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Le obiezioni proposte dalla difesa risultano non fornite della capacita’ di scardinare l’impianto accusatorio: in particolare mentre si ignora la deposizione (OMISSIS), si segnala la contraddizione apparente ricavabile dalla registrazione, in ordine alla gia’ intervenuta conclusione del contratto di vigilanza con la ditta a cui faceva capo (OMISSIS) all’epoca del colloquio, fondata su una specifica espressione del (OMISSIS), senza confrontarsi con quanto complessivamente emerge dal prosieguo della conversazione, ove si fa chiaro riferimento ad una procedura ancora in corso, nell’ambito della quale era gia’ noto che l’assegnazione non poteva che essere riconosciuta alla societa’ di cui era dipendente di (OMISSIS), che aveva effettuato l’offerta piu’ bassa, circostanza in linea con quanto ricavabile dalla citata deposizione (OMISSIS) sulla mancanza di (OMISSIS), non sulla diversa assegnazione dell’attivita’ alla societa’ che aveva formulato la migliore offerta, rispetto a quanto programmato.
Quel che rileva sul punto e’ che il dato ricavabile da tale indicazione – la mancanza in loco di (OMISSIS) – e’ coincidente con quanto allo stesso viene chiesto nel corso della conversazione registrata, cioe’ la necessita’ di allontanarsi personalmente dal villaggio, a prescindere dall’assegnazione del lavoro alla societa’ alle cui dipendenze lavorava, cosicche’ le prove di cui la difesa denuncia la mancata assunzione, non possono definirsi contrarie rispetto agli elementi di prova ritenuti rilevanti, sui quali si fonda il doppio accertamento di merito, e non consente di riconoscere la dedotta illegittimita’ della decisione.
3.4. Con riferimento al motivo di ricorso formulato nell’interesse di (OMISSIS) ed illustrato da pag. 109 e segg., fondato sulla manifesta illogicita’ della motivazione derivante travisamento della prova, oltre che richiamare quanto gia’ chiarito in generale sui limiti della rilevabilita’ del vizio, si deve osservare che la stessa modalita’ espressiva, coinvolgendo la reintepretazione di un complesso di elementi probatori posti dalla sentenza a fondamento della decisione, o che si assumono illegittimamente non valutati, evidenzia l’estraneita’ dell’eccezione rispetto alla natura del vizio, che come gia’ chiarito si sostanzia nell’attribuzione alla prova di un significato contrastante con le emergenze documentali, mentre quel che si contesta e’ l’intero percorso ricostruttivo, censura manifestamente estranea all’ambito di cognizione attribuita alla Corte di legittimita’.
3.5 Il capo G).
3.5.1. Preliminarmente, anche alla luce delle richieste del P.g. di udienza, deve ribadirsi la correttezza della qualificazione giuridica dei fatti, secondo lo schema ricostruttivo tratteggiato nel capo di imputazione.
Si deve ricordare che la corruzione e’ reato bilaterale, che prevede un accordo tra privato e pubblico ufficiale a prestazioni reciproche, la cui illiceita’ e’ costituita dalla mercificazione, anche attraverso il compimento di atti astrattamente conformi alla legge (nell’ipotesi di cui all’articolo 318 c.p.), dell’esercizio della pubblica funzione.
Sotto tale profilo, e prima ancora di analizzare le prove sul punto, si deve precisare che non e’ dato identificare nell’attivita’ costituente oggetto dell’accusa, il meno grave reato di abuso di ufficio, che prevede l’illegittimita’ dell’atto pubblico, intenzionalmente realizzata per favorire qualcuno, poiche’ tale azione illecita residuale si configura quando non sia identificata la pattuizione di un corrispettivo. La contestazione espressa nel capo di imputazione indica invece chiaramente la presenza di un contratto sinallagmatico, sostenendo in linea astratta la connessa contestazione.
Lo schema tipico del reato prevede un accordo tra pubblico ufficiale e privato, che puo’ essere diretto o intermediato da terzi, che si qualificano concorrenti dell’attivita’ illecita, ove consapevoli degli elementi costitutivi della condotta.
Nell’ipotesi di accusa il privato e’ identificabile nel (OMISSIS), il quale, a seguito di attivita’ favorevole al (OMISSIS), costituita dalla remissione della querela e dalla presentazione di denuncia a carico di (OMISSIS), oltre che di una successiva integrazione di tale atto, avrebbe ottenuto la promessa della sanatoria dell’illegittimita’ della sua attivita’ economica, sia sul piano edilizio che amministrativo, attraverso l’intervento del sindaco (OMISSIS), e del comandante dei vigili urbani, (OMISSIS), oltre che la liquidazione di un importo in denaro con delibera consiliare.
L’ampiezza della disposizione incriminatrice, che prevede la correlazione tra il compimento – o l’omissione – di atto dell’ufficio e la ricezione o la promessa di utilita’ per se’ o per un terzo, impone di escludere la fondatezza dei motivi di ricorso della difesa, che assumono l’impossibilita’ giuridica di configurare la fattispecie in mancanza di una utilita’ diretta del pubblico ufficiale, posto che l’indispensabilita’ di tale correlazione diretta e’ smentita dal testo della disposizione, ove si richiama anche l’incidenza di utilita’ ottenute in favore del terzo.
Del resto, proprio nel procedimento in esame, nel corso del giudizio incidentale in tema cautelare, la Corte di legittimita’ (Sez. 6, Sentenza n. 27204 del 05/07/2011) e’ gia’ intervenuta per verificare la correttezza giuridica dell’accusa, concludendo positivamente per la sua configurabilita’ astratta, mentre ha disposto l’annullamento con riferimento esclusivo alla mancanza di approfondimento di fatto in ordine alla partecipazione al reato dei concorrenti necessari (i pubblici ufficiali). Cosicche’ quel che rileva per verificare l’esistenza della fattispecie tipica, e’ l’accertamento della consumazione della condotta da parte dei concorrenti necessari – privato e pubblico ufficiale – oltre che degli specifici apporti individuali dei compartecipi, risultando gia’ risolto in senso positivo l’accertamento di astratta configurabilita’ del reato di cui all’imputazione, secondo la ricostruzione che in questa sede non puo’ che ribadirsi, in quanto pienamente condivisa.
Alla luce di quanto esposto, si deve concludere per l’inconsistenza del motivo di ricorso formulato nell’interesse di (OMISSIS), illustrato a pag. 143 e segg. con il quale si contesta la violazione di legge, con riferimento all’individuazione degli elementi costitutivi del reato, posto che si sviluppa attraverso una lettura personale degli elementi di prova e la disarticolazione della loro correlazione temporale e causale, pur pienamente illustrata nella sentenza, con il cui contenuto sostanzialmente non si rapporta.
3.5.2. Gli elementi di prova sulla sussistenza della fattispecie contestata si ricavano dalle congiunte risultanze emergenti dalle dichiarazioni di (OMISSIS) e (OMISSIS), coadiuvate dalla registrazione eseguita, nonche’ dalle esplicite risultanze delle intercettazioni telefoniche che danno conto delle circostanze di fatto, inerenti agli incontri, emergenti dai discorsi del (OMISSIS) con i primi due, e dagli stretti e ravvicinati collegamenti tra (OMISSIS) e (OMISSIS), intermediati da (OMISSIS), finalizzati ad ottenere dal privato la remissione di querela prima, e la formazione di una denuncia in danno di (OMISSIS), successivamente, condotta quest’ultima sviluppatasi in due tempi successivi, intervallati dalla costanza dei collegamenti (OMISSIS)- (OMISSIS) e, correlativamente, (OMISSIS)- (OMISSIS).
E’ rilevante segnalare, a riprova della natura concordata di tale ultima attivita’, la progressione illecita di cui e’ fornita una dettagliata descrizione a fg 56 e segg della pronuncia impugnata, che ha visto formarsi l’atto che avrebbe dovuto promanare da (OMISSIS), in epoca precedente alla sua presentazione in Caserma, per effetto di un accordo sui tempi dell’azione intervenuto in precedenza, che per imprevisti sopraggiunti non era stato rispettato. Tali elementi non risultano analizzati dalla difesa, che anche in questo caso segue un percorso alternativo di verifica della fondatezza dell’accusa riguardante singoli profili, ed ignora la ricostruzione posta a base della pronuncia, che costituisce il perimetro entro il quale devono svilupparsi i rilievi sottoponibili all’esame di legittimita’.
In relazione a tali accuse infatti, al di la’ della contestazione in diritto, infondata per quanto rilevato, si censura la valutazione delle prove, non dimostrandone la scarsa tenuta logica, attraverso un’opposta ricostruzione di fatto, estranea all’ambito di cognizione rimesso al giudizio di legittimita’.
In particolare, si contesta la realizzazione di violazioni edilizie nell’edificazione del chiosco nel quale veniva gestita l’attivita’ di (OMISSIS), la cui mancata constatazione da parte delle autorita’ amministrative avrebbe costituito uno dei corrispettivi della condotta illecita concordata, lamentando la mancata acquisizione di prove sul punto, senza affrontare quanto accertato in sentenza in merito alla sopravvenuta declaratoria di prescrizione di tali violazioni (fg.60 sentenza di secondo grado), il cui intervento da’ conto dell’impossibilita’ di concludere per l’insussistenza in fatto delle accuse, rivendicata dalla difesa; si ignora anche il chiaro riferimento a tali violazioni proveniente dalla parole di (OMISSIS), registrate sia nelle conversazioni tra presenti che nelle intercettazioni, che dimostra la mancanza di rilevanza del tema di prova offerto opposto sul punto.
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