Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|6 novembre 2024| n. 28565.
Consegna chiavi cassaforte perfeziona contratto deposito
Massima: Nell’ambito di un contratto di trasporto e custodia valori, la consegna delle chiavi della cassaforte determina il perfezionarsi di un ordinario contratto di deposito dal quale scaturiscono le relative obbligazioni a carico delle parti. In tal caso, pertanto, oltre all’obbligazione tipica del vettore, sorge anche l’obbligo di custodia tanto delle chiavi che dei valori immessi nella cassaforte e, in caso di furto della cosa depositata, il depositario non è esente da responsabilità ove si limiti a dimostrare di avere usato nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia prescritta dall’art. 1768 cod. civ., ma deve provare a mente dell’art. 1218 cod. civ. che l’inadempimento sia derivato da causa a lui non imputabile.
Ordinanza|6 novembre 2024| n. 28565. Consegna chiavi cassaforte perfeziona contratto deposito
Data udienza 16 aprile 2024
Integrale
Tag/parola chiave: Contratti – Trasporto e custodia valori – Consegna delle chiavi della cassaforte – Contratto di deposito ordinario – Configurabilità – Fondamento – Sottrazione della cosa da parte di terzi – Prova liberatoria gravante sul depositario – Contenuto – Prova dell’osservanza della diligenza del buon padre di famiglia – Insufficienza – Prova della derivazione dell’inadempimento da causa non imputabile – Necessità
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere Rel.
Dott. GORGONI Marilena – Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8061/2022 R.G. proposto da:
IN.SE. Spa, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati BR.PA. e GI.SA. e domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, pec: (…)
– ricorrente –
contro
UN. Spa, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato SE.AN. e domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, pec: (…)
– controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 27/2022 depositata il 10/01/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2024 dal Consigliere Dott.ssa ANNA MOSCARINI.
Consegna chiavi cassaforte perfeziona contratto deposito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società UN. Spa convenne in giudizio davanti al Tribunale di Nola la società IN.SE. Spa esponendo di aver stipulato nel gennaio 2007 con la convenuta un contratto per la prestazione di servizi di trasporto, custodia e consegna valori tra tutti i punti del gruppo UN. e l’azienda di vigilanza privata e che, nel corso di esecuzione del suddetto contratto, in data 19 febbraio 2007, il plico affidato ad In.Se. da consegnare alla filiale dell’allora Banca Di.Ro. G., pur pervenuto integro e con il sigillo in perfette condizioni, era risultato non contenere le banconote per la somma prevista di Euro 50.000,00 ma una mazzetta di fogli bianchi; avendo la banca corrisposto ad In.Se. la somma di Euro 50.000,00 a titolo di provvista della somma da trasportare e consegnare, UN. agì in giudizio per la restituzione e il risarcimento dei danni alla luce della asseritamente grave violazione, da parte della società di vigilanza, degli obblighi di custodia e consegna;
la convenuta si costituì in giudizio deducendo di aver effettuato l’erogazione della somma nel rispetto dei canoni di massima trasparenza e sicurezza e delle modalità convenute con UN.: infatti, ricevuta la richiesta, il personale della società, sotto impianto di videoregistrazione, aveva proceduto alla contazione e alla sigillatura della somma richiesta, in plico contrassegnato da un codice ed affidato alla scorta per il trasporto valori di turno. Effettuata la consegna al cassiere della filiale di G., il medesimo – accertata l’integrità del plico ricevuto – aveva rilasciato la distinta di ricezione;
il P.M. di Ariano Irpino competente in sede penale aveva evidenziato che il plico era integro, e non sembrava essere stato sostituito durante il trasporto, così come la documentazione video e cartacea confermava l’estraneità dei dipendenti della società;
il Tribunale adito, espletata una CTU e sentiti dei testi, accolse la domanda ritenendo che, non avendo la società convenuta ottemperato all’onere di dimostrare che i suoi dipendenti avessero tenuto un comportamento corretto nel percorso tra la sede della società di vigilanza e la banca destinataria, sussisteva, ai sensi dell’art. 1218 e 2049 c.c., la responsabilità contrattuale della società che, oltre all’obbligazione tipica del vettore, aveva assunto anche quella del depositario custode del denaro; per l’effetto condannò la convenuta al pagamento in favore di UN., a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, della somma di Euro 50.000,00, oltre interessi legali;
a seguito di appello la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 27 del 10/1/2022, ha rigettato il gravame, ritenendo che, mentre i testi dipendenti della UN. di G., avevano assistito all’apertura del plico contenente solo carta, la società convenuta non aveva assolto all’onere di dimostrare che i propri dipendenti avessero tenuto costantemente un comportamento corretto lungo tutto l’arco della filiera sorta con il confezionamento del plico e conclusasi con la consegna del medesimo; ha altresì confermato la sentenza di primo grado sul punto della qualificazione della responsabilità indiretta ex art. 2049 c.c. della società per fatto dannoso commesso dal dipendente, in presenza di occasionalità necessaria tra l’illecito e il rapporto di lavoro;
avverso la sentenza la società IN.SE. Spa propone ricorso per cassazione sulla base di sei motivi, illustrati da memoria;
resiste UN. Spa con controricorso;
Consegna chiavi cassaforte perfeziona contratto deposito
MOTIVI DELLA DECISIONE
con il primo motivo – violazione e falsa applicazione dell’art. 111, sesto comma Cost, degli artt. 99, 111, 115, 183, 345 e 132, secondo comma n. 4 c.p.c. 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., nullità della sentenza in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione dell’art. 112 c.p.c. e del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato – la ricorrente lamenta che la sentenza è viziata da ultra petizione perché, pur avendo la banca con l’atto introduttivo chiesto di acclarare la responsabilità contrattuale della società convenuta, avrebbe poi mutato petitum e causa petendi introducendo, con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., una domanda risarcitoria per illecito aquiliano;
il motivo è infondato, in quanto non vi è alcuna contraddittorietà tra l’invocare la responsabilità contrattuale e ritenere che il fondamento della stessa possa essere costituito da fatto degli ausiliari; va ribadito il principio di diritto già più volte affermato da questa Corte secondo cui il soggetto che, nell’espletamento della propria attività si avvale dell’opera di terzi, ancorché non alle proprie dipendenze, assume il rischio connaturato alla loro utilizzazione nell’attuazione della propria obbligazione e, pertanto, risponde di tutte le ingerenze dannose, dolose o colpose che a costoro, sulla base di un nesso di occasionalità necessaria, siano state rese possibili in virtù della posizione conferita nell’adempimento dell’obbligazione medesima rispetto al danneggiato e che integrano il “rischio specifico” assunto dal debitore, dovendosi fondare tale responsabilità sul principio cuius commoda eius et incommoda (Cass., n. 9866 del 2021); la responsabilità del padrone o committente per il fatto del commesso o servitore prevista dall’art. 2049 c.c. (Cass., n. 10445 del 2019) sussiste anche quando non sia stato individuato l’autore materiale del danno, quando sia comunque certo che questi sia un incaricato o preposto di quello;
con il secondo motivo – violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1362 ss. 1678, 1683, 1693, 1698, 2049, 2697, 2729 c.c. violazione e falsa applicazione dell’art. 112 e 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c. -la ricorrente censura la sentenza per non aver qualificato il contratto stipulato dalla banca con la IN.SE. quale contratto misto la cui causa prevalente era da ricondursi al trasporto del bene; ove avesse operato detta qualificazione avrebbe dovuto seguire l’orientamento già espresso da questa Corte in tema di trasporto mediante “container” e dunque escludere la responsabilità del vettore per ammanchi in sede di riconsegna allorché risulti provato che i contenitori siano stati consegnati chiusi con sigilli e altri analoghi sistemi la cui integrità sia stata constatata all’arrivo, prova sufficiente a superare la presunzione di colpa contrattuale di cui all’art. 1693 c.c.
Consegna chiavi cassaforte perfeziona contratto deposito
la corte del merito avrebbe dunque dovuto valutare che, essendo il plico giunto a destinazione e consegnato perfettamente integro e con l’apposizione del sigillo, non era stata fornita alcuna prova che gli ammanchi fossero avvenuti nel periodo compreso tra la presa in consegna dall’operatore del trasporto e quello della sua consegna al luogo di destinazione e non anche dopo la consegna del plico alla banca destinataria; inoltre la corte non ha considerato che, una volta accettato il plico senza riserve ai sensi dell’art. 1698 c.c., la banca avrebbe dovuto dimostrare, ai fini della responsabilità ex recepto, il dolo o la colpa grave della società, essendosi invece limitata, così incorrendo anche nella violazione dell’art. 2697 c.c., a rilevare come la società di vigilanza non avesse neanche dedotto la sussistenza del fortuito, tale da porre le premesse per l’esonero da responsabilità; inoltre non ha rilevato che, ai sensi dell’art. 2051 c.c., essendo il passaggio della cosa avvenuto nella sfera di custodia della banca, il trasportatore non poteva più ritenersi responsabile per la perdita di quanto trasportato;
il motivo è infondato;
come questa Corte ha già avuto modo di affermare nell’ambito di un contratto di trasporto e custodia valori, la consegna delle chiavi della cassaforte determina il perfezionarsi di un ordinario contratto di deposito dal quale scaturiscono le relative obbligazioni a carico delle parti. In tal caso, pertanto, oltre all’obbligazione tipica del vettore, sorge anche l’obbligo di custodia tanto delle chiavi che dei valori immessi nella cassaforte e, in caso di furto della cosa depositata, il depositario non è esente da responsabilità ove si limiti a dimostrare di avere usato nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia prescritta dall’art. 1768 cod. civ., ma deve provare a mente dell’art. 1218 cod. civ. che l’inadempimento sia derivato da causa a lui non imputabile (Cass., 3, n. 26353 del 25/11/2013);
orbene, nell’impugnata sentenza la corte di merito ha fatto invero piena e corretta applicazione;
con il terzo motivo – violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1228, 2043, 2049, 2697 c.c. violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c. omesso esame di fatto decisivo per il giudizio discusso tra le parti in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. – la ricorrente lamenta che la corte del merito ha ritenuto sussistente il nesso di occasionalità necessaria tra l’illecito ed il rapporto di lavoro sussistente tra la società e i suoi preposti; ad avviso della ricorrente, non essendo stato possibile in sede penale individuare l’autore del reato, sarebbe stata violata la giurisprudenza di questa Corte circa il requisito indefettibile dell’appartenenza del soggetto ad una cerchia di persone legate da un rapporto organico o di dipendenza con il soggetto che di quella attività deve rispondere; essendo infatti conoscibili sia l’autista sia la guardia di scorta del portavalori, sia coloro che, sotto videosorveglianza, avevano confezionato il plico, sia colui che aveva materialmente consegnato il plico e mancando la possibilità di individuare chi tra essi fosse l’autore del reato, la condotta fraudolenta non poteva essere attribuita al fatto degli ausiliari; il motivo è inammissibile in quanto non veicola una censura idonea a prospettare la violazione degli artt. 1228 e 2049 c.c., cioè una delle rationes decidendi;
Consegna chiavi cassaforte perfeziona contratto deposito
come questa Corte ha già avuto modo di affermare, la responsabilità indiretta di cui all’art. 2049 c.c. per il fatto dannoso commesso da un dipendente postula l’esistenza di un nesso di “occasionalità necessaria” tra l’illecito e il rapporto di lavoro che vincola i due soggetti, nel senso che le mansioni affidate al dipendente abbiano reso possibile o comunque agevolato il comportamento produttivo del danno al terzo (Cass., 6-3, n. 20924 del 15/10/2015; Cass., 3 n. 22058 del 22/9/2017);
orbene, nell’impugnata sentenza la corte di merito ha fatto invero piena e corretta applicazione;
con il quarto motivo – violazione e falsa applicazione degli artt. 1176, 1218, 2043, 2049, 2697, 2729 c.c. nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 112 e 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 3 e n. 4 c.p.c. – la ricorrente lamenta che la sentenza ha violato l’art. 1218 c.c. per non aver accertato la non imputabilità dell’inadempimento in capo alla società e soprattutto per non aver verificato, in relazione agli artt. 40 e 41 c.p., quale fosse, in base alla regola del più probabile che non, la causa più probabile dell’ammanco di denaro;
con il quinto motivo – violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 2043, 2049, 2697, 2729 c.c. violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 omesso esame di fatto decisivo per il giudizio discusso tra le parti in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. – la ricorrente censura la sentenza per aver condotto un erroneo ragionamento inferenziale e per aver dedotto in via presuntiva la responsabilità della società senza un controllo della gravità, precisione e concordanza degli indizi;
con il sesto motivo la ricorrente denunzia violazione dell’art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per motivazione solo apparente e fittizia. Omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. violazione dell’art. 112 c.p.c. error in procedendo omessa pronuncia su un fatto decisivo per il giudizio nullità della sentenza in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.
Consegna chiavi cassaforte perfeziona contratto deposito
lamenta che la corte di merito non ha motivato sulle ragioni per le quali fosse da escludersi che l’ammanco potesse essere avvenuto dopo la consegna del plico integro e senza alterazioni e quindi per fatto e colpa dei dipendenti UN.;
i motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili in quanto volti la valutazione della prova per presunzioni in ordine alla causa più probabile di ammanco del denaro sostanzialmente richiedendo a questa Corte una rivalutazione degli indizi invero preclusa a questa Corte, in quanto presupponente accertamenti di fatto spettanti al giudice del merito; né risulta (quantomeno idoneamente) censurata la ratio decidendi dell’impugnata sentenza secondo cui la società convenuta non aveva assolto all’onere probatorio su di sé gravante che i suoi dipendenti avessero tenuto costantemente un comportamento corretto lungo tutto l’arco della “filiera”;
all’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso;
le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della parte controricorrente, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della parte controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 16 aprile 2024.
Depositata in Cancelleria il 6 novembre 2024.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Le sentenze sono di pubblico dominio.
La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.
Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l’anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, e solo quando espressamente le sentenze lo prevedono, si possono segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni, suggerire nuove funzionalità tramite l’indirizzo e-mail info@studiodisa.it, e, si provvederà immediatamente alla rimozione dei dati sensibili se per mero errore non sono stati automaticamente oscurati.
Il presente blog non è, non vuole essere, né potrà mai essere un’alternativa alle soluzioni professionali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti, non si può garantire l’esattezza dei dati ottenuti che l’utente è sempre tenuto a verificare.
Leave a Reply