Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 30 novembre 2016, n. 24407

L’omessa notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto successivamente notificato. La nullità può essere fatta valere dal contribuenti confronti dell’ente impositore e non già del concessionario non sussistendo un’ipotesi di litisconsorzio necessario

Suprema Corte di Cassazione

sezione tributaria

sentenza 30 novembre 2016, n. 24407

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BOTTA Raffaele – Presidente
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere
Dott. MELONI Marina – Consigliere
Dott. SABATO Raffaele – Consigliere
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14428-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato (OMISSIS) giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 241/2011 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di CATANIA, depositata il 21/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/11/2016 dal Consigliere Dott. DE MASI ORONZO;

udito per il ricorrente l’Avvocato (OMISSIS) che si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE SERGIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

(OMISSIS) impugnava diverse cartelle di pagamento, per Irpef ed Ilor, relativamente agli anni di imposta dal 1990 al 2003, innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Catania, che accoglieva il ricorso sul rilievo che non v’era prova che gli atti che avevano dato origine dell’iscrizione a ruolo era stati ritualmente notificati al contribuente con conseguente decadenza della Amministrazione finanziaria dalla potesta’ impositiva.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, che rigettava il gravame, con sentenza pronunciata il 7/7/2011 e depositata il 21/7/2011, osservando che l’onere di avvenuta notifica delle cartelle di pagamento non risultava essere stato adempiuto neppure in sede di giudizio di appello.

Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati con memoria ex articolo 378 c.p.c., cui resiste il contribuente con controricorso.

Il Collegio ha disposto, come da decreto del Primo Presidente in data 14/9/2016, che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

RITENUTO IN DIRITTO

Con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’articolo 112 c.p.c., nullita’ della sentenza impugnata per omessa pronuncia giacche’ la CTR non ha preso in esame la eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata in primo grado, e riproposta in appello, appartenendo ad altro soggetto, segnatamente, il Concessionario, la responsabilita’ per l’attivita’ di notificazione degli atti impugnati e, piu’ in generale, dell’intera riscossione.

Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, giacche’ la CTR non ha considerato che la mancata partecipazione al giudizio del Concessionario, il quale avrebbe potuto fornire la dimostrazione della eseguita notificazione delle cartelle di pagamento, trattandosi di atto suo proprio, ha di fatto limitato i diritti di difesa dell’Agenzia delle Entrate. Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 10, giacche’ il giudice di appello non ha individuato l’esatto contraddittore del contribuente nel Concessionario del servizio di riscossione discutendosi di vizi propri delle cartelle di pagamento.

I suesposti motivi, che possono essere scrutinati congiuntamente attesa l’omogeneita’ delle censure, sono infondati.

La CTR ha evidenziato, nella impugnata sentenza, che “l’operato del Concessionario della riscossione si ripercuote sull’Ente impositore e, nel caso di specie, lo fa decadere dal suo diritto”, con cio’ facendo corretta applicazione del principio di diritto, espresso da questa Corte nella sua piu’ autorevole composizione, secondo cui, “atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria e’ assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l’omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullita’ dell’atto consequenziale notificato. Poiche’ tale nullita’ puo’ essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 19, comma 3, di impugnare solo l’atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall’omessa notifica dell’atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell’ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest’ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spettera’ al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovra’ verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullita’ dell’atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovra’ riguardare l’esistenza, o no, di tale pretesa” (Cass. Sez. Un. n. 5791/2008; Sez. Un. n. 16412/2007).

In entrambi i casi, tuttavia, la legittimazione passiva spetta all’ente titolare del credito tributario e non gia’ al concessionario, al quale, se fatto destinatario dell’impugnazione, incombe l’onere di chiamare in giudizio il predetto ente, se non vuole rispondere dell’esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio, in quanto non e’ configurabile nella specie un litisconsorzio necessario (Cass. n. 15310/2009).

Va, pertanto, rilevato che la CTR ha correttamente ritenuto che l’Amministrazione finanziaria fosse legittimata passivamente e, del resto, i vizi riconosciuti in relazione alla pretesa tributaria erano afferenti non soltanto al procedimento notificatorio della cartella ma alla stessa sussistenza (decadenza) della pretesa tributaria.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 4.000,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie

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