Trasferimento d’azienda e successione nei contratti non aventi carattere personale
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Trasferimento d’azienda e successione nei contratti non aventi carattere personale

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|17 aprile 2024| n. 10487.

Nel caso di trasferimento di azienda la regola di cui all’art. 2558 cod. civ. dell’automatico subentro del cessionario in tutti i rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive non aventi carattere personale si applica soltanto ai cosiddetti “contratti di azienda” (aventi ad oggetto il godimento di beni aziendali non appartenenti all’imprenditore e da lui acquisiti per lo svolgimento dell’attività imprenditoriale) e ai cosiddetti “contratti di impresa” (non aventi ad oggetto diretto beni aziendali, ma attinenti alla organizzazione dell’impresa stessa, come i contratti di somministrazione con i fornitori, i contratti di assicurazione, i contratti di appalto e simili), sempreché non siano soggetti a specifica diversa disciplina, come i contratti di lavoro, di consorzio e di edizione, rispettivamente regolati dagli artt. 2112 cod. civ., 2610 cod. civ. e 132 della legge 22 aprile 1941, n. 633.

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Divisione di beni comuni e cose non soggette a divisione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|11 aprile 2024| n. 9911.

In tema di divisione di beni comuni, gli articoli 1119 e 1112 del Cc hanno una "ratio" diversa e forniscono differenti tutele: il primo contempla una forma di protezione rafforzata dei diritti dei condomini, in omaggio al minor "favor" del legislatore per la divisione condominiale e, conseguentemente, contiene la prescrizione dell'unanimità e la tutela del mero comodo godimento del bene, in relazione alle parti di proprietà esclusiva; il secondo costituisce un'eccezione alla regola generale della divisione della comunione disposta dall'articolo 1111 del Cc, tutela la destinazione d'uso del bene e, per questo, ammette che la divisione sia richiedibile anche da uno solo dei comproprietari, con la sola subordinazione della stessa alla valutazione giudiziale che il bene, anche se diviso, manterrà l'idoneità all'uso cui è stato destinato.

Il contratto di cessione di credito ha natura consensuale
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Il contratto di cessione di credito ha natura consensuale

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|11 aprile 2024| n. 9810.

Per un verso, il contratto di cessione di credito ha natura consensuale e, perciò, il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'articolo 1264 del Cc. Questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante.

L’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere un contratto, è applicabile  in ogni ipotesi da cui sorga l’obbligazione di prestare il consenso 
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L’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere un contratto, è applicabile  in ogni ipotesi da cui sorga l’obbligazione di prestare il consenso 

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|12 aprile 2024| n. 10010.

Il rimedio previsto, ex art. 2932 c.c., al fine di ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto, è applicabile non solo nei casi di contratto preliminare non seguito dal definitivo, ma anche in ogni altra ipotesi da cui sorga l'obbligazione di prestare il consenso per il trasferimento o la costituzione di un diritto.

La violazione del dovere di fedeltà da parte del coniuge ed il risarcimento dei danni
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La violazione del dovere di fedeltà da parte del coniuge ed il risarcimento dei danni

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|12 aprile 2024| n. 9934.

La violazione del dovere di fedeltà da parte del coniuge può avere conseguenze di risarcimento dei danni se e nella misura in cui uno dei coniugi ne abbia riportato danni alla dignità personale ovvero un pregiudizio per la salute. Tale circostanza non ricorre in una coppia in cui entrambi i coniugi prima del matrimonio abbiano violato il summenzionato dovere e fossero pieni di dubbi circa la loro union, portando avanti entrambi relazioni extraconiugali anche successivamente.

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L’opposizione allo stato passivo ha natura di procedimento contenzioso a cognizione piena

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|15 aprile 2024| n. 10047.

In tema di fallimento, l'opposizione allo stato passivo ha natura di procedimento contenzioso a cognizione piena, assimilabile all'appello, e non di volontaria giurisdizione, di talché alle relative spese di lite si applicano i parametri forensi dei giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale.

Esercizio del potere di riduzione della penale ed il momento dell’interesse 
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Esercizio del potere di riduzione della penale ed il momento dell’interesse 

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|12 aprile 2024| n. 10014.

Ai fini dell’esercizio del potere di riduzione della penale, il giudice non deve valutare l’interesse del creditore con esclusivo riguardo al momento della stipulazione della clausola – come sembra indicare l’art. 1384 cod. civ., riferendosi all’interesse che il creditore “aveva” all’adempimento – ma tale interesse deve valutare anche con riguardo al momento in cui la prestazione è stata tardivamente eseguita o è rimasta definitivamente ineseguita, poiché anche nella fase attuativa del rapporto trovano applicazione i principi di solidarietà, correttezza e buona fede, di cui agli artt. 2 Cost., 1175 e 1375 cod. civ., conformativi dell’istituto della riduzione equitativa, dovendosi intendere, quindi, che la lettera dell’art. 1384 cod. civ., impiegando il verbo “avere” all’imperfetto, si riferisca soltanto all’identificazione dell’interesse del creditore, senza impedire che la valutazione di manifesta eccessività della penale tenga conto delle circostanze manifestatesi durante lo svolgimento del rapporto.

In mantenimento del rapporto dei nipoti con gli ascendenti
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In mantenimento del rapporto dei nipoti con gli ascendenti

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|16 aprile 2024| n. 10250.

In mantenimento del rapporto dei nipoti con gli ascendenti può essere disposto dal Giudice solo quando sia accertato un preciso vantaggio per i minori derivante dalla partecipazione dei nonni al progetto educativo, formativo e di crescita, senza imporre rapporti contro la volontà dei nipoti e non essendo sufficiente la mera assenza di questioni pregiudizievoli.

La controversia avente ad oggetto il diritto alla liquidazione della quota del socio receduto
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La controversia avente ad oggetto il diritto alla liquidazione della quota del socio receduto

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|16 aprile 2024| n. 10325.

La controversia avente ad oggetto il diritto alla liquidazione della quota del socio receduto, a seguito della trasformazione della società, non essendo ancorata al rapporto societario o alle partecipazioni sociali, ma ad un mero diritto di credito, non rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa, poiché il recesso è un atto unilaterale recettizio che, una volta comunicato, determina la perdita dello status socii e del diritto agli utili, a prescindere dalla liquidazione della quota che non ne costituisce una condizione sospensiva ma una conseguenza stabilita dalla legge.

La differenza esistente tra il contratto di affitto agrario e quello cosiddetto di vendita delle erbe
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La differenza esistente tra il contratto di affitto agrario e quello cosiddetto di vendita delle erbe

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|10 aprile 2024| n. 9725.

La differenza esistente tra il contratto di affitto agrario e quello cosiddetto di vendita delle erbe (o pascipascolo) è data dal fatto che, mentre l'affitto è caratterizzato dalla gestione produttiva del fondo da parte dell'affittuario, il contratto di vendita delle erbe consiste nell'apprensione di queste, rimanendo l'utilizzazione del fondo soltanto un mezzo per conseguire quel fine. Ed è sempre necessario, perché possa configurarsi un contratto di affitto agrario, che vi sia un'attività di "coltivazione" del fondo stesso, cioè idonea, quanto meno, a stimolare la produzione di erba, circostanza questa essenziale perché si abbia "coltivazione".