[….segue pagina antecedente]
Nella situazione di fatto tratteggiata nella sentenza, e non contestata quanto alla fedelta’ della ricostruzione, emerge l’assenza di un procedimento in corso, cosicche’ mancano gli estremi identificativi della condizione procedurale richiamata nell’articolo 195 c.p.p., comma 4 ritenuta essenziale da precedenti della Corte di legittimita’, al fine di circoscrivere la sanzione processuale dell’inutilizzabilita’ (Sez. 6, n. 1764 del 09/10/2012 – dep. 15/01/2013, Naso e altro, Rv. 254180; Sez. 1, n. 27979 del 30/03/2016, Pomatico, Rv. 268333; Sez. 1, Sentenza n. 15760 del 20/01/2017, Capezzera Rv. 269574).
Manifestamente infondata in fatto e’ l’eccezione inerente all’omessa motivazione della revoca dell’ammissione della prova derivante da specifiche registrazioni (fg. 175 ricorso (OMISSIS)), poiche’, contrariamente a quanto dedotto, la Corte d’appello contrasta l’assunto della mancata motivazione, e conclude per la condivisione di quanto espresso sul punto dal Tribunale in argomento; i motivi non vengono contestati nel ricorso, che deduce una carenza argomentativa, smentita da quanto richiamato.
2.1.2. Alle medesime considerazioni deve giungersi con riferimento alle prove che si ritengono non analizzate, inerenti al capo B) dell’imputazione.
Anche in questo caso il ricorrente non segue il percorso ricostruttivo delle sentenze di merito, che fondano le loro conclusioni oltre che su quanto riferito da (OMISSIS), sulle risultanze della registrazione del colloquio tra questi e (OMISSIS). Queste ultime sono state ritenute attendibili non solo per i motivi tecnici piu’ avanti esaminati, ma anche per il loro contenuto, posto che i suoi specifici riferimenti di temporali (quanto alla data di primo contatto con (OMISSIS), ricostruibile con riferimento ai ballottaggi per le elezioni comunali), e ad atti del procedimento a carico di (OMISSIS) – riguardanti le modalita’ di notificazione ed il loro sviluppo temporale – difficilmente conoscibili da persone estranee; l’attendibilita’ delle dichiarazioni desumibili dalla registrazione risulta riscontrata dalla presenza di un diritto di godimento di alloggi della struttura l’estate 2007 da parte della famiglia (OMISSIS), che supera la specifica confutazione delle testimonianze richiamate dalla difesa su singole componenti di tale ricostruzione poiche’ ad essa non si rapportano, evidenziandone, implicitamente l’inattendibilita’.
In via esemplificativa, anticipando quanto verra’ osservato nell’analisi delle specifiche imputazioni, l’esame delle sentenze di merito evidenzia l’irrilevanza, nella ricostruzione complessiva dei fatti, del sollecitato accertamento sulla presenza personale di (OMISSIS) presso il villaggio “(OMISSIS)” nell’estate 2007, posto che, sulla base delle stesse allegazioni difensive, la moglie risulta aver fruito, almeno in parte, del soggiorno, in quanto se ne segnala la corresponsione del corrispettivo, connesso alla presenza di un regolare contratto.
E’ stato seguito lo stesso percorso ricostruttivo quanto al capo C). In entrambe le sentenze di merito in relazione a tale imputazione si richiama la conversazione registrata, ove (OMISSIS) denuncia una situazione diversa da quella che si assume a fondamento delle censure contenute in ricorso, poiche’ entrambi gli interlocutori fanno riferimento alla possibilita’ di superamento del problema insorto richiamando un contratto ancora da perfezionare, cosicche’, rispetto a tali emergenze, risulta evidenza la mancanza di contrasti con le risultanze documentali offerte dalla difesa sulla collocazione temporale della conclusione del contratto per la vigilanza del complesso; analogamente irrilevanti risultano le testimonianze a confutazione dell’individuazione della causa del contrasto di (OMISSIS) con (OMISSIS), a fronte di conversazioni che evidenziano la natura non volontaria della decisione sollecitata al (OMISSIS).
Anche su tale profilo, in luogo che seguire la ricostruzione posta a base della decisione, per escluderne la correttezza, si oppone la mancata illustrazione della validita’ di percorsi alternativi, la cui irrilevanza per superare la decisione avversata e’ evidenziata proprio dalla natura alternativa della prospettazione, e non dall’incompatibilita’ della risultanza, che deve invece caratterizzare la prova contraria.
Il limite richiamato risulta ancora piu’ evidente con riguardo alla chiave di lettura offerta dalla difesa sul capo G), ove – senza considerare il contenuto delle registrazioni tra presenti e delle intercettazioni telefoniche valorizzate in sentenza a conferma dei contatti (OMISSIS)- (OMISSIS), l’anomalia amministrativa del contributo riconosciuto di fatto a quest’ultimo, e del procedimento che ha condotto alla formazione, a cura del primo, della denuncia in danno di (OMISSIS) – si deduce la mancata considerazione delle testimonianze acquisite su aspetti inerenti ai rapporti tra le parti, l’attivita’ amministrativa del comune di (OMISSIS), la legittimita’ della struttura presso cui la famiglia (OMISSIS) esercitava la gestione del bar, elementi tutti che, per la loro genericita’, non sono in grado di superare neppure le risultanze delle intercettazioni (OMISSIS)- (OMISSIS) e gli accertamenti conseguenti, malgrado la loro natura dirimente al fine di tratteggiare la correlazione con i fatti oggetto di contestazione. Anche in questo caso quindi, si rivendica non l’analisi di prove contrarie, ma di singole risultanze alternative ed autonome rispetto a quanto ritenuto rilevante nella pronuncia di primo grado e richiamato in quella d’appello a sostegno della conferma delle valutazioni di merito.
Sotto tale profilo risultano inconferenti le conversazioni, richiamate nel ricorso – riferite al merito della vicenda – dalle quali si assume poter desumere lo svolgimento di una opposta attivita’ di pressione da parte di (OMISSIS), con relativa promessa di vantaggi, poiche’, anche la loro capacita’ dimostrativa attiene a diversa circostanza, non alla negazione di quanto emerge dai dati valutati: anche al riguardo viene denunciata la mancata confutazione di percorsi ricostruttivi autonomi, dimostrativi al piu’ di una pari capacita’ di pressione ascrivibile alle due parti in contesta, non l’inattendibilita’ dei dati posti a base della decisione, a cui non si rapportano le prove che si assumono ingiustamente ignorate.
L’infondatezza del rilievo assume maggiore evidenza con riferimento alla deduzione difensiva, inerente alla mancata valutazione dei testi a discarico sulla ricostruzione degli accadimenti di cui ai capi 1) e 2).
[…segue pagina successiva]
Leave a Reply