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I diritti di prelazione e di riscatto previsti dall’art. 732 c.c. in favore del coerede

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 3 maggio 2016, n. 8692 Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data 1 aprile 2003, G.L. e G.A. evocavano in giudizio D.M.L. e di V.L. assumendo di essere comproprietari, per successione ereditaria di Gi.Gu., deceduto il (omissis), della porzione di immobile sita in (omissis) ,...

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Agli effetti del limite imposto dall’art. 1966 c.c., che sancisce la nullità della transazione avente ad oggetto diritti non lasciati alla disponibilità delle parti, sono certamente sottratti ad ogni potere di disposizione dei contraenti, inerendo alla qualificazione giuridica della persona nella collettività, gli status personali. La nullità del contratto avente per oggetto uno status discende, indipendentemente dall’art. 1966 c.c., dal dato che gli status, in quanto privi del carattere di patrimonialità, non possono costituire oggetto di un atto espressione dell’autonomia privata. Sono, tuttavia, certamente negoziabili le situazioni soggettive patrimoniali che dagli status derivano. È quindi transigibile la controversia insorta tra gli aventi diritto ad una quota dell’eredità nella successione del genitore, che non ponga in discussione lo status di figlio adottivo o di affiliato di uno dei membri del nucleo familiare, ma soltanto (come avvenuto nel caso in esame, secondo quanto dedotto) la consistenza dei diritti patrimoniali che in quello status trovano la loro fonte. Né è ravvisabile alcuna illiceità nella convenzione dispositiva o rinunciativa di diritti patrimoniali relativi ad una successione già aperta. Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 4 maggio 2016, n. 8919

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 4 maggio 2016, n. 8919 Svolgimento del processo B.B. citava davanti al Tribunale di Pordenone C.E. e B.M. , esponendo che nel 1978 era deceduto il proprio genitore adottivo B.L. ; che gli eredi S.E. e i figli adottivi B. e M. avevano stipulato in data 21 novembre...

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La sentenza non definitiva con cui il giudice d’appello, investito dell’opposizione di un terzo revocatoria, si limiti a dichiarare ammissibile l’opposizione e a respingere la sollevata eccezione di tardività non è immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione. Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 14 aprile 2016, n. 7411.

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 14 aprile 2016, n. 7411 Ritenuto in fatto 1. – Con atto notificato in data 29 aprile 2009, il Banco di Napoli s.p.a. propose opposizione di terzo revocatoria, ex art. 404, secondo comma, cod. proc. civ., avverso la sentenza n. 93 del 16 febbraio 2009, con la quale...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 29 febbraio 2016, n. 3931. Il coerede che abbia migliorato i beni comuni da lui posseduti, pur non potendo invocare l’applicazione dell’art. 1150 c.c., che riconosce il diritto ad una indennità, può pretendere il rimborso delle spese eseguite per la cosa comune, le quali si ripartiscono al momento della attribuzione delle quote, secondo il principio nominalistico, dato che lo stato di indivisione riconduce all’intera massa i miglioramenti stessi. Inoltre, in tema di divisione giudiziale immobiliare, il debito da conguaglio che grava sul condividente assegnatario di un immobile non facilmente divisibile ha natura di debito di valore, da rivalutarsi anche d’ufficio se e nei limiti in cui l’eventuale svalutazione si sia tradotta in una lievitazione del prezzo del mercato del bene tale da comportare una chiara sproporzione nel valore delle quote di cui sono titolari i condividenti; l’esistenza dei poteri officiosi del giudice, peraltro, non esclude che la parte sia comunque tenuta ad allegare l’avvenuta verificazione di tale evento, posto che la rivalutazione non può avvenire tramite criteri automatici

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 29 febbraio 2016, n. 3931 Considerato in fatto I germani W.H. e M. convenivano nel 2003 innanzi al Tribunale di Bolzano Sezione Distaccata di Merano la sorella W.A. proponendo domanda di scioglimento della Comunione dei bei ereditati dal padre W.W. , deceduto nel 2001 ab intestato. Costituitasi in...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 21 marzo 2016, n. 5551. Negli edifici in condominio, poiché la funzione dei cortili comuni è quella di fornire aria e luce alle unità abitative che vi prospettano, lo spazio aereo ad essi sovrastante non può essere occupato dai singoli condomini con costruzioni proprie in aggetto, non essendo consentito a terzi, anche se comproprietari insieme ad altri, ai sensi dell’art. 840 comma terzo c.c., l’utilizzazione ancorché parziale a proprio vantaggio della colonna d’aria sovrastante ad area comune, quando la destinazione naturale di questa ne risulti compromessa. La costruzione di manufatti nel cortile comune di un fabbricato condominiale, pertanto, è consentita al singolo condomino solo se non alteri la normale destinazione di quel bene, non anche quando si traduca in corpi di fabbrica aggettanti, con incorporazione di una parte della colonna d’aria sovrastante ed utilizzazione della stessa a fini esclusivi

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 21 marzo 2016, n. 5551 Svolgimento del processo Con atto di citazione del 23-10-1991 P.A. e P.P. convenivano dinanzi al Tribunale di Bologna M.I.M. , per sentirla condannare alla demolizione di un corpo di fabbrica edificato dal padre della convenuta negli anni 1972-1973 in aderenza al fabbricato condominiale...