L'Ordinanza civile n. 8837 della Corte di Cassazione, del 3 aprile 2025, si è pronunciata sugli effetti dell'eccezione di prescrizione nell'ambito delle obbligazioni solidali.
La Suprema Corte ha stabilito che quando la prescrizione viene eccepita da uno dei coobbligati in solido, tale eccezione ha un effetto estintivo sul rapporto obbligatorio anche nei confronti degli altri coobbligati. Questo accade ogni volta che dalla mancata estinzione generalizzata dell'obbligazione possano derivare effetti pregiudizievoli per il soggetto eccipiente.
Tale principio trova un'eccezione in due casi: se il coobbligato non eccipiente ha rinunciato espressamente a far valere la prescrizione, oppure se, dopo essersi costituito in giudizio, ha omesso di eccepire a sua volta la prescrizione.
Nel caso specifico esaminato, la Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la correttezza della sentenza precedente. Quest'ultima aveva esteso gli effetti dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'assicuratore della responsabilità civile automobilistica agli eredi dei coobbligati in solido, con la sola eccezione di uno di essi che, pur costituitosi in giudizio, non aveva sollevato alcuna eccezione in tal senso.
In sintesi, l'ordinanza rafforza il principio per cui l'eccezione di prescrizione, se fatta valere da un condebitore solidale, può estendere i suoi benefici anche agli altri, a meno che questi non manifestino una chiara volontà contraria.





