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Infatti, con particolare riferimento alla mancata valutazione delle deposizioni rese dinanzi al giudice di pace da testimoni oculari dello scontro sulla cui valenza nel procedimento di dira’ in seguito – si dimostra la natura alternativa del percorso ricostruttivo, sul quale si rivendica una specifica motivazione, posto che la pronuncia di primo grado aveva gia’, in maniera non specificamente contestata, dato conto dell’ampia attivita’ di inquinamento delle dichiarazioni assunte al riguardo, individuando sia costanti pressioni presso le forze dell’ordine per ottenere una ricostruzione a se’ favorevole, posta in essere dal (OMISSIS), e da questi realizzata anche con ricorso a forme di accertamento eseguito al di fuori dello schema legale (si veda attivita’ (OMISSIS) fg 56 inerente alla verbalizzazione delle dichiarazioni di (OMISSIS)), sia la realizzazione di forme di pressione diretta, attraverso iniziative di carattere giudiziario, sia con il ricorso alla deposizione di testi inesistenti per loro stessa ammissione, come nel caso di (OMISSIS). Ne discende che la ricostruzione e’ del tutto estranea all’ambito dell’analisi tracciato dalle pronunce di merito e si snoda attraverso il richiamo a testimonianze alternative, che non superano la valutazione delle prove acquisite, aspetto sul quale entrambi i giudici di merito sono pervenuti ad analoga conclusione.
2.1.3. I medesimi rilievi vengono sviluppati nel settimo motivo di ricorso proposto nell’interesse di (OMISSIS), e nel primo motivo formulato nel ricorso nell’interesse di (OMISSIS), atti in cui si censura la mancata acquisizione e considerazione della documentazione offerta in primo grado, ritenuta non rilevante e la condivisione di tale decisione della Corte territoriale.
Anche in questo caso la pertinenza della deduzione va valutata alla luce della ricostruzione contenuta nella sentenza che, a proposito dell’analisi dei rapporti (OMISSIS)- (OMISSIS), e della verifica di un trattamento favorevole, considera due specifici procedimenti sul cui sviluppo si e’ svolta l’istruttoria, in relazione ai quali individua delle decisioni contradittorie del (OMISSIS), sbilanciate in entrambi i casi a favore di (OMISSIS), rispetto al trattamento riconosciuto ai coimputati; in tale contesto ricostruttivo si inserisce l’intervento di (OMISSIS) presso (OMISSIS), di cui e’ stata acquisita la registrazione presso (OMISSIS), per desumere la sussistenza del reato.
Le produzioni offerte, inerenti, a quel che risulta dal ricorso, ad ulteriori attivita’ di (OMISSIS) in danno di (OMISSIS), non attingono gli specifici accertamenti richiamati a fondamento della ricostruzione, cosicche’ non incidono sulla presenza delle anomalie segnalate, e quindi esulano dal concetto di prova contraria, legittimando la valutazione di non pertinenza del dato probatorio offerto.
Ne’ a diverso avviso puo’ pervenirsi seguendo l’impostazione difensiva che assume acquisibile, in assenza di una previa valutazione, qualsiasi documento proveniente dall’imputato, poiche’ e’ rimessa al giudice, in via preliminare, la delimitazione del diritto alla prova, attraverso l’individuazione di quelle manifestamente superflue o irrilevanti (articolo 190 c.p.p., comma 1) disposizione funzionale a garantire la possibilita’ di incanalare l’istruttoria in un ambito non estensibile a campi estranei al nucleo dell’accertamento, in mancanza della quale si produrrebbero inevitabili ricadute sulla funzione stessa dell’accertamento processuale; in tal senso l’argomentazione del primo giudice, letta alla luce delle ricostruzioni contenute in sentenza, condivise dal giudice d’appello, offrono una giustificazione esauriente, e risultano insindacabili in questo grado (Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246585).
Le medesime considerazioni possono ripetersi con riguardo alle censure proposte nell’interesse di (OMISSIS), posto che le memorie offerte contenevano esclusivamente l’illustrazione della documentazione allegata, inerente alla provvisoria esecutorieta’ delle delibere di giunta, aspetto che, per quanto si dira’ in seguito, nell’analisi dei motivi proposti nell’interesse del ricorrente, e’ risultata del tutto irrilevante ne(percorso decisionale seguito.
2.2. In relazione a tutti i capi di accusa la difesa di (OMISSIS) ha contestato la mancanza di correlazione tra accusa e sentenza, derivante dalla modifica degli elementi di fatto contenuti nell’imputazione.
Anche tale profilo risulta manifestamente infondato. Devono ribadirsi in argomento i principi fissati dalla Corte di legittimita’, nella sua piu’ autorevole composizione, (Sez. U, Sentenza n. 16 del 19/06/1996, imp. Di Francesco, Rv. 205619, con successive conformi Sez. 2, Sentenza n. 17565 del 15/03/2017 imp. Beretti, Rv. 269569) che ha stabilito che, per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, nei suoi elementi essenziali, idonea a produrre un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione, da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; con la conseguenza che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel confronto meramente letterale fra contestazione e sentenza perche’, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione deve ritenersi del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso lo sviluppo processuale, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi sull’oggetto dell’imputazione, che puo’ dirsi mutata solo ove si verifichi una trasformazione o sostituzione delle condizioni che rappresentano gli elementi costitutivi dell’addebito, e non gia’ quando il mutamento riguardi profili non essenziali per l’integrazione del reato e sui quali l’imputato abbia avuto modo di difendersi nel corso del processo. Tali principi, gia’ correttamente richiamati nella pronuncia oggetto di impugnazione, risultano aver guidato il giudizio svolto al riguardo.
Invero, nel caso concreto, come specificamente si vedra’ in relazione ai singoli capi di accusa per i quali la censura e’ stata formulata, il mutamento riguarda limitati elementi di fatto; in particolare, quanto al capo A), a fronte di una imputazione che individua (OMISSIS) quale unico tramite della richiesta concussiva, si e’ accertato in sentenza che la condotta e’ poi giunta a consumazione solo attraverso l’intervento di (OMISSIS), che si sarebbe realizzato con l’intermediazione del primo, cosicche’ il dato non solo non risulta mutato nei suoi elementi essenziali, ma ha costituito oggetto di specificazione nel corso del giudizio, e rispetto ad esso risultano acquisite ed espresse specifiche difese dell’accusato, secondo lo schema legale sopra richiamato.
Manifestamente infondata e’ l’eccezione riguardante il capo B), che trova origine nel presupposto che si sia accertata la responsabilita’ per una condotta estranea al capo di imputazione, in quanto riferita ad un diverso arco temporale rispetto a quello contestato.
L’eccezione valorizza il dato che nell’indicazione del capo di accusa si faccia riferimento ad un alloggio ottenuto in godimento nel 2008, laddove nell’indicazione della data di consumazione si considera la condotta risalente al 2007, il che rivela che si contesta anche l’attivita’ illecita dell’anno precedente, cronologia del contestato illecito rispetto alla quale e’ si e’ ampiamente dispiegata la difesa di merito, attraverso deduzioni e offerte di elementi di contrasto a tale ipotesi, riguardanti proprio la realizzazione della condotta piu’ risalente.
Bastera’ osservare che la contestata registrazione (OMISSIS)- (OMISSIS), formata nel luglio 2007 sulla base dei dati cronologici ivi riferiti, non avrebbe ragion d’essere se non rispetto ad una condotta, la richiesta dell’uso di un appartamento nel complesso residenziale, appena formulata e rispetto al suo contenuto si e’ ampiamente dispiegata l’attivita’ difensiva delle parti.
Le circostanze esposte giustificano le conclusioni di infondatezza dello specifico rilievo, sotto entrambi i profili.
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