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A questo proposito risulta non pertinente il richiamo a precedente della Corte di legittimita’, illustrato in ricorso e nella memoria aggiuntiva (Sez. 6, n. 33519 del 04/05/2006 – Acampora e altro, Rv. 234400 e successive conformi tra cui Sez. 5, Sentenza n. 11905 del 22/01/2010, imp. D.R., Rv.246550) che, contrariamente a quanto allegato, pur riconoscendo la natura di documento delle sentenze di altri procedimenti non irrevocabili, e ritenendo la valutabilita’ degli atti ivi raccolti, esclude che possa vincolare l’analisi valutativa svolta dal diverso giudice precisando che questa deve involgere i dati di prova di cui il giudicante legittimamente dispone, sottoponendoli alla valutazione critica secondo la regola generale di cui all’articolo 192 c.p.p.. Tale ricostruzione appare muoversi in senso opposto a quanto allegato dalla difesa.
La circostanza attinente all’identita’ della piattaforma accertativa non emerge dalle allegazioni, mentre, in senso contrario dalle sentenze di merito e’ dato ricavare una corposa attivita’ di inquinamento probatorio svolta dalle parti proprio con riferimento agli episodi di cui ai capi 1) e 2), che hanno poi generato successive imputazioni, cosicche’ gli accertamenti sopraggiunti in procedimenti paralleli sui medesimi fatti, a fronte dell’intervenuto svolgimento di una autonoma attivita’ istruttoria, non consentono di escludere la legittimita’ dell’approdo a diverse conclusioni nel caso concreto. Tale accertamento si sostiene in forza della logica analisi svolta nel provvedimento, del resto confutata non nel suo percorso giustificativo, ma solo per il richiamo alle autonome risultanze nel diverso giudizio.
Irrilevante, per quanto si dira’ nel merito, e’ la censura inerente alla mancata assunzione di prova contraria riguardo alla circostanza della distribuzione dei volantini attribuita da (OMISSIS) al (OMISSIS) solo in dibattimento, per effetto della decisione di proscioglimento ai sensi dell’articolo 129 c.p.p..
Non risultano fondati neppure i rilievi svolti nel ricorso con riferimento alla mancanza di argomentazione in ordine alla contestata credibilita’ di (OMISSIS), e correlativamente, alla mancata considerazione ed acquisizione delle prove offerte sul punto.
In senso opposto militano le analisi svolte nella sentenza di appello (fg 37 e segg.) fondate sull’esame complessivo del narrato e sul richiamo a specifici elementi di confronto a quanto riferito, secondo quanto gia’ sottolineato a fg 76 del medesimo provvedimento – desumibili segnatamente dagli apporti testimoniali di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), e dalla presenza di documenti, tra cui quelli inerenti al (OMISSIS), di cui e’ stato constatato il possesso, non logicamente giustificato, nel corso della perquisizione nell’abitazione di (OMISSIS) – il che esclude la mancata motivazione sul punto.
Quel che si contesta in proposito e’ l’assenza di confutazione di elementi di diversa natura, che hanno portato la difesa ad opposte conclusioni, senza confrontarsi con le analisi svolte sul punto emergenti gia’ dalla sentenza di primo grado – si veda in particolare l’analisi sull’inconsistenza scardinante dell’individuazione della data di primo contatto processuale tra (OMISSIS) e (OMISSIS) (fg 104) o sulla presenza di riunioni degli amici di (OMISSIS), al rientro dalla sua attivita’ (fg 85) -. Rispetto a tale contestazione non puo’ che richiamarsi quanto gia’ esposto in punto di contenuto della motivazione, che deve fermarsi alle confutazioni inerenti al percorso giustificativo, la cui completezza e tenuta logica e’ sottoposta al vaglio di questa Corte, e non contenere necessariamente la demolizione di tutte le ipotesi alternative che, prescindendo dalla considerazione dei dati su cui e’ fondata la decisione, evochino difformi ed alternativi scenari, che si rivelano, proprio per l’autonomia del campo di analisi, privi di decisivita’.
Mette conto in questa sede, per conseguenzialita’ logica, di occuparsi delle censure sviluppate sulla base delle allegazioni inerenti ai successivi sviluppi del procedimento disciplinare nei confronti del P.m. (OMISSIS), e dei procedimenti per falsa testimonianza instaurati nei confronti dei testi escussi in primo grado in questo giudizio.
Sul primo profilo e’ sufficiente osservare che le conclusioni favorevoli raggiunte dalla sezione disciplinare – nei termini della mancata dimostrazione dell’infondatezza della ricostruzione della difesa del magistrato in quella sede era inerente alla presenza di una traccia scritta delle conversazioni tra quest’ultimo e (OMISSIS) e (OMISSIS), in ordine a quanto denunciato su quanto si verificava nel comune di (OMISSIS) e sul ruolo rivestito in proposito dal dott. (OMISSIS).
Tale conclusione risulta irrilevante al fine di scardinare l’ipotesi di accusa in quanto, posto che non risulta raggiunta alcuna certezza opposta in merito all’assenza di una relazione, ancorche’ informale, secondo quanto testualmente espresso nella documentazione offerta, risultando concluso quel giudizio con un proscioglimento per mancanza di elementi univoci di verifica dell’accusa, quel che rileva e’ che la conclusione non smentisce la presenza di un colloquio tra l’inquirente ed gli ufficiali di p.g., smentita che non emergeva neppure dalla ricostruzione testimoniale considerata in sentenza, ove si dava conto che la negazione non riguardava l’incontro, di cui il P.m. aveva un ricordo, ancorche’ vago, ma la sua documentazione, che avrebbe dovuto costituire un supporto di credibilita’. Il dato consente di escludere la prospettata inaffidabilita’ del narrato di (OMISSIS) e (OMISSIS) sull’argomento, che si vorrebbe trarre dalla decisione richiamata, confermando quanto logicamente desunto da tale accadimento, in ordine alla natura risalente nel tempo della segnalazione di (OMISSIS), ed alla sua ritrosia a formalizzare una denuncia, considerazione che e’ stata posta logicamente in antitesi rispetto alla pretesa volonta’ calunniatrice e che ha avuto rilievo esclusivamente nella prova di resistenza logica dell’analisi sulla sua credibilita’.
La circostanza rivela che l’approfondimento probatorio, lungi dall’essere realizzato con approssimazione, si e’ estenso alla ricerca anche dei possibili interessi alternativi del denunciante.
2.13. In merito alle eccezioni di natura processuale formulate nell’interesse di (OMISSIS), deve escludersi la genericita’ dell’accusa, posto che l’indicazione del suo intervento nell’ambito della complessiva condotta corruttiva realizzata, risulta pienamente definita dall’istruttoria svolta, che ha analizzato le conversazioni intercettate, dalle quali emerge il contatto da questi intrattenuto contestualmente con il privato (OMISSIS) ed il (OMISSIS), al fine di concludere l’accordo su cui risulta ricostruita la contestazione, rispetto al quale si e’ ampiamente sviluppato il contraddittorio tra le parti, consentendo l’esplicazione del diritto di difesa; come gia’ illustrato in argomento sub 2.2., tale estremo esclude il vizio contestato.
Nel senso dell’infondatezza dell’eccezione deve concludersi anche in relazione al dedotto vizio inerente alla mancata concessione di un termine a difesa, a seguito della rinuncia al mandato del precedente difensore.
Al di la’ del dato segnalato in sentenza, riguardante la prosecuzione dell’udienza esclusivamente per accertamenti non pertinenti direttamente la posizione di (OMISSIS), ed al rinvio disposto per lo svolgimento all’attivita’ istruttoria che lo riguardavano, che gia’ delineano l’assenza di una violazione sostanziale del diritto di difesa, si deve osservare che la rinuncia al mandato difensivo non ha effetto fino a che non sia garantita l’efficace difesa da parte del sostituto, operativa solo a seguito della acquisita conoscenza degli atti, alla scadenza del termine concesso, cosicche’ l’assistenza dell’interessato in quel lasso temporale risulta essere stata assicurata dal precedente difensore (Sez. 2, n. 15778 del 17/03/2015, P.G. in proc. Corrado, Rv. 263831), risultando precluso, proprio perche’ incompatibile con la concessione del termine al nuovo difensore, esclusivamente lo svolgimento di attivita’ inconciliabile con tale riconoscimento (Sez. 5, Sentenza n. 38239 del 06/04/2016, imp. (OMISSIS), Rv. 267787), quale la definizione del procedimento, non sopraggiunta in quell’udienza.
2.14. Risulta infondata l’impugnazione dell’ordinanza istruttoria di primo grado in merito alla mancata acquisizione dei documenti tendenti a provare la presenza di iniziative giudiziarie assunte da (OMISSIS) in danno di (OMISSIS); invero e’ pertinente il giudizio attinente al difetto di rilevanza del dato di prova offerto, posto che la sentenza incentra la ricostruzione non sulla presenza di un rapporto genericamente amicale tra i due, ma su specifici elementi tratti dalla gestione di due procedimenti penali specifici che lo avevano visto coinvolto (fg 370 della sentenza di primo grado), in relazione ai quali soltanto avrebbe potuto delinearsi una astratta pertinenza di dati documentali opposti.
Per di piu’ si deve sottolineare la necessita’ di circoscrivere le censure proposte in argomento dalle difesa, fondate sulla pretesa di dimostrazione contraria di qualsiasi circostanza latamente riguardante i rapporti tra le parti in giudizio, che la considerazione svolta per contestualizzare i rapporti (OMISSIS) (OMISSIS), costituisce nel percorso ricostruttivo solo una premessa di inquadramento, stante quanto emerge sulla condotta svolta da (OMISSIS) nell’interesse di (OMISSIS) dai dialoghi registrati tra il primo e (OMISSIS), di cui vi e’ dato ampio conto nella pronuncia di primo grado, richiamati in quella impugnata, che danno conto dell’interesse perseguito dal (OMISSIS) a ridimensionare le accuse rivolte al (OMISSIS) e ad acquisire informazioni in suo favore.
La mancata argomentazione specifica alla censura formulata nella pronuncia, per quanto gia’ esposto in punto di argomentazione dei rilievi processuali, non e’ quindi idonea a porne in discussione la validita’.
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