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In realta’, come gia’ osservato, sia il contenuto del provvedimento prodotto, che la ricostruzione logica degli eventi, possono incidere sulla valutazione della condotta di quel P.m, non sulle conseguenze pratiche dell’episodio, posto che non emerge dalle risultanze la falsita’ di quanto riferito. Al contrario, dagli atti si ricava la conferma della presenza di una segnalazione informale di (OMISSIS), di gran lunga antecedente nei tempi a quella cristallizzata successivamente, non tradottasi in attivita’ idonea a consentire l’inizio dell’azione penale, cosicche’ il dato valutativo connesso a tale accadimento, inerente all’esclusione dell’intento calunnioso, rimane integro. Per esigenze di completezza si segnala che nella ricostruzione dei fatti neppure il ricorrente pone in dubbio il dato segnalato in sentenza, secondo cui i carabinieri responsabili della segnalazione vennero sollecitati oltre tre anni dopo dai responsabili dell’ufficio di Procura alla formalizzazione della segnalazione (attivita’ verificata sulla base delle affermazioni dei P.m. interessati secondo quanto chiarito ai ffgg 139 e segg. della pronuncia di primo grado e 39 della pronuncia di secondo grado) emersa da dichiarazioni rilasciate dal cap. (OMISSIS) nel corso di diverso procedimento, dato che fornisce conferma dell’effettivita’ degli accadimenti, che, a fortiori, non possono essere superati dalla decisione amministrativa prodotta, ne’ dalla deduzione di fatto inerente al mancato rinvenimento della relazione di servizio redatta al momento della segnalazione dai CC, posto che il dato da provare – antecedenza della segnalazione rispetto alla denuncia formalizzata – rimane integro e delimitato nella sua valenza dimostrativa ad un elemento di natura logica, e non diretto rispetto alle emergenze in contestazione.
I dati accertati su cui risultano fondate le decisioni risultano idonei a sostenere la legittimita’ dei provvedimenti istruttori assunti dal giudice di appello, contestati con l’odierno ricorso, in quanto dimostrativi di una mancanza di rilevanza della ricostruzione difensiva che si intendeva offrire.
Quanto alla contestazione inerente alla mancata acquisizione della registrazione del colloquio tra (OMISSIS) e don (OMISSIS), non puo’ che richiamarsi quanto gia’ espresso sub 2.1.1.
Rispetto alle richiamate emergenze non risulta assumere alcun rilievo la corretta datazione dei rapporti dei rapporti (OMISSIS)- (OMISSIS) posto che la sentenza fa riferimento ad un rapporto di conoscenza tra le parti successivo agli eventi, per inferirne un contesto di credibilita’ dei fatti antecedenti, non per smentire la chiave di lettura offerta dalla difesa circa l’asserita incompatibilita’ tra la forza di pressione ed i rapporti di amicizia. Cosicche’ la pretesa alterazione delle risultanze, oltre che generica ed estranea alla valutazione del presente giudizio, risulta anche irrilevante al fine di decidere.
Si deve richiamare sul punto quanto gia’ richiamato sub 2. sull’ampiezza della motivazione.
3.1.3. Sulla base degli elementi esposti, esclusa la fondatezza dei motivi di ricorso riguardo al capo in esame, e conseguentemente la possibilita’ di pervenire ad un proscioglimento in fatto, deve prendersi atto della maturazione del termine massimo di prescrizione in data 06/06/2017 – considerata quale epoca di consumazione quella della presentazione delle dimissioni, risalenti al 01/10/2001, rispetto alla quale i quindici anni massimi scadevano il 01/10/2016, da maggiorarsi di mesi otto e giorni cinque per la sospensione disposta nell’arco dei giudizio di merito – e quindi da intendersi maturata il 06/06/2017; tate data e’ successiva alla proposizione dell’impugnazione, che, in conseguenza dei rilievi in rito formulati, non puo’ qualificarsi geneticamente inammissibile.
Per l’effetto su tale capo deve, in riforma della pronuncia impugnata, annullarsi la sentenza senza rinvio, per l’estinzione del reato, con conseguente eliminazione della pena determinata in relazione a tale imputazione.
3.2. Il capo B).
3.2.1. In via preliminare si deve confermare la correttezza sul piano astratto della contestazione del delitto di concussione. E’ noto che tale reato possa profilarsi anche con l’abuso della qualita’, e non necessariamente della funzione; il testuale dato normativo trova riscontro diretto nella contestazione, che a tale modalita’ di condotta fa richiamo, cosicche’ la circostanza che il (OMISSIS), secondo l’ipotesi di accusa, avrebbe ventilato la propria influenza su un atto proveniente dal suo ufficio, ma non di sua personale competenza, non esclude la possibilita’ di qualificare le circostanze emerse nei termini giuridici ritenuti in sentenza, contrariamente a quanto prospettato in ricorso.
L’opposta prospettazione difensiva espressa nell’impugnazione, che ritiene essenziale la diretta competenza del pubblico ufficiale perche’ si realizzi la condotta, lascia del tutto indefinita l’individuazione dell’elemento differenziale tra abuso della funzione o della qualita’, e risulta smentita dall’univoca interpretazione della Corte di legittimita’ in argomento (Sez. 6 Sentenza n. 8512 del 13/01/2017, Di Riso, Rv. 269427; Sez. 6, Sentenza n. 10604 del 12/02/2014, Ramello, Rv. 259896; Sez. 6, n. 45034 del 09/07/2010, Pentimalli, Rv. 249030).
L’ipotesi delittuosa, secondo la contestazione, prevede la richiesta da parte del (OMISSIS), rappresentante molto noto della locale Procura della Repubblica, di un soggiorno gratuito in una abitazione del complesso residenziale facente capo al (OMISSIS), quale contropartita all’interessamento presso il collega, per evitare conseguenze pregiudizievoli all’attivita’ economica gestita da quest’ultimo, su cui risultava nota la presenza di indagini.
Riconosciuta nella possibilita’ di intervento presso un componente dell’ufficio l’abuso di qualita’, deve altresi’ individuarsi nella prospettazione formulata la sussistenza di una coercizione, e non di una induzione. Anche in questo caso l’iniziativa giudiziaria che, in tesi di accusa, ci si proponeva di scongiurare, era di natura discrezionale, con effetti immediati e potenzialmente devastanti per l’interessato sul piano economico, cosicche’ la sua capacita’ di resistenza non poteva che considerarsi annullata, posto che anche la concreta possibilita’ di dimostrare la piena legittimita’ dell’attivita’ oggetto di accertamento, ponendosi in chiave postuma e temporalmente non ravvicinata rispetto ad interventi in danno, per gli insopprimibili tempi processuali, sarebbe sopraggiunta solo a conseguenze negative gia’ verificatesi, come e’ dato cogliere dalle parole del (OMISSIS) nel suo sfogo con (OMISSIS), che evidenziano non la consapevolezza della conclusione di un accordo conveniente, ma il timore di negative conseguenze economiche che ne avrebbero pregiudicato la continuita’ di azione rispetto alle quali non avrebbe avuto vie di uscita alternative.
Come gia’ evidenziato nella pronuncia di primo grado (fg 277) (OMISSIS) si mostra convinto della legittimita’ dell’intervento edilizio realizzato, in esercizio da sette anni e mai oggetto di contestazioni in precedenza, sicche’ percepisce gli accertamenti proprio come un abuso ed un pretesto per ottenere qualcosa da lui, elemento di fatto che evidenzia il rapporto di forza esistente tra le parti, e dimostra la corretta qualificazione del reato.
3.2.2. La prova di responsabilita’, anche in questo caso, non promana esclusivamente dalla ricostruzione di (OMISSIS), che assume di aver ricevuto al riguardo le confidenze del (OMISSIS), come mostra di ritenere la difesa, le cui censure si incentrano su tale risultanza, ma anche dalle parole dell’imprenditore, oggetto di registrazione da parte di (OMISSIS), che a questi ha esplicitato la natura minatoria della condotta tenuta, posto che, a fronte della rassicurazione sulla possibilita’ di rivolgersi al (OMISSIS) per ogni necessita’, espressa proprio in concomitanza dell’inizio delle indagini, era stata veicolata attraverso un terzo accompagnatore dell’odierno ricorrente, la richiesta di alloggio per i mesi estivi, prontamente riconosciuta.
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