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Peraltro la richiesta di assunzione di tali prove non e’ avvenuta prima della chiusura dell’istruttoria, manifestata dalla decisione collegiale assunta ai sensi dell’articolo 507 c.p.p., ma ha seguito di tale provvedimento, con il che deve valutarsi che si sia concretizzata una sollecitazione all’assunzione di nuove prove ai sensi della disposizione citata, correttamente esclusa sulla base dei criteri di necessita’ dell’acquisizione fissati dalla disposizione richiamata.
In tal senso, conseguentemente, deve valutarsi corretta la decisione del Tribunale, anche in relazione alle istanze connesse audizione di (OMISSIS), sentito ex officio dal Tribunale, posto che il dato offerto, attinente alla sua condizione di lavoro nel periodo di riferimento, era gia’ stato oggetto di opposta allegazione documentale da parte della difesa, e di connessa valutazione da parte del Collegio, il che supporta la determinazione di carenza di rilievo di ulteriori elementi sul punto.
Quanto alla richiesta di prova contraria, sollecitata con l’acquisizione della deposizione di (OMISSIS), a smentita di quanto riferito da (OMISSIS) nel corso del dibattimento di primo grado, si deduce carenza argomentativa nella pronuncia di appello, contraddetta da quanto in tale provvedimento osservato a fg 17 con specifico richiamo alla motivazione delle ordinanze istruttorie espresse dal primo giudice, in relazione al cui sviluppo illustrativo nessun rilievo viene formulato nel ricorso, che ripropone in questa sede l’istanza di merito, senza superare le deduzioni espresse a sostegno dell’opposta decisione. Tale richiesta risulta, per l’effetto, inammissibile per genericita’.
Riservando l’analisi delle osservazioni specifiche inerenti al tema di indagine, svolte con riguardo alle singole contestazioni, si deve in questa sede segnalare con riferimento alle ulteriori prove contrarie sollecitate, in particolare in relazione ai capi G), 1) e 2) – segnatamente sulla vicenda del bar (OMISSIS), che ha avuto influenza l’accertamento inerente a quelle imputazioni- che sul piano processuale non puo’ che concludersi per l’inconsistenza della censura ove formulata rispetto ai dati assunti a seguito del provvedimento del giudice di primo grado, ai sensi dell’articolo 507 c.p.p..
Se in relazione a tali acquisizioni sussiste il diritto di dedurre la prova contraria, tale attivita’ postula una valutazione di specificita’ dell’allegazione riguardante la connessione di questa con quanto ulteriormente acquisito; l’istanza di ammissione integra a tutti gli effetti una richiesta ai sensi dell’articolo 495 c.p.p., comma 2, ma, ai fini del vaglio di ammissibilita’, sotto il profilo della non manifesta superfluita’ o irrilevanza ai sensi dell’articolo 190 c.p.p., la parte istante ha l’onere di indicare specificamente i temi sui quali verte la controprova richiesta, atteso che quest’ultima, a differenza di quella articolata su temi indicati dalle parti, deve riferirsi ai fatti sui quali il giudice ha ritenuto indispensabile il supplemento istruttorio ai fini della decisione (da ultimo, in senso conforme Sez. 5, n. 28597 del 07/04/2017, Pennestri ed altro, Rv. 270242).
Su tale profilo e’ mancante l’approfondimento, sia in sede di illustrazione di merito, che del motivo di ricorso proposto, risolvendosi la richiesta nell’assunzione di prove ulteriori rispetto ad un accadimento complesso – inerente alla vicenda del volantinaggio che ha fondato l’imputazione di cui ai capi 1) e 2) rispetto al quale quanto acquisito ai sensi dell’articolo 507 c.p.p. riguardava elementi – quali lo stato di occupazione del teste (OMISSIS) – gia’ valutato nella sentenza di primo grado anche sulla base della documentazione prodotta dalla difesa (fg 618 sentenza cit.), secondo quanto gia’ riferito.
2.7. Le medesime considerazioni devono formularsi anche per quel che attiene alle richieste di prove nuove offerte dalla difesa (OMISSIS), a sostegno dell’inattendibilita’ della contrapposizione (OMISSIS) – (OMISSIS), posto che la ricostruzione contenuta in sentenza non e’ fondata su tale profilo, ma sul contenuto di una conversazione trovata in possesso di (OMISSIS).
Sui punti richiamati, a fronte della contestata mancata valutazione dei dati di prova offerti, risulta espressa con ordinanza collegiale del 27/05/2016 una valutazione di irrilevanza dei medesimi ai fini del decidere, richiamata in sentenza, il cui contenuto valutativo il ricorso non considera, cosi’ ricadendo nel vizio gia’ in precedenza segnalato, riguardante la sollecitazione in questa sede, attraverso una infondata censura di carenza argomentativa, di una diversa valutazione di merito, estranea all’ambito di analisi delineato per il giudizio di legittimita’.
2.8. Sull’inutilizzabilita’ delle dichiarazioni (OMISSIS) su quanto acquisito da (OMISSIS) si e’ segnalata in ricorso la mancata valutazione dell’eccezione, che ha condotto a raccogliere elementi dalle affermazioni dell’ufficiale di p.g., pur non essendosi provveduto all’assunzione del teste diretto, sollecitata dalla parte.
Invero, all’interno dell’approfondimento inerente alla presenza di (OMISSIS) nel complesso (OMISSIS) nell’arco delle stagioni estive degli anni 20072008 la pronuncia richiama quanto acquisito dall’ufficiale presso il teste (OMISSIS), senza provvedere all’escussione di quest’ultimo, in violazione dell’articolo 195 c.p.p., comma 4.
Per contro, la conseguente inutilizzabilita’ della prova risulta del tutto irrilevante al fine di decidere. Rilevato che l’affermazione di responsabilita’ del (OMISSIS) e’ stata circoscritta alla sola annualita’ del 2007, il dato storico della fruizione di un alloggio nel complesso da parte della sua famiglia per tale periodo appare del tutto pacifico, anche alla luce delle ammissioni difensive, e segnatamente le dichiarazioni dell’interessato, con cui, per altri versi, si rivendica l’intervenuto pagamento della prestazione; ne consegue che anche l’esclusione del dato di prova, evidenziato solo nella pronuncia di appello, ed impropriamente richiamato in sentenza a conforto di tale verifica, oltre che i dati relativi alle risultanze del registro di presenze, anch’esso irrilevante, alla luce di quanto evidenziato, consentono di sostenere la conclusione in fatto raggiunta dai giudici di merito al riguardo, pur escludendo gli elementi di prova contestati.
2.9. Infondata risulta l’eccezione inerente alla mancata assunzione della prova contraria, costituita dal verbale di assemblea del condominio afferente all’attribuzione dell’attivita’ di portierato al (OMISSIS), astrattamente idonea ad escludere il fondamento dell’accusa di cui al capo C).
Bisogna rilevare che sulle istanze istruttorie formulate in primo grado la Corte d’appello ha formulato un rilievo preliminare ed assorbente di intempestivita’ della richiesta. Si osserva a fg 18 della pronuncia richiamata che tutte le richieste integrative sono state formulate ad istruttoria gia’ chiusa, dopo l’ampliamento di indagine disposta ex officio con l’audizione dei testi (OMISSIS) e (OMISSIS), escussi per acquisire elementi in relazione all’accusa di cui ai capi 1) e 2), cosicche’ la prova contraria avrebbe potuto trovare ingresso esclusivamente in relazione ad acquisizioni connesse a tali audizioni. L’osservazione risulta coerente con i tempi processualmente stabiliti per evitare un’incontenibile dilatazione dell’ambito dell’accertamento, che richiede che si seguano le scansioni processuali previste, a meno che non sia dimostrata la natura sopravvenuta del dato o della sua rilevanza, sula base di emergenze probatorie intervenute nel corso del procedimento.
Per di piu’ la censura risulta chiaramente infondata nel merito; richiamato il dato, pacifico, che per prova contraria debba intendersi qualsiasi elemento idoneo a scardinare la portata dimostrativa della opposta acquisizione, e che rispetto a quest’ultima, vada valutata la rilevanza sia della dimostrazione diretta che del suo contrario, bastera’ por mente alla circostanza che dall’analitica ricostruzione contenuta nella sentenza della specifica situazione lavorativa di (OMISSIS) contenuta ai ffgg. 226 e segg. della pronuncia di primo grado, mai si considera la vicenda contrattuale, ma la sua presenza in loco, secondo quanto viene in rilievo proprio in ragione delle registrazioni acquisite, gia’ richiamate.
Il dato, chiaramente ricavabile dagli atti, da’ conto della non corretta qualificazione della prova allegata quale contraria e legittima la sua mancata acquisizione, sottraendo in fatto la pronuncia censurata dai vizi denunciati.
2.10. Anche le censure formulate in relazione all’utilizzazione delle registrazioni acquisite in assenza dell’originale risultano infondate.
Bisogna ricordare che tali contestazioni raggiungono le captazioni realizzate dalle parti private di loro iniziativa, nel corso dello svolgimento dei fatti, e sono state offerte a sostegno della veridicita’ di quanto da loro affermato. Il richiamo alla disposizione inerente agli accertamenti svolti su iniziativa dell’autorita’ titolare delle indagini, quindi, risulta del tutto eccentrico rispetto alla situazione concreta.
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