Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|6 novembre 2024| n. 28505.
Esdebitazione non esclusa per patrimonio scarso
Massima: Il debitore non può essere escluso dal beneficio dell’esdebitazione prevista dall’art. 142 l.fall. a causa della scarsa consistenza del suo patrimonio, una volta che sia stato comunque escluso che quella minore entità sia il portato di sue eventuali condotte ostruzionistiche, negligenti, fraudolente, distrattive o comunque penalmente rilevanti, posto che il rilievo delle stesse è piuttosto affidato alla serie di requisiti ostativi di carattere soggettivo elencati nel primo comma dello stesso art. 142 l.fall. e sostanzialmente corrispondenti a quelli recepiti nell’art. 280, comma 1, CCII che ha invece escluso, coerentemente alla ratio dell’istituto, la valenza del requisito oggettivo.
Ordinanza|6 novembre 2024| n. 28505. Esdebitazione non esclusa per patrimonio scarso
Integrale
Tag/parola chiave: Fallimento ed altre procedure concorsuali – Fallimento – Cessazione – Chiusura del fallimento – Effetti esdebitazione – Requisito oggettivo – Soddisfacimento ‘almeno parziale’ dei creditori – Valutazione – Criteri.
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente
Dott. VELLA Paola – Consigliere
Dott. CROLLA Cosmo – Relatore
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso nr. 15425/2021 proposto da
Be.Gi., rappresentato e difeso dagli avv.ti Mi.Pe. (OMISSIS), e Ri.Lo. (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso
– ricorrente –
contro
INAIL e altri creditori ammessi allo stato passivo del Fallimento B.M. di Be.Gi. E C. Snc e del Fallimento personale di Be.Gi.
– intimati-
avverso il decreto nr. 1417/2021 della Corte d’Appello di Bologna, depositato in data 25/3/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11 luglio 2024 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.
Esdebitazione non esclusa per patrimonio scarso
RILEVATO CHE
1 La Corte d’Appello di Bologna, con decreto del 25.3.021, ha respinto il reclamo proposto da Be.Gi., socio della B.M. di Be.Gi. E C. Snc, dichiarato fallito per ripercussione del fallimento della società, avverso il provvedimento con cui il Tribunale di Modena aveva a sua volta rigettato l’istanza di esdebitazione avanzata dal reclamante entro l’anno dalla chiusura della procedura concorsuale.
La corte del merito ha negato il beneficio ritenendo, al pari del primo giudice, che difettasse il requisito oggettivo di cui all’art. 142, 2 comma, L.Fall. in quanto le percentuali di soddisfacimento dei creditori (3,85% del credito ipotecario, 54,67% dei crediti muniti di privilegio generale e 0,0003% dei crediti chirografari) erano irrisorie.
2 Be.Gi. ha proposto ricorso per la cassazione del decreto, sulla base di due motivi. Nessuna delle parti intimate ha svolto difese.
Esdebitazione non esclusa per patrimonio scarso
CONSIDERATO CHE
1 Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 142 , comma 2, L.Fall. Il ricorrente lamenta che la corte del merito abbia fondato il proprio giudizio negativo non su una valutazione comparativa delle complessive consistenze attive e passive, ma sulle singole e distinte percentuali di soddisfacimento delle diverse categorie dei creditori, senza peraltro tener conto che questi erano in numero esiguo, che quelli muniti di privilegio generale erano stati soddisfatti in misura superiore al 50% e che sussistevano tutti i requisiti soggettivi richiesti dal 1 comma dell’art. 142 ai fini della concessione del beneficio.
1.1 Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 142, comma 2, e 148, comma 3, L.Fall. per avere la Corte d’Appello fondato il giudizio di irrisorietà sulla separata considerazione della massa sociale e di quella personale.
2 Il primo motivo è fondato e il suo accoglimento comporta l’assorbimento del secondo.
2.1 Secondo il consolidato indirizzo nomofilattico, il cd. “requisito oggettivo”, cui è condizionato il beneficio della esdebitazione (e dunque l’inesigibilità dei crediti residui verso il fallito), richiede, ai sensi dell’art. 142, comma 2, L.Fall., che i creditori concorsuali siano stati soddisfatti almeno “in parte”, e tale condizione s’intende realizzata, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata (e coerente con il favor per l’istituto già formulato dall’art. 1, comma 6, lett. a), n. 13 della legge delega n. 80/2005) anche quando taluni di essi non siano stati pagati affatto, risultando invero sufficiente che una parte dei debiti, oggettivamente intesa, sia stata pagata in sede di ripartizione dell’attivo, ed essendo rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito una valutazione comparativa della consistenza di quella “parte” rispetto a quanto complessivamente dovuto (Cass. Sez. U, 24214/2011; Cass. 9767/2012, 16620/2016).
Si è poi ulteriormente precisato che, proprio alla stregua del riferito approdo nomofilattico, l’art. 142 comma 2 L.Fall. dev’essere interpretato nel senso che, ove ricorrano i presupposti di cui al primo comma della norma (cd. “requisito soggettivo”), il beneficio dell’esdebitazione dev’essere concesso, a meno che (come del resto recita espressamente la norma) i creditori concorsuali “non siano stati soddisfatti neppure in parte”, e cioè siano rimasti totalmente insoddisfatti, ovvero, si è aggiunto – al fine di attribuire un contenuto fattuale alla nozione, di per sé vaga e generica, di “prudente apprezzamento del giudice” e, soprattutto, di scongiurare il rischio di valutazioni arbitrarie, con pronunce variegate sul territorio nazionale e magari difformi pur in presenza di situazioni identiche – siano stati soddisfatti in percentuale “affatto irrisoria” (cfr. Cass. 7550/2018, 15586/2018, 16263/2020, 15246/2022, 15155/2024 e, da ultimo, Cass. 19893/2024).
Esdebitazione non esclusa per patrimonio scarso
2.2 Va subito sottolineato che tutte le pronunce di questa Corte ricordano immancabilmente come l’individuazione di quella parziale soddisfazione (che, al ricorrere degli ulteriori presupposti soggettivi, dà accesso al beneficio esdebitatorio) debba essere operata secondo un’interpretazione coerente con il “favor debitoris” che ispira la norma interna e, si è aggiunto, anche con il “favor” per l’omologo istituto unionale del discharge of debts di cui al Tit. III della direttiva Insolvency (Cass. 15155/2024), che ha infatti indotto il legislatore nazionale ad eliminare il “requisito oggettivo” dalle “condizioni per l’esdebitazione” di cui all’art. 280 CCII).
Già nella Rel. al D.Lgs. n. 5 del 2006 si leggeva che “l’obiettivo è quello di recuperare l’attività economica del fallito per permettergli un nuovo inizio, una volta azzerate tutte le posizioni debitorie”, in linea con l’istituto del c.d. discharge previsto dalla legislazione americana e di alcuni paesi europei, al fine di consentire al fallito il c.d. fresh start ed eliminare il fenomeno delle attività “sommerse”.
Ma soprattutto preme evidenziare che, grazie a questa piena consapevolezza della ratio ispiratrice della legislazione in materia, nazionale e sovranazionale, si è avuto cura di precisare che questa natura “affatto irrisoria” dev’essere riscontrata solo ove il concreto “soddisfacimento” non sia tale da rappresentare il relativo concetto neppure parzialmente, però “tenuto conto di tutte le risultanze della procedura” (Cass. 15246/2022).
2.3 Può dunque affermarsi che l’accertamento della natura “affatto irrisoria” in questione non debba (affatto) ridursi alla registrazione del dato percentuale del soddisfacimento dei creditori.
E ciò non tanto perché il secondo comma dell’art. 142 L.Fall. si limita, innegabilmente, ad escludere il beneficio quando non vi sia stata soddisfazione alcuna (“neppure in parte”, laddove per “parte” in teoria potrebbe intendersi anche un solo euro), senza prevedere alcuna soglia o misura minimale di soddisfacimento; tanto che
proprio su questa base è stata ritenuta inammissibile la relativa questione di costituzionalità (v. Cass. 16263/2020).
Esdebitazione non esclusa per patrimonio scarso
Quanto, piuttosto, perché l’indirizzo nomofilattico di cui si è dato conto ha consegnato al prudente apprezzamento del giudice di merito una valutazione che non può ridursi ad una mera operazione “matematica”, ma deve abbracciare e discernere, anche comparativamente, tutte le peculiarità e le proporzionalità della singola procedura, secondo un’interpretazione che sia per un verso rispettosa di quel “favor” esplicitato dal legislatore (dapprima interno e poi unionale) e per altro verso costituzionalmente, unionalmente (ed ora anche evolutivamente) orientata.
2.4. Non è un caso che l’art. 20 della direttiva (UE) 2019/1023 imponga, stavolta, agli Stati membri di assicurare all’imprenditore-persona fisica l’accesso ad almeno una procedura che porti all’integrale discharge of debts, prescrivendo che, qualora gli Stati membri condizionino l’esdebitazione al parziale pagamento dei creditori (come è appunto nell’art. 142 L.Fall.), la misura di tale pagamento debba essere proporzionata e parametrata alla concreta situazione patrimoniale del debitore, e che, nel fissarla, si tenga conto “dell’equo interesse dei creditori” (laddove l’aggiunta dell’aggettivo “equo” è la cifra dell’attenzione rivolta al debitore).
Il debitore non può essere ostracizzato dal beneficio dell’esdebitazione a causa della scarsa consistenza del suo patrimonio (peraltro spesso dipendente anche dai risultati notoriamente poco soddisfacenti della liquidazione in ambito concorsuale), una volta che sia stato comunque escluso che quella minore entità sia il portato di sue eventuali condotte ostruzionistiche, negligenti, depauperatorie, fraudolente, distrattive o comunque penalmente rilevanti, la cui intercettazione è infatti affidata alla serie di requisiti ostativi elencati nel primo comma dello stesso art. 142 L.Fall. (sostanzialmente corrispondenti a quelli recepiti nell’art. 280, comma 1, CCII, salvo il profilo della
“recidiva”), che ospita il cd. “requisito soggettivo”, sicuramente essenziale e preminente nella ratio dell’istituto (tanto da essere l’unico conservato nel CCII, che ha invece eliso proprio il “requisito oggettivo” in disamina).
2.5. Con ciò si vuol dire che, tra “tutte le risultanze della procedura” di cui occorre tener conto ai fini del riconoscimento del beneficio della esdebitazione (Cass. 15246/2022), bisogna certamente considerare anche l’entità dell’attivo acquisito e di quello che è stato possibile liquidare, il numero dei creditori e l’ammontare dei costi prededucibili (variabile, quest’ultima, indipendente dalla condotta del fallito), senza arrestarsi a rilevare la “irrisorietà” della percentuale di soddisfazione dei creditori concorsuali, anche perché, come visto, si tratta di un criterio valutativo nemmeno esplicitato nella norma.
Si tratta di una prospettiva di cui questa Corte si è già fatta carico, censurando, ad esempio, valutazioni di irrisorietà della percentuale di soddisfazione dei creditori circoscritte al raffronto tra l’attivo distribuito e il passivo totale, senza distinguere fra passività societarie e passività dei singoli soci, né considerare che il valore dell’attivo acquisito era ben superiore a quello poi realizzato (anche per le innumerevoli aste deserte), né infine tener conto dei valori consumati in prededuzioni durante il lungo corso della procedura (cfr. Cass. 15359/2023, 15703/2023, 15694/2023).
2.6 Ciò che conta, in ultima analisi, è che il soddisfacimento dei creditori concorsuali non risulti meramente simbolico.
Esdebitazione non esclusa per patrimonio scarso
Ma, una volta che il debitore sia stato ritenuto “meritevole” ai sensi di legge, per l’esclusione di tutte le ragioni ostative soggettive; e, una volta escluso che la misura di quel soddisfacimento sia tale (“nummo uno”) da finire per coincidere, di fatto, con l’ipotesi più radicale dell’assenza di qualsivoglia soddisfacimento (l’unica expressis verbis contemplata dall’art. 142, comma 2, L.Fall.), la specifica e complessiva valutazione di tutti gli aspetti della procedura – ivi compresa, appunto, la destinazione di risorse al soddisfacimento dei crediti prededucibili – dovrebbe tendenzialmente impedire che il debitore resti escluso dal beneficio dell’esdebitazione per ragioni di ordine meramente quantitativo, indipendenti dalle sue condotte.
2.7 Nel caso di specie la corte del merito, pur dichiarando di volersi uniformare a tali principi, se né è palesemente discostata, in quanto ha giudicato “irrisorio” il soddisfacimento dei creditori nonostante fra gli stessi fossero stati distribuiti oltre 103.000 euro, serviti a coprire integralmente i crediti prededucibili e parzialmente (in percentuale variabili dal 54,67% allo 0,0003 %) tutti gli altri crediti ammessi, mentre non ha tenuto conto del dato aggregato (da cui risultava il soddisfacimento in termini assoluti dell’8,17% dei crediti), del numero esiguo dei creditori e neppure della condotta del fallito.
3 Il provvedimento impugnato va quindi cassato.
4. Avendo il Tribunale già accertato, con statuizione rimasta incensurata, l’insussistenza di circostanze soggettive ostative all’esdebitazione, questa Corte può decidere nel merito e pertanto, in accoglimento del reclamo, accordare a Be.Gi. il beneficio in questione.
5. L’evoluzione degli approdi di questa Corte sul tema e la peculiarità del giudizio, promosso nei confronti di parti necessarie nessuna delle quali ha resistito opponendosi alla concessione del beneficio, giustificano l’integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, accorda a Be.Gi. il beneficio dell’esdebitazione. Dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma l’11 luglio 2024.
Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2024.
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