La Corte di Cassazione, Sezione Civile, con Sentenza n. 5841 del 5 marzo 2025, ha stabilito che il contratto di mutuo si perfeziona, e l'obbligo di restituzione per il mutuatario sorge, nel momento in cui la somma mutuata viene posta nella disponibilità giuridica del mutuatario, anche se non consegnata fisicamente, ad esempio tramite accredito su conto corrente. Non rileva in contrario il fatto che le somme siano immediatamente utilizzate per saldare precedenti debiti con la stessa banca mutuante, poiché tale destinazione è frutto di atti dispositivi distinti dal contratto. Anche in questi casi di "mutuo solutorio", se sussistono i requisiti dell'articolo 474 del codice di procedura civile, il contratto di mutuo costituisce un valido titolo esecutivo.
Author: D'Isa (Renato D'Isa)
Udienza cartolare memoria irrituale violazione difesa
La Corte di Cassazione, Sezione Civile, con Ordinanza n. 5721 del 4 marzo 2025, ha stabilito che nell'ambito dell'udienza di discussione "cartolare" (disciplinata dall'art. 221, comma 4, del D.L. n. 34 del 2020, convertito con modificazioni nella L. n. 77 del 2020), se il giudice procede alla decisione della causa nel merito nonostante il deposito irrituale di una memoria diversa dalle note scritte previste, e omette di pronunciarsi sulla richiesta della controparte di un termine per note difensive in replica, si verifica una indebita compressione del diritto di difesa, che configura una violazione del contraddittorio. Questo principio è stato affermato in relazione a un giudizio d'appello in materia locatizia, dove una delle parti aveva depositato una memoria non autorizzata oltre le note scritte.
Perizia stragiudiziale: solo indizio, non prova
La Corte di Cassazione, Sezione Civile, con Ordinanza n. 5667 del 4 marzo 2025, ha stabilito che una perizia stragiudiziale non costituisce una prova, neppure per i fatti che il consulente afferma di aver accertato. Essa ha valore solo di indizio, alla stregua di qualsiasi documento proveniente da un terzo. Di conseguenza, la sua valutazione è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, il quale non ha alcun obbligo di considerarla ai fini della decisione.
Appalto incompleto: inadempimento no garanzia vizi
La Corte di Cassazione, Sezione Civile, con Sentenza n. 5771 del 4 marzo 2025, ha chiarito che se un appaltatore non completa l'opera commissionata, violando così l'obbligazione assunta, si applica la disciplina generale dell'inadempimento contrattuale (articoli 1453 e 1455 del Codice Civile). La speciale garanzia per vizi e difformità prevista dagli articoli 1667 e 1668 del Codice Civile, infatti, si riferisce alla diversa situazione in cui l'opera è stata portata a termine, anche se con difetti. Nel caso specifico, la Suprema Corte ha cassato la sentenza che aveva erroneamente applicato i termini di denuncia dei vizi dell'articolo 1667 c.c. a un immobile i cui lavori di ristrutturazione non erano stati completati.
Equità richiede parametri motivati, no arbitrarietà
La Corte di Cassazione, Sezione Civile, con Ordinanza n. 5669 del 4 marzo 2025, ha ribadito che il giudizio equitativo non può essere una decisione arbitraria che esime il giudice dal dovere di fornire una motivazione esaustiva sui parametri utilizzati. Questi parametri costituiscono la necessaria struttura di legittimità della decisione e devono essere criteri valutativi verificabili, logicamente apprezzabili, ragionevoli e pertinenti al tema della decisione. Nel caso specifico, la Suprema Corte ha confermato la riforma di una sentenza del giudice di pace, pronunciata secondo equità, a causa della natura apparente della motivazione adottata.
Amministratore: eccesso potere, contratto non nullo
La Corte di Cassazione, Sezione Civile, con Ordinanza n. 5647 del 3 marzo 2025, ha chiarito che un contratto stipulato dall'amministratore di una società che eccede i poteri di rappresentanza stabiliti nell'atto costitutivo e nello statuto non è nullo. L'articolo 2384, comma 2, del Codice Civile (nella sua formulazione applicabile al caso) prevede infatti l'inopponibilità di tali limitazioni ai terzi, a meno che questi non abbiano agito intenzionalmente a danno della società. Questo implica che la violazione della disposizione non può essere invocata dal terzo contraente. Nel caso specifico, la Suprema Corte ha confermato la sentenza impugnata, statuendo che un appaltatore non poteva far valere l'eccedenza di un amministratore rispetto all'importo massimo stabilito da una delibera del consiglio di amministrazione.
Immissioni illecite: azione reale e risarcimento
La Corte di Cassazione, Sezione Civile, con Ordinanza n. 5637 del 3 marzo 2025, ha chiarito che l'azione intrapresa dal proprietario di un fondo danneggiato, di natura reale, per accertare l'illegittimità delle immissioni e richiederne l'eliminazione tramite modifiche strutturali, deve essere indirizzata al proprietario del fondo da cui provengono le immissioni. Tale azione può essere cumulata con una domanda di risarcimento del danno personale (responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c.), proponibile anche contro un convenuto diverso.
Atto via posta: deposito irrituale, non nullo
La Corte di Cassazione, Sezione Civile, con Sentenza n. 5644 del 3 marzo 2025, ha stabilito che l'invio tramite posta di un atto processuale alla cancelleria (nel caso specifico, la costituzione in giudizio per opposizione a decreto ingiuntivo) costituisce un deposito irrituale, in quanto non contemplato dalla legge. Tuttavia, poiché questa è un'attività materiale senza un requisito volitivo autonomo, che può essere svolta anche da un "nuncius" (cioè un incaricato), tale modalità può comunque raggiungere il suo scopo. Di conseguenza, il vizio viene sanato ai sensi dell'articolo 156, comma 3, del codice di procedura civile, con decorrenza dalla data di ricezione dell'atto da parte del cancelliere, e non dalla data di spedizione.
Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi
La Corte di Cassazione, Sezione Civile, con l'Ordinanza n. 5580 del 3 marzo 2025, ha chiarito un aspetto del procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ai sensi dell'Articolo 380-bis del Codice di Procedura Civile.
La pronuncia stabilisce che, qualora la proposta di decisione accelerata riguardi l'improcedibilità del ricorso per il mancato deposito della certificazione di conformità del provvedimento impugnato, e l'intimato non si sia costituito con controricorso, il ricorrente ha la facoltà di presentare istanza per la decisione della causa e, contestualmente, depositare la certificazione mancante.
In tale contesto, la proposta del giudice ha l'effetto di sollecitare il contraddittorio sulla presenza di vizi formali del processo che sono ancora sanabili. Tuttavia, una volta fissata l'udienza camerale e intervenuta la sanatoria del vizio, non è più applicabile l'ultima proposizione del comma 3 dell'Articolo 380-bis c.p.c., poiché il giudizio non viene più definito in conformità alla proposta originaria di improcedibilità.





