Complanarità teleologica: ammissibilità nuova domanda

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|8 novembre 2024| n. 28873.

Complanarità teleologica: ammissibilità nuova domanda

Massima: Nel processo civile di cognizione, ciò che rende ammissibile l’introduzione in giudizio da parte dell’attore di un diritto diverso da quello originariamente fatto valere oltre la barriera preclusiva segnata dall’udienza ex art. 183 c.p.c. è il carattere della teleologica “complanarità”, dovendo pertanto tale diritto attenere alla medesima vicenda sostanziale già dedotta, correre tra le stesse parti, tendere alla realizzazione (almeno in parte) dell’utilità finale già avuta di mira con l’originaria domanda (salva la differenza tecnica di petitum mediato) e rivelarsi di conseguenza incompatibile con il diritto per primo azionato. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la decisione che, in un giudizio promosso per la risoluzione di un contratto di compravendita, aveva ritenuto tardiva la domanda subordinata di annullamento del contratto per vizio della volontà formulata con la prima memoria ex art. 183 c.p.c.).

 

Ordinanza|8 novembre 2024| n. 28873. Complanarità teleologica: ammissibilità nuova domanda

Data udienza 1 ottobre 2024

Integrale

Tag/parola chiave: Procedimento civile – Domanda giudiziale – Nuova domanda proposizione da parte dell’attore dopo l’udienza ex art. 183 c.p.c. – Condizioni – Teleologica ‘complanarità’ – Requisiti – Fattispecie.

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere

Dott. TRAPUZZANO Cesare – Consigliere

Dott. CAPONI Remo – Consigliere

Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere Rel.

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26989/2020 R.G. proposto da:

Ra.Fr., Ma.Il., rappresentati e difesi dall’avvocato Da.Vi., domiciliati presso il suo recapito digitale con indirizzo pec;

– ricorrenti –

contro

COMUNE GIOIA DEI MARSI, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Ro.Lu., domiciliato presso il suo recapito digitale con indirizzo pec;

– controricorrente –

nonché contro

Fa.Pa., Fa.Cl., rappresentati e difesi dall’avvocato Ri.Sa. e dall’avvocato Pa.Ca., elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultima in Roma Via Po.22.;

– controricorrenti –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di L’Aquila n. 1024/2020, depositata il 16 luglio 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 ottobre 2024 dal Consigliere Gianluca Grasso.

Complanarità teleologica: ammissibilità nuova domanda

FATTI DI CAUSA

1. – Con atto di citazione notificato l’1 marzo 2011 Ra.Fr. e Ma.Il. convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Avezzano, Fa.Pa. e Fa.Cl. per sentire dichiarare risolto il contratto di compravendita del terreno sito nel Comune di G stipulato in data 27.02.2010 a rogito del notaio Ro. rep. (Omissis), racc. (Omissis), con la restituzione del prezzo di acquisto pari ad Euro 49.500,00, nonché il risarcimento dei danni subiti nella misura di Euro 8.700,00.

Premettevano di essersi determinati all’acquisto del terreno con la volontà di edificare la propria casa di abitazione e sul presupposto della presentazione, da parte delle promittenti venditrici in sede di preliminare, di un certificato di destinazione urbanistica rilasciato il 23.06.2009, dal quale emergeva che il terreno promesso in vendita era ricompreso in una zona indicata come B2 residenziale di completamento, senza che dallo stesso risultasse alcun vincolo di inedificabilità. Dopo aver presentato al Comune di Gioia dei Marsi in data 3.06.2010 domanda per ottenere il permesso di costruire, veniva agli attori comunicato verbalmente dal responsabile dell’Ufficio tecnico comunale l’impossibilità di rilasciare il richiesto permesso di costruire per l’esistenza sul terreno di un vincolo di inedificabilità idrogeologico.

Precisavano gli attori di aver immediatamente chiesto un nuovo certificato di destinazione urbanistica al competente comune, che veniva rilasciato in data 17.11.2010 con l’indicazione che la particella in esame ricadeva in area a rischio potenzialmente alto, di cui al Piano di stralcio per l’assetto idrogeologico dell’Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno e che per tali zone erano vigenti le norme di attuazione che rendevano del tutto inedificabile l’area.

Si costituivano le convenute, resistendo alla domanda e precisando di non essere a conoscenza dell’esistenza del vincolo e di aver prodotto in sede di stipula del rogito un nuovo certificato di destinazione urbanistica, rilasciato dal Comune il 25.01.2010, che riproduceva le medesime prescrizioni del precedente. Chiedevano comunque di essere autorizzate a chiamare in causa il Comune di Gioia dei Marsi, al fine di essere tenute indenni da quanto fossero state condannate a pagare agli attori nella denegata ipotesi di accoglimento della loro domanda. Avanzavano domanda riconvenzionale nei confronti del Comune al fine di ottenere il rimborso del contributo ICI, versato per il terreno oggetto della compravendita, data la presenza di vincoli che impedivano l’edificazione sul terreno stesso.

Si costituiva il Comune di Gioia dei Marsi eccependo che il certificato di destinazione urbanistica rilasciato costituiva una semplice dichiarazione delle prescrizioni della pianificazione urbanistica comunale e non dei vincoli di diversa natura, come quelli paesaggistici ed ambientali, discendenti da qualità intrinseche del bene e non da scelte discrezionali dell’amministrazione comunale. Eccepiva inoltre il Comune che il Piano stralcio dell’assetto idrogeologico, adottato dall’Autorità di Bacino, era stato pubblicato sia sulla G.U. che sui bollettini regionali; dunque, qualsiasi interessato avrebbe potuto prenderne visione e contezza.

Sulla scorta delle difese dei convenuti, con la prima memoria ex art. 183 cod. proc. civ. gli attori riformulavano le proprie conclusioni, aggiungendo alla domanda svolta in via principale una subordinata con cui chiedevano l’annullamento del contratto per vizio della formazione del consenso, la condanna delle convenute a restituire l’importo versato per l’acquisto e la condanna delle stesse con il Comune di Gioia dei Marsi, ciascuno secondo la propria responsabilità, al risarcimento dei danni subiti.

Il Tribunale dichiarava l’inammissibilità della domanda di annullamento del contratto per vizio del consenso poiché formulata tardivamente; rigettava la domanda di risoluzione contrattuale e ogni altra domanda, compensando le spese di lite tra le parti. Il Tribunale respingeva altresì la domanda riconvenzionale proposta dalle convenute nei confronti del Comune.

2. – Ra.Fr. e Ma.Il. proponevano appello avverso la decisione del Tribunale di Avezzano, lamentandone l’erroneità.

Si costituivano Fa.Pa. e Fa.Cl. contestando quanto sostenuto dagli appellanti e chiedendo il rigetto del gravame. Proponevano appello incidentale, insistendo affinché – nel caso di accoglimento anche parziale della domanda attorea – il Comune di Gioia dei Marsi le tenga indenni da quanto fossero tenute a pagare o restituire agli attori. Chiedevano inoltre la riforma della sentenza nella parte in cui aveva compensato le spese del giudizio.

Complanarità teleologica: ammissibilità nuova domanda

Il Comune di Gioia dei Marsi si costituiva eccependo l’inammissibilità dell’appello, nonché la sua manifesta infondatezza.

La Corte di Appello di L’Aquila ha respinto l’appello principale e quello incidentale, compensando integralmente tra gli appellanti e le appellate Fa.Pa. e Fa.Cl. le spese di lite del grado d’appello e condannando gli appellanti e le appellate, nonché gli appellanti incidentali Fa.Pa. e Fa.Cl., in solido tra loro, al pagamento in favore del Comune di Gioia dei Marsi delle spese di lite del secondo grado.

3. – Ra.Fr. ed Ma.Il. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Fa.Pa. e Fa.Cl. si sono costituite con controricorso.

Il Comune di Gioia dei Marsi ha depositato controricorso.

4. – A seguito della proposta di definizione ex art. 380 bis cod. proc. civ. del Consigliere delegato, i ricorrenti hanno chiesto la decisione.

Parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione ex art. 360, comma 1 e 3, cod. proc. civ. in termini di modifica della domanda in relazione alla richiesta di annullamento del contratto di compravendita per vizio del consenso proposta con la prima memoria ex art. 183 cod. proc. civ. V e VI comma anziché alla prima udienza di trattazione. La Corte di Appello di L’Aquila ha negato l’ammissibilità della modifica per cumulo della domanda ex art. 183 cod. proc. civ. comma 5, ritenendola tardiva perché non proposta alla prima udienza di trattazione, pur essendo la stessa diretta conseguenza della comparsa di risposta delle convenute e del Comune di Gioia dei Marsi che ammetteva l’esistenza di un vincolo idrogeologico pur non avendolo inserito nel certificato prodotto. Peraltro, la modifica della domanda sarebbe intervenuta nella trattazione della medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio.

1.1. – Il motivo è infondato.

La modificazione della domanda ammessa dall’art. 183, comma 6, cod. proc. civ. può riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi della medesima (“petitum” e “causa petendi”), sempre che la domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, o l’allungamento dei tempi processuali (Cass., Sez. III, 16 febbraio 2021, n. 4031; Cass., Sez. III, 28 novembre 2019, n. 31078; Cass., Sez. III, 14 febbraio 2019, n. 4322; Cass., Sez. VI-1, 25 maggio 2018, n. 13091).

Nel processo civile di cognizione, ciò che rende ammissibile l’introduzione in giudizio da parte dell’attore di un diritto diverso da quello originariamente fatto valere oltre la barriera preclusiva segnata dall’udienza ex art. 183 cod. proc. civ. è il carattere della teleologica “complanarità”, dovendo pertanto tale diritto attenere alla medesima vicenda sostanziale già dedotta, correre tra le stesse parti, tendere alla realizzazione (almeno in parte) dell’utilità finale già avuta di mira con l’originaria domanda (salva la differenza tecnica di “petitum” mediato) e rivelarsi di conseguenza incompatibile con il diritto per primo azionato (Cass., Sez. VI-1, 7 settembre 2020, n. 18546).

Complanarità teleologica: ammissibilità nuova domanda

Nel caso di specie non sussiste alcuna teleologica “complanarità” – come indicato dalla giurisprudenza di questa Corte – tra la domanda di risoluzione e quella di annullamento per vizio della volontà, trattandosi di una domanda completamente nuova e diversa dalla questione originaria introdotta nel giudizio, la prima afferente a un vizio funzionale del rapporto, la seconda a un vizio genetico, che determina pertanto un ampliamento del thema decidedum. La relativa domanda si sarebbe pertanto dovuta avanzare entro la prima udienza di trattazione.

2. – Con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. – Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Sul punto, si lamenta che la Corte territoriale avrebbe altresì omesso di esaminare la rilevanza decisiva, ai fini della risoluzione contrattuale ex art. 1453 cod. civ. e del risarcimento, del certificato di destinazione urbanistica rilasciato in data 17.11.2010 con l’annotazione del vincolo prima che venisse approvato il piano di stralcio dell’autorità di bacino. Tale circostanza assumerebbe rilevanza ai fini della responsabilizzazione del Comune di Gioia dei Marsi che avrebbe potuto, in occasione della prima richiesta di certificato, annotare l’immanenza del vincolo, considerato il rinnovo del piano di stralcio. L’omesso esame di tale importante circostanza avrebbe indotto la Corte territoriale a valutare appieno l’ipotesi sia dell’annullamento del contratto sia della risoluzione dello stesso in quanto comportante una differente utilizzazione socio-economica dei terreni. La circostanza dedotta avrebbe potuto indurre il giudice di appello a una diversa valutazione delle responsabilità delle parti anche in termini di soccombenza.

2.1. – Il motivo è inammissibile.

Nell’ipotesi di “doppia conforme” ex art. 348 ter, comma 5, cod. proc. civ., è onere del ricorrente indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e del rigetto dell’appello, dimostrando che sono tra loro diverse (Cass., Sez. III, 20 settembre 2023, n. 26934; Cass., Sez. III, 28 febbraio 2023, n. 5947).

Nella specie non emerge la deduzione della diversità delle ragioni poste a fondamento dell’una e dell’altra decisione, né la diversità risulta alla stregua della sentenza impugnata.

Complanarità teleologica: ammissibilità nuova domanda

3. – Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Essendo la decisione resa nell’ambito del procedimento per la definizione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ. (novellato dal D.Lgs. n. 149 del 2022), con formulazione di istanza di decisione ai sensi dell’ultimo comma della norma citata, e il giudizio definito in conformità alla proposta, i ricorrenti devono essere, inoltre, condannati al pagamento delle ulteriori somme ex art. 96 commi 3 e 4 cod. proc. civ., sempre come liquidate in dispositivo (sulla doverosità del pagamento della somma di cui all’art. 96, comma 4, cod. proc. civ. in favore della Cassa delle Ammende: Cass. S.U. n. 27195/2023).

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

Complanarità teleologica: ammissibilità nuova domanda

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore di ciascuna parte controricorrente costituita, in Euro 4.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%.

Condanna altresì i ricorrenti, ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ., al pagamento a favore di ciascuna parte controricorrente costituita di una somma ulteriore di Euro 2.500,00 equitativamente determinata, nonché – ai sensi dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ. – al pagamento della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, il 1 ottobre 2024.

Depositato in Cancelleria l’8 novembre 2024.

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