Corte di Cassazione, sezione II civile, sentenza 30 novembre 2016, n. 24432

In tema di condominio negli edifici, l’art. 1138, comma 4, c.c., pur dichiarando espressamente non derogabile dal regolamento la disposizione dell’art. 1129 c.c., la quale attribuisce all’assemblea la nomina dell’amministratore e stabilisce la durata dell’incarico, non preclude, però, che il regolamento condominiale possa stabilire che la scelta dell’assemblea debba cadere su soggetti (persone fisiche o persone giuridiche) che presentino determinare caratteristiche, requisiti o titoli professionali.

Suprema Corte di Cassazione

sezione II civile

sentenza 30 novembre 2016, n. 24432

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15234-2012 proposto da:

CONDOMINIO VIA (OMISSIS) – (OMISSIS) – IN PERSONA DELL’AMM.RE E LEGALE RAPP.TE P.T., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1529/2011 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 24/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/10/2016 dal Consigliere Dott. LOMBARDO LUIGI GIOVANNI;

udito l’Avvocato (OMISSIS) difensore della controricorrente che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO LUCIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. – In accoglimento del gravame proposto da (OMISSIS) avverso la sentenza del Tribunale di Torino, la locale Corte di Appello dichiaro’ cessata la materia del contendere in ordine alla legittimita’ della deliberazione dell’assemblea del condominio di via (OMISSIS) -impugnata dalla predetta – con la quale la societa’ (OMISSIS) s.a.s. era stata nominata amministratore del detto condominio e, a seguito di accertamento della soccombenza virtuale, condanno’ il condominio convenuto a rifondere all’attrice le spese dei due gradi del giudizio.

2. – Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il condominio di via (OMISSIS) sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso (OMISSIS).

Il ricorrente ha depositato memoria ex articolo 378 c.p.c..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Preliminarmente va rigettata l’eccezione con la quale la resistente ha dedotto l’inammissibilita’ del ricorso per difetto di interesse.

Invero, seppure sia cessata la materia del contendere nel merito della causa, sussiste l’interesse del condomino a proporre ricorso avverso la sentenza di appello che ha accertato la soccombenza virtuale in ragione della condanna alle spese che ne e’ conseguita.

2. – Sempre in via preliminare, va anche rigettata l’eccezione con la quale l’intimata ha chiesto dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso e dei relativi motivi in ragione della loro genericita’ e non autosufficienza. Il ricorso, invero, contiene un’esposizione dei motivi e dei fatti di causa sufficientemente puntuale e completa, sicche’ complessivamente risponde in modo idoneo al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.

3. – Superate le eccezioni di inammissibilita’ del ricorso, puo’ passarsi all’esame dei motivi.

3.1. – Col primo e col secondo motivo di ricorso, che possono trattarsi unitariamente, si deduce la violazione e la falsa applicazione degli articoli 1129, 1105 e 1138 c.c., articoli 3, 41 e 42 Cost., e 85 Trattato istitutivo CEE, per avere la Corte di Appello ritenuto che il regolamento del condominio – nel prevedere all’articolo 27, comma 4, che “l’amministratore dovra’ essere un libero professionista iscritto al rispettivo albo e/o associazione, ordine o collegio di appartenenza” – potesse derogare alle norme di legge che regolano la nomina dell’amministratore, vietando che tale nomina fosse conferita ad una societa’ di persone; si lamenta anche che la Corte territoriale abbia interpretato il regolamento condominiale nel senso che vietasse la nomina ad amministratore di una societa’ di persone e che comunque – ferma tale interpretazione – non abbia ritenuto nullo il regolamento condominiale sul punto.

Le censure sono infondate.

Non sussiste alcuna violazione di legge nella previsione del regolamento condominiale che stabilisca le caratteristiche, i requisiti e i titoli che deve avere l’amministratore del condominio.

Invero, in tema di condominio negli edifici, l’articolo 1138 c.c., comma 4, pur dichiarando espressamente non derogabile dal regolamento (tra le altre) la disposizione dell’articolo 1129 c.c., la quale attribuisce all’assemblea la nomina dell’amministratore e stabilisce la durata dell’incarico (Sez. 2, Sentenza n. 13011 del 24/05/2013, Rv. 626458), non preclude pero’ che il regolamento condominiale possa stabilire che la scelta dell’assemblea debba cadere su soggetti (persone fisiche o persone giuridiche) che presentino determinare caratteristiche, requisiti o titoli professionali.

Esente da vizi e’ l’interpretazione del regolamento condominiale sul punto.

3.3. – Col terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa applicazione degli articoli 1362 e segg. c.c., per non avere la Corte di Appello considerato che la societa’ (OMISSIS) s.a.s era composta da professionisti (un ragioniere, un architetto, un perito industriale), come tale perfettamente equiparabile alle persone fisiche.

Anche questa censura e’ infondata, non potendosi equiparare il conferimento dell’incarico di amministratore ad una societa’ (sia pure di persone) col conferimento dell’incarico ad una persona fisica.

4. – Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 1.200,00 (milleduecento), di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge

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