La Corte di Cassazione, con la sentenza civile n. 7128 del 17 marzo 2025, si è pronunciata in merito alla nuova ipotesi di revocazione introdotta dall'articolo 391-quater del Codice di Procedura Civile (c.p.c.), che prevede la possibilità di revocare una decisione passata in giudicato qualora il suo contenuto sia stato dichiarato contrario alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) o a uno dei suoi Protocolli.
La sentenza chiarisce i presupposti fondamentali per l'applicazione di tale revocazione. In particolare, è necessario che la decisione nazionale passata in giudicato abbia causato un pregiudizio che si traduca nella negazione o nel tardivo riconoscimento di uno status personale al quale si ha diritto, oppure nell'illegittima attribuzione di uno status personale che si nega di possedere.
Inoltre, la Corte sottolinea che l'equa indennità eventualmente concessa dalla Corte europea ai sensi dell'articolo 41 della CEDU non deve essere idonea a compensare le conseguenze della violazione. Questo significa che la revocazione non è configurabile quando la domanda originaria nel giudizio definito con la sentenza passata in giudicato aveva ad oggetto una tutela meramente risarcitoria o, comunque, per equivalente. Tale principio vale anche se il diritto oggetto della sentenza è un diritto fondamentale della persona, ma non un diritto di stato.
In sintesi, la revocazione per contrarietà alla CEDU mira a tutelare situazioni di status personale che non possono essere adeguatamente compensate da un mero risarcimento economico.




