La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 2612 del 4 febbraio 2025, ha ribadito che la violenza morale, anche se non esplicita, deve mirare a estorcere il consenso per l'annullamento di un atto.
La Suprema Corte ha chiarito che la violenza morale può manifestarsi in forme diverse e non definite, anche in modo non esplicito, indeterminato o indiretto. Tuttavia, per essere rilevante ai fini dell'annullamento di un atto, è un requisito imprescindibile che la minaccia sia specificamente diretta a estorcere il consenso per l'atto di cui si chiede l'annullamento.
La valutazione della sussistenza di una minaccia di un male ingiusto e del rapporto di causalità tra questa minaccia e il compimento dell'atto impugnato, è un accertamento di fatto che rientra nella competenza esclusiva del giudice di merito. La sua decisione non è censurabile in sede di legittimità, a condizione che sia adeguatamente motivata.
Nel caso specifico, la Cassazione ha osservato che la Corte d'appello aveva esplicitato le ragioni per cui aveva ritenuto non soddisfatto l'onere probatorio relativo alla sussistenza della violenza morale. Tra le motivazioni, il fatto che la sentenza penale si fosse conclusa con l'estinzione del reato per prescrizione, l'assenza di rilievo in sede civile delle dichiarazioni delle parti lese (che agivano come attori), la mancata allegazione delle modalità con cui si sarebbe estrinsecata la violenza e del male ingiusto e notevole, e l'inidoneità della prova orale articolata dagli attori. La Suprema Corte ha ritenuto che non vi fosse alcuna violazione del "minimo costituzionale" della motivazione, qualificando la censura avverso la motivazione come un'inammissibile richiesta di rivalutazione del merito.




