Il contratto di appalto avente ad oggetto l’allestimento di un bene con affidamento in custodia all’appaltatore
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Il contratto di appalto avente ad oggetto l’allestimento di un bene con affidamento in custodia all’appaltatore

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|22 gennaio 2024| n. 2232.

Il contratto di appalto avente ad oggetto l'allestimento di un bene, con affidamento in custodia all'appaltatore, non dispiega effetti protettivi a favore del terzo proprietario diverso dal committente, atteso che, fatta eccezione per il circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, trova applicazione il principio generale di efficacia limitata alle parti degli effetti negoziali di cui all'art. 1372, comma 2, c.c.; ne discende che le conseguenze pregiudizievoli dell'inadempimento contrattuale nei confronti dei terzi hanno natura riflessa e comportano una responsabilità che è di tipo extracontrattuale, soggetta al termine di prescrizione quinquennale

In tema di responsabilità medica da perdita di chances
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In tema di responsabilità medica da perdita di chances

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|22 gennaio 2024| n. 2152.

In tema di responsabilità medica da perdita di chances il Giudice deve motivare, con il percorso logico fatto, l’individuazione della percentuale di perdita di chances patita dal paziente/ danneggiato (nel caso di specie deceduto), vieppiù se la percentuale individuata in sentenza si discosti da quella rappresentata dal CTU nella sua perizia.

L’omessa notifica dell’appello incidentale non è rilevabile d’ufficio
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L’omessa notifica dell’appello incidentale non è rilevabile d’ufficio

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|22 gennaio 2024| n. 2246.

L'omessa notifica dell'appello incidentale, proposto anche nei confronti di una parte rimasta contumace a seguito della notifica dell'appello principale, non è rilevabile d'ufficio dal giudice, atteso che, sostanziandosi l'appello incidentale in una nuova domanda (d'impugnazione) nei confronti anche di detta parte rimasta contumace, non si applicano gli artt. 331 o 332 c.p.c., che concernono unicamente le situazioni nelle quali un'impugnazione è proposta senza coinvolgere una parte di una causa inscindibile o scindibile, bensì l'art. 292 c.p.c., la cui inosservanza deve ritenersi legittimamente deducibile unicamente dalla parte rimasta contumace.

Ricorso per cassazione e censure avverso obiter dicta
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Ricorso per cassazione e censure avverso obiter dicta

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|22 gennaio 2024| n. 2159.

Dinanzi alla Corte di cassazione in sede di legittimità non si possono proporre censure nei riguardi di argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata e svolte ad abundantiam o costituenti obiter dicta, le quali, in quanto prive di effetti giuridici, non determinano alcuna influenza sul dispositivo della decisione.

La rinuncia al ricorso per cassazione non richiede l’accettazione della controparte
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La rinuncia al ricorso per cassazione non richiede l’accettazione della controparte

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|22 gennaio 2024| n. 2233.

La rinuncia al ricorso per cassazione non richiede l’accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali ma ha carattere recettizio, dato che l’art. 390 c.p.c. richiede esplicitamente che essa sia comunicata alle parti; quando alla rinuncia per cassazione non abbia fatto seguito l’accettazione della controparte, il processo quindi si estingue, ma non opera l'art. 391, comma 4, c.p.c. che esclude la condanna alle spese in danno del rinunciante, spettando al giudice il potere discrezionale di negarla solo in presenza di specifiche circostanze meritevoli di apprezzamento, idonee a giustificare la deroga alla regola generale della condanna del rinunciante al rimborso delle spese sostenute dalle altre parti.

In tema di separazione non può ritenersi concesso in comodato ad uno solo dei coniugi il terreno di proprietà del genitore dell’altro coniuge
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In tema di separazione non può ritenersi concesso in comodato ad uno solo dei coniugi il terreno di proprietà del genitore dell’altro coniuge

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|22 gennaio 2024| n. 2188.

In tema di separazione non può ritenersi concesso in comodato ad uno solo dei coniugi il terreno di proprietà del genitore dell’altro coniuge su cui sia stata costruita poi costruita la casa coniugale, qualificando anche l’immobile come costruito nell’esclusivo interesse del primo coniuge.

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La lesione del diritto alla serenità personale e familiare conseguente a immissioni illecite

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|22 gennaio 2024| n. 2203.

In tema di responsabilità civile, la lesione del diritto alla "serenità personale e familiare" conseguente a immissioni illecite può generare un danno risarcibile, che, tuttavia, non è in re ipsa, ma deve essere, innanzitutto, allegato in maniera circostanziata, con riferimento a fatti specifici, concreti e indicativi del lamentato peggioramento qualitativo della vita (attraverso il raffronto tra la situazione precedente e quella successiva alle immissioni), e, poi, provato, anche mediante presunzioni.

Il giudice adito per l’invalidazione di una delibera di esclusione di un associato
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Il giudice adito per l’invalidazione di una delibera di esclusione di un associato

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|22 gennaio 2024| n. 2117.

Il giudice adito per l'invalidazione di una delibera di esclusione di un associato per gravi motivi - ai sensi dell'art.24, comma 3, c.c. - é tenuto ad accertare se si sia avverata in concreto una delle ipotesi previste dalla legge o dall'atto costitutivo per la risoluzione del rapporto associativo; in assenza di indicazioni statutarie specifiche o in presenza di formule generali ed elastiche o, comunque, in ogni altra situazione in cui la prefigurata causa di esclusione implichi un giudizio di gravità di singoli atti o comportamenti, da operarsi necessariamente "post factum", il vaglio giurisdizionale deve estendersi necessariamente anche a quest'ultimo aspetto, esprimendosi attraverso un giudizio di proporzionalità complessiva tra le conseguenze del comportamento addebitato all'associato in termini di lesione arrecata alle finalità statutarie e la radicalità della sanzione.

L’impresa familiare e il dubbio di costituzionalità nella parte in cui non include nel novero dei familiari il convivente more uxorio
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L’impresa familiare e il dubbio di costituzionalità nella parte in cui non include nel novero dei familiari il convivente more uxorio

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|18 gennaio 2024| n. 1900.

L'art 230 bis c.c. - per il quale il familiare (ovvero il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo, in base al terzo comma del suddetto articolo) che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare e ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato - pone concreti dubbi di costituzionalità nella parte in cui non include nel novero dei familiari il convivente more uxorio per violazione degli articoli 2, 3, 4, 35 e 36 della Costituzione nonché per violazione dell'art. 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea e dell'art. 117, comma 1, Cost. in riferimento agli artt. 8 e 12 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Obbligo dell’utente della strada di tenere in debita considerazione l’eventuale imprudenza altrui
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Obbligo dell’utente della strada di tenere in debita considerazione l’eventuale imprudenza altrui

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|18 gennaio 2024| n. 1992.

In tema di circolazione stradale, l'obbligo dell'utente della strada di tenere in debita considerazione l'eventuale imprudenza altrui e, quindi, di prefigurarsi anche l'eccessiva velocità da parte di altri veicoli che possono sopraggiungere, assume maggiore intensità allorché il conducente, provenendo da strada secondaria gravata da precedenza, compia una manovra di svolta per immettersi nella strada principale, perché l'esistenza di una precedenza cronologica o di fatto può rilevare, ai fini di escludere la sua responsabilità, solo se se l'introduzione nell'area di incrocio è avvenuta con tale anticipo da consentire il compimento dell'attraversamento senza porre in pericolo il conducente favorito (il quale non deve essere costretto a ricorrere a manovre di emergenza) e non in caso di avvenuta collisione, costituendo quest'ultima la prova dell'errore di valutazione delle circostanze di tempo e di luogo per l'immissione.