Corte di Cassazione, sezione II civile, sentenza 30 novembre 2016, n. 24437

Il giudice d’appello il quale rileva che l’appellante ha depositato una copia incompleta della sentenza impugnata, se non può decidere in base al complesso dei documenti disponibili, non deve immediatamente dichiarare l’improcedibilità dell’appello in quanto tale statuizione, di carattere sanzionatorio, presuppone un comportamento colpevole della parte, cioè una condotta a essa imputabile sotto il profilo dell’inerzia o imprudenza, sicché deve assegnare all’appellante stesso un termine per provvedere al deposito di una copia completa della decisione oggetto di gravame, potendosi poi solo in caso di inottemperanza a tale invito pervenire alla suddetta declaratoria di tipo sanzionatorio

Suprema Corte di Cassazione

sezione II civile

sentenza 30 novembre 2016, n. 24437

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente
Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere
Dott. ABETE Luigi – Consigliere
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18871-2011 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 1323/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 20/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/10/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’avvocato (OMISSIS) convenne davanti al Tribunale di Napoli (OMISSIS) per sentirla condannare al pagamento della somma di Euro 12.186,48, quale compenso per l’attivita’ svolta in favore di quella in adempimento dell’incarico professionale conferitole il 1 luglio 2000 al fine di ottenere il riconoscimento della qualita’ di invalida civile e dei relativi benefici economici. Tale attivita’ era consistita nella relativa richiesta nei confronti della ASL NA (OMISSIS), nella diffida all’Assessorato alla Sanita’ della Regione Campania, nel ricorso al competente Ministero avverso il provvedimento della Commissione medica e, infine, nella domanda rivolta al Tribunale di Napoli per il riconoscimento dell’invalidita’ e del diritto alla pensione, procedimento concluso con sentenza che aveva accolto la domanda attrice. Di seguito, esponeva l’avvocato (OMISSIS) di aver intrapreso procedimento esecutivo nei confronti dell’INPS, concluso con ordinanza di assegnazione. A fonte di tali attivita’, la (OMISSIS) non aveva versato alcun anticipo. Si costituiva in giudizio la convenuta (OMISSIS), contestando la domanda e chiedendone il rigetto. Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 4 luglio 2007, condannava la convenuta al pagamento della somma di Euro 3.430,75 oltre interessi.

Avverso tale sentenza proponeva appello (OMISSIS), criticando l’errata pronunzia in ordine alle rilevate negligenze professionali dell’avvocato (OMISSIS), evidenziando come non fosse stato proposto appello avverso la sentenza del giudice del lavoro, che aveva liquidato le spese in danno del convenuto soccombente INPS, ne’ fosse stata depositata in quel giudizio la nota spese, e deducendo la violazione dell’obbligo deontologico, da parte dell’appellata, di informazione della sua rappresentata circa lo svolgimento del mandato conferitole; criticava altresi’ la mancata decurtazione, dalla somma riconosciuta all’attrice, degli importi liquidati in suo favore, quale distrattaria, dal giudice del lavoro. Si costituiva in giudizio l’appellata, che contestava l’impugnazione e proponeva appello incidentale per il riconoscimento delle somme decurtate dal Tribunale per la difesa conclusionale ed il deposito della nota spese. La CORTE D’APPELLO di NAPOLI, con sentenza n. 1323/2011 del 20 aprile 2011, dichiarava improcedibile l’appello principale, avendo l’appellante prodotto una copia della sentenza impugnata del Tribunale di Napoli mancante delle pagine numero 3 e 4, nonche’ inammissibile l’appello incidentale, in quanto tardivamente proposto.

La Corte napoletana osservava, a fondamento della statuizione di improcedibilita’ dell’appello, che il contenuto delle pagine mancanti non fosse altrimenti desumibile dagli atti difensivi, e che era percio’ impossibile ricostruire appieno il compiuto ragionamento fatto dal primo giudice per pervenire alla decisione impugnata. Si trattava evidentemente di pagine relative alla motivazione della sentenza, come desumibile dall’inizio della pagina 5 presente sulla copia prodotta. Aggiungevano i giudici dell’appello che nella copia della sentenza depositata non vi fosse alcun cenno alla mancata allegazione della nota spese da parte dell’avvocato (OMISSIS) nel giudizio in cui aveva difeso gli interessi della (OMISSIS), nonostante che la relativa eccezione fosse stata sollevata dalla convenuta nella sua comparsa di costituzione in primo grado e fosse infatti poi oggetto di uno specifico motivo di gravarne. Cio’ lasciava presumere che su tale eccezione il Tribunale si fosse pronunciato nelle pagine mancanti.

Avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I due motivi di ricorso deducono la violazione, rispettivamente, degli articoli 347 e 348 c.p.c. Si espone la violazione della prima norma, in quanto la costituzione dell’appellante era stata rispettosa delle formalita’ ivi previste, aggiungendosi che il fatto che la copia depositata della sentenza appellata fosse mancante delle pagine 3 e 4 dovesse imputarsi soltanto alla cancelleria cui quella copia era stata richiesta. In ogni caso, si spiega che la copia prodotta della sentenza presentasse gli elementi essenziali, e che il contenuto mancante fosse desumibile dall’atto di appello, oltre che dagli scritti di controparte. La decisione della Corte di Napoli avrebbe quindi violato l’articolo 348 c.p.c. ed il sotteso principio di tassativita’ delle cause di improcedibilita’, a tanto non potendo portare la mancanza di due pagine della sentenza impugnata, la quale al piu’ poteva essere motivo di inammissibilita’ del gravame, se il contenuto della pronuncia impugnata non fosse altrimenti desumibile. Si aggiunge dalla ricorrente che la pagina 3 mancante nella copia della sentenza prodotta dall’appellante contenesse in gran parte l’indicazione delle eccezioni della (OMISSIS) inserite nella comparsa di risposta di primo grado, tutte comunque ricostruibili dagli atti di parte allegati. Mentre la pagina 4 mancante disattendeva l’eccezione di improcedibilita’ della domanda per violazione dell’articolo 165 c.p.c., ribadiva la non vincolativita’ nei rapporti tra le parti della liquidazione delle spese processuali fatta dal Tribunale di Napoli in danno del soccombente INPS, negava legittimazione all’avvocato (OMISSIS) ad impugnare la sentenza della causa di invalidita’ quanto alla misura delle spese liquidate, senza far cenno alla questione della nota spese.

I due motivi di ricorso, il cui esame congiunto e’ imposto dalla loro intima connessione, sono fondati, per quanto di seguito esposto.

La Corte di Napoli ha argomentato che le era preclusa la possibilita’ di pronunciare nel merito del gravame in ragione della mancata produzione integrale della copia della sentenza impugnata, non potendo essa disporre di elementi sufficienti ad esprimere la sua decisione. La sentenza della Corte di merito ha spiegato le ragioni per cui era indispensabile la lettura delle pagine mancanti delle sentenza gravata, non avendone altrimenti comprensione alla luce dei motivi di appello e delle difese dell’altra parte.

Ora, e’ vero che l’articolo 347 c.p.c., comma 2 non prevede eccezioni alla regola che il deposito di copia (completa) della sentenza appellata vada effettuato dalla parte appellante mediante inserimento nel proprio fascicolo; cio’, peraltro, non deve necessariamente avvenire all’atto della costituzione dell’appellante, ne’ entro la prima udienza, essendo comunque sufficiente che sia assicurata la possibilita’ dell’esame della sentenza impugnata da parte del giudice d’appello al momento della sua decisione, sicche’ non puo’ condividersi il rilievo della ricorrente che attribuisce soltanto alla cancelleria l’errore di omesso controllo al momento del rilascio iniziale della copia del provvedimento. L’inserimento nel fascicolo di copia incompleta della sentenza appellata (perche’, nella specie, mancante di due pagine), equivale al compimento di un atto inefficiente, ovvero all’omessa osservanza dell’adempimento prescritto, ove tale mancanza abbia comunque impedito la comprensione integrale del provvedimento.

Peraltro, l’articolo 348 c.p.c., nella formulazione introdotta dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, non contempla piu’ la declaratoria di improcedibilita’ dell’appello in conseguenza della mancata presentazione nella prima udienza del fascicolo di parte e, quindi, della sentenza impugnata.

Questa Corte ha, cio’ non di meno, ancora di recente affermato talvolta che il giudice di appello, il quale, al momento della decisione, verifichi che la parte appellante non ha depositato la sentenza impugnata, indispensabile per individuare l’oggetto del gravame e le statuizioni contestate, e che la stessa non e’, comunque, presente tra gli atti di causa, deve dichiarare l’improcedibilita’ del gravarne, non potendo ovviare all’impedimento riscontrato rimettendo la causa sul ruolo con invito alla parte interessata a provvedere al relativo deposito (cosi’ Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 1079 del 20/01/2014; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15303 del 05/07/2006).

Altrimenti, si e’ deciso che la mancanza in atti della sentenza di primo grado impugnata, ancorche’ quest’ultima possa risultare indispensabile per ottenere una pronuncia di merito sul gravame, non implica comunque la declaratoria di improcedibilita’ dell’impugnazione, ma non consente neppure la rimessione della parte in termini per la sua produzione ovvero la rimessione della causa sul ruolo per consentirne l’acquisizione, imponendo, pertanto, al giudice di appello l’emissione di una decisione di merito, ove questa sia possibile sulla base degli atti, ovvero, se il contenuto della sentenza impugnata non sia desumibile in modo inequivoco dall’atto di appello, di una decisione di inammissibilita’ per carenza degli elementi essenziali di tale atto e, segnatamente, della specificita’ dei motivi sotto il profilo della loro pertinenza alle “rationes decidendi” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27536 del 10/12/2013; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 238 del 11/01/2010).

Un’ulteriore soluzione interpretativa, pero’, ritiene che il giudice di appello, il quale rileva che l’appellante ha depositato una copia incompleta della sentenza impugnata, se non puo’ decidere in base al complesso dei documenti disponibili, non deve immediatamente dichiarare l’improcedibilita’ dell’appello in quanto tale statuizione, di carattere sanzionatorio, presuppone un comportamento colpevole della parte, cioe’ una condotta ad essa imputabile sotto il profilo dell’inerzia o imprudenza, sicche’ deve, piuttosto, assegnare all’appellante stesso un termine per provvedere al deposito di una copia completa della decisione oggetto di gravame, potendosi poi solo in caso di inottemperanza a tale invito pervenire alla suddetta declaratoria di tipo sanzionatorio (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23395 del 16/11/2015; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16938 del 25/07/2006; ma gia’ Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2948 del 20/03/1998, in base al testo dell’articolo 348 previgente alla legge n. 353 del 1990).

Quest’ultimo orientamento e’ da condividere, potendo trovare coerenza anche con l’autorevole insegnamento da ultimo dettato da Cass. Sez. U. Sentenza n. 18121 del 14/09/2016, la quale ha escluso che la notifica di un atto di impugnazione mancante di qualche pagina dia luogo ad una difformita’ dell’atto rispetto al modello legale, oppure ad una carenza dei presupposti dell’impugnazione. Tale pronuncia ha in premessa evidenziato come le ipotesi di inammissibilita’ espressamente previste dalla legge sono accomunate proprio dall’esistenza di un vizio di difformita’ dell’atto di impugnazione rispetto al modello legale, mentre, nelle fattispecie di inammissibilita’ elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza, la caratteristica comune e’ rappresentata dall’esistenza di un vizio esterno all’atto, che riguarda la sussistenza stessa del potere di impugnazione e, quindi, i presupposti dell’azione impugnatoria. Sicche’, come chiarito dalla Sezioni Unite di questa Corte, la mancanza, nella copia notificata del ricorso per cassazione di una o piu’ pagine, ove impedisca al destinatario la completa comprensione delle ragioni addotte a sostegno dell’impugnazione, non comporta l’inammissibilita’ del ricorso, ma costituisce un vizio della notifica di tale atto, sanabile con efficacia ex tunc mediante la nuova notifica di una copia integrale del ricorso, su iniziativa dello stesso ricorrente o entro un termine fissato dalla Corte di Cassazione, ovvero per effetto della costituzione dell’intimato, salva la possibile concessione a quest’ultimo di un termine per integrare le sue difese. In definitiva, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Napoli, che si atterra’ al principio di diritto enunciato, provvedendo anche sulle spese della presente fase di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d’Appello di Napoli

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