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Sul punto deve richiamarsi quanto gia’ chiarito dalla Corte di legittimita’ relativamente all’ambito nel quale puo’ considerarsi sopravvenuta la testimonianza, identificabile solo nell’ipotesi di condizioni di impedimento concreto alla sua assunzione in precedenza, derivante, ad esempio dall’irreperibilita’ del teste, superata solo successivamente (Sez. 2, n. 41810 del 27/09/2013, Coroneo, Rv. 257339), o ad altre circostanze impeditive. Cosicche’, sotto questo profilo, deve escludersi carattere di novita’ ai dati offerti che, essendo stati assunti su iniziativa della difesa, che non ha allegato impedimenti di fatto alla loro tempestiva acquisizione, non possono ritenersi sopravvenuti.
Correttamente quindi, a fronte di tali mancate specificazioni, la Corte ha svolto la valutazione di non indispensabilita’ al fine di decidere dell’allegazione offerta, che si contesta solo per il mancato riferimento al criterio di giudizio di cui all’articolo 603 c.p.p., comma 2, i cui presupposti devono escludersi.
Del resto, proprio la convergenza dei plurimi elementi di prova, di cui si e’ dato conto nella pronuncia, esclude l’incertezza del dato che rende indispensabile l’allargamento del campo di valutazione, presupposto del provvedimento previsto dall’articolo 603 c.p.p., comma 1.
E’ bene rimarcare che l’argomentazione a sostegno della verifica di credibilita’ di (OMISSIS) contenuta nella sentenza di primo grado, richiamata in quella di secondo grado, risulta particolarmente analitica e supportata da elementi di conferma, e dalla puntuale smentita dei dati offerti in senso contrario, proveniente anche da parte dello stesso (OMISSIS), o degli altri testi – si veda in particolare l’analisi sull’incongruenza della versione complessivamente offerta da (OMISSIS) sui rapporti tra le parti -. In tal senso del tutto eccentrico rispetto alla realta’ processuale risulta il richiamo ad un precedente della Corte di legittimita’ in argomento (segnatamente la pronuncia della Sez. 6, n. 21314 del 05/03/2015, Casamonica e altri, Rv. 263565) attinente ad un procedimento definito con il rito abbreviato sulla base della valorizzazione dei risultati di indagini, risultate poi inquinate, condizioni neppure rapportabili alla situazione concreta, ove, come gia’ sottolineato, vi e’ stato un amplissimo approfondimento istruttorio, esteso anche a circostanze non direttamente attinenti ai fatti contestati, e quindi ad elementi indiretti sulla credibilita’ dei testi, che, per quanto detto, non risulta smentito dalle prove offerte, che non attengono agli specifici elementi oggetto di accertamento.
La decisione impugnata quindi resiste alle censure formulate, anche sotto tale profilo.
Irrilevante nel merito, per quanto si dira’, e’ la censura inerente alla mancata assunzione di prova contraria riguardo alla circostanza della distribuzione dei volantini attribuita da (OMISSIS) al (OMISSIS) solo in dibattimento, per effetto della decisione di proscioglimento ai sensi dell’articolo 129 c.p.p..
2.5. In relazione al vizio processuale denunciato ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera d) si deve ricordare che questo e’ circoscritto alla mancata assunzione di prova contraria decisiva offerta nel corso del giudizio di primo grado, e richiesta ai sensi dell’articolo 495 c.p.p., comma 2, secondo quanto testualmente previsto dalla disposizione richiamata.
Tale vizio risulta denunciato a fg 104 del ricorso (OMISSIS) in relazione alla mancata acquisizione del verbale di assemblea condominiale, e si rapporta la richiesta, intervenuta solo nel secondo grado, a(mutamento della contestazione intervenuta sul capo C).
In realta’ l’eccezione risulta infondata anche in relazione ai suoi presupposti legittimanti, oltre che in punto di decisivita’.
Quanto a(primo profilo si deve smentire la correlazione della circostanza di fatto con l’elemento nuovo ritenuto in sentenza, poiche’ contrariamente a quanto esposto, a(di la’ della diversa qualificazione della societa’ datrice di lavoro, la circostanza inerente all’influenza del (OMISSIS) sulle determinazioni del condominio, e quindi la rilevanza delle deliberazioni sul punto e della loro collocazione temporale, emerge gia’ dalla contestazione contenuta nel decreto che ha disposto il giudizio, sicche’ la prova contraria avrebbe dovuto essere sollecitata gia’ in primo grado.
Nel merito inoltre la prova, alla luce delle argomentazioni contenute in sentenza, non risulta decisiva, posto che, come gia’ osservato, dalla conversazione (OMISSIS)- (OMISSIS), che ha costituito il riferimento probatorio sul dato di fatto, emerge che il contratto di cui si parla sarebbe stato concluso successivamente, mentre all’epoca del colloquio risultava formata solo un’offerta piu’ favorevole, che sarebbe stato difficile respingere al fruitore del servizio, malgrado l’esigenza sopraggiunta, cosicche’ il dato di prova offerto verte su un elemento di fatto non rilevante rispetto alle accuse.
2.6. L’eccezione formulata a pag. 179 del ricorso (OMISSIS), inerente alla violazione di cui all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera d) ed e), coinvolge sia la decisione di non assumere le prove contrarie gia’ ammesse, sia quella di non acquisire le ulteriori prove richieste ai sensi dell’articolo 507 c.p.p. sia la decisione della Corte territoriale, in ordine all’ammissione di nuove prove.
Quanto al primo profilo e’ evidente che i dati non acquisiti in primo grado esulano dal concetto di prova nuova o sopravvenuta, quanto alle circostanze che ne costituiscono l’oggetto, cosicche’ l’analisi del giudicante si deve fermare a considerare la validita’ della valutazione svolta dai giudici di primo grado sulla pertinenza delle prove offerte rispetto agli elementi oggetto di indagine.
Si deve condividere, in ordine all’analisi della legittimita’ della decisione di revoca di prove gia’ ammesse, quanto gia’ sottolineato nella sentenza impugnata sulla piena rispondenza al modello legale della modificazione, nel corso del processo, di quanto in un primo tempo valutato sul piano probatorio, posto che la natura accusatoria del processo prevede che il giudice in sede di ammissione delle prove, non conoscendo il campo dell’accertamento, sia tenuto ad ammettere quanto risulta legalmente richiesto, salvo ad operare nel corso del procedimento una scrematura dei dati offerti, in ragione del successivo delinearsi del campo dell’accertamento, secondo quanto disegnato dalle disposizioni di cui all’articolo 493 c.p.p., e articolo 495 c.p.p., comma 4.
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