ di una loro regolarizzazione, tentata fin dal luglio dello stesso anno, che emerge proprio dalle conversazioni dell’interessato che sollecitava l’emissione di un provvedimento amministrativo favorevole, dopo la protocollazione della sua richiesta.
Rispetto alle prove desunte dalle conversazioni, di cui non e’ stata offerta una chiave di lettura alternativa che possa assumersi ingiustamente non valutata nel corso del giudizio di merito, il ricorso offre richiami inerenti a circostanze autonome di natura formale – quale la pretesa carenza di legittimazione del pubblico ufficiale coinvolto rispetto al potere decisionale attinente alla delibera che si assume illecita – che non tengono in alcun conto ne’ della diretta partecipazione dell’interessato all’azione, che emerge dalle risultanze, ne’ del condizionamento reciproco sulla deliberazione degli atti, che ben puo’ realizzarsi nello svolgimento concreto dell’azione amministrativa. Si vuole segnalare che, al di la’ del centro di imputazione formale dell’azione istruttoria e propositiva dell’atto, sulla base di specifiche competenze, accade nei fatti che possa essere suggerita al funzionario competente la soluzione da praticare, a cui suggello sopraggiunge un’attivita’ deliberativa collegiale riconducibile anche al sindaco.
Ne consegue che, ritenuta dimostrata l’attivita’ imputata a (OMISSIS) e (OMISSIS) dalle prove segnalate, si deve ritenere accertato anche il concorso di (OMISSIS), sulla base degli elementi che saranno espressi analizzando la sua posizione, che appare sufficiente richiamare per non appesantire l’esposizione.
Il dato evidenzia la sussistenza di un accordo concluso tra tutti i partecipi, che costituisce elemento condizionante la decisione dell’organo collegiale formalmente deliberante, e sostiene logicamente l’ipotesi di accusa, sulla base delle prove coerentemente valutate dai giudici di merito le cui determinazioni si sottraggono alle censure, di mero fatto, formulate.
3.6. Il capo 1).
3.6.1. In relazione ai fatti accaduti dinanzi al bar (OMISSIS), cui si collega la contestazione inerente alla diffamazione in danno dei componenti della famiglia (OMISSIS) – in particolare (OMISSIS) ed i figli (OMISSIS) e (OMISSIS) – cui e’ stato attribuito un intervento aggressivo non riscontrato nei fatti, deve rilevarsi che l’impugnazione, deducendo la mancata valutazione dei testi a difesa, cumulativamente indicati nel loro numero, non nella loro valenza dimostrativa, non si confronta con le argomentazioni spese in ordine alla pesante azione di inquinamento delle prove, illustrata nelle sentenze di merito rispetto ad alcune dichiarazioni testimoniali, il cui accertamento non viene contestato attraverso la confutazione degli elementi dimostrativi utilizzati dal giudicante, ad eccezione che per il teste di cui si contesta la qualita’ di disoccupato.
L’accusa rivolta a (OMISSIS) nelle dichiarazioni rilasciate da (OMISSIS) all’indomani degli accadimenti sull’intimidazione da questi realizzata nei confronti del figlio Pasquale, particolarmente odiosa in quanto formulata secondo la prospettazione dal responsabile della struttura educativa frequentata dal minore, e quindi correttamente ritenuta mirata a screditare l’immagine del candidato nell’immediatezza delle elezioni nella sua correttezza professionale, non risulta confermata dalla ricostruzione degli accadimenti acquisita dalle testimonianze, che hanno collocato la presenza nel minore distante dal luogo ove si svolse il battibecco, cosicche’ il suo coinvolgimento risulta contrastante con il logico sviluppo dei fatti; nella pronuncia si da’ conto che nel parallelo procedimento si accerto’ anche l’inattendibilita’ degli elementi di contorno forniti al riguardo dal (OMISSIS), che riferi’ di un timore del ragazzo nel recarsi a scuola nei giorni successivi, incompatibile con la sospensione dell’attivita’ scolastica risalente a quattro giorni prima dell’evento denunciato (fg 21 della sentenza impugnata), richiamo che offre conferma l’inattendibilita’ degli elementi di contorno dell’evento descritto forniti dall’interessato, del tutto ignorati nel ricorso.
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