Cassazione 14

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 22 aprile 2016, n. 8209

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere
Dott. ABETE Luigi – Consigliere
Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 26446-2011 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 70/2011 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 20/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/02/2016 dal Consigliere Dott. MASSIMO FALABELLA;
udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore della ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE RENZIS Luisa, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 24 settembre 2004 (OMISSIS) evocava in giudizio la sorella (OMISSIS) per sentire dichiarata l’apertura della successione del padre (OMISSIS), deceduto il (OMISSIS), oltre che la simulazione relativa degli atti di vitalizio stipulati tra il padre e la convenuta in data 7 settembre 1984 e 11 ottobre 1996, con i quali erano stati ceduti alla seconda alcuni immobili. Secondo l’attrice detti atti di disposizione ledevano la quota di legittima che le spettava in quanto dissimulavano altrettante donazioni. Infatti con testamento pubblico dell'(OMISSIS) (OMISSIS) aveva disposto un lascito in favore dell’attrice limitatamente a un terreno, mentre aveva attribuito alla sorella il restante patrimonio ereditario.
La convenuta si costituiva assumendo, anzitutto, che i due atti di vitalizio erano pienamente validi e, quindi, produttivi di effetti giuridici e sottolineando, inoltre, come gli stessi non potessero essere considerati donazioni, trattandosi di contratti a titolo oneroso. Spiegava, poi ulteriori difese con riguardo all’attivita’ svolta in favore dell’anziano genitore e alle spese a tal fine sostenute.
Il Tribunale di Larino rigettava la domanda.
La sentenza era gravata dall’attrice con esclusivo riferimento al contratto del 1996 e, nel contraddittorio con la convenuta, che si costituiva anche nella fase di gravame, la Corte di appello di Campobasso rigettava l’impugnazione. A fronte della deduzione dell’appellante, che aveva censurato la contraddittorieta’ della motivazione della sentenza gravata – la quale, pur riconoscendo il carattere aleatorio del contratto di mantenimento, aveva poi affermato la validita’ del successivo negozio che aveva eliminato il rischio al quale col precedente contratto il vitaliziante si era sottoposto – la corte distrettuale evidenziava come le condizioni del padre, a seguito di un intervento chirurgico, avevano imposto una nuova attivita’ di assistenza, qualificata dalla insorta invalidita’. Il giudice dell’impugnazione negava poi che il secondo contratto fosse nullo per mancanza di alea, visto che (OMISSIS) era deceduto nel 2000, a distanza, quindi, dalla stipula, avvenuta nel 1996. Sottolineava, infine, che il contratto del 1996 aveva ad oggetto beni di modesto valore ed era, quindi, del tutto consono alla nuova situazione di fatto che si era determinata.
Questa pronuncia e’ stata impugnata da (OMISSIS). Il ricorso per cassazione consta di due motivi. Resiste con controricorso (OMISSIS). Quest’ultima ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1469, 1448 e 1362 c.c., nonche’ insufficienza della motivazione su un fatto decisivo della controversia. Sottolinea che (OMISSIS) era gia’ obbligata, in virtu’ del primo contratto di vitalizio, alle prestazioni contemplate nel secondo. Persistendo un obbligo assoluto di assistenza (medica, farmaceutica ed ospedaliera) indipendente dalle condizioni di bisogno dell’assistito, l’obbligo non poteva certo derivare dal secondo negozio, che risultava pertanto privo della funzione economico sociale propria del vitalizio. Tale negozio non avrebbe del resto potuto trovare un legittimo fondamento causale nella circostanza del sopravvenuto aggravamento delle condizioni di salute di (OMISSIS), visto che una tale evenienza era ricompresa nell’ambito di efficacia del primo contratto, il quale aveva natura tipicamente aleatoria. In sostanza, quindi, l’esigenza di un riequilibrio degli interessi contrapposti regolati doveva essere esclusa in ragione di tale connotazione del contratto di vitalizio.
Il secondo motivo si fonda su una violazione e falsa applicazione degli articoli 1325, 1418, 1362 e su una insufficienza motivazionale della sentenza impugnata su fatti decisivi della controversia. Aveva errato la corte di merito allorche’ aveva ritenuto che l’eccepita nullita’ per mancanza di alea dovesse essere esclusa in ragione del fatto che il padre delle due contendenti era morto nel 2000, a sensibile distanza di tempo dalla stipula. In tal modo, infatti, il giudice di appello aveva impropriamente apprezzato l’alea basandosi su di un giudizio ex post. Inoltre la stessa alea doveva essere esclusa, con conseguente nullita’ del contratto ove, come nel caso in esame, gia’ al momento della stipula fosse prefigurarabile, con ragionevole certezza, il tempo del decesso del beneficiato, e fosse quindi possibile calcolare, per entrambe le parti, guadagni e perdite.
Il primo motivo e’ fondato, con conseguente assorbimento del secondo.
E’ pacifico che, in base al principio dell’autonomia contrattuale di cui all’articolo 1322 c.c., sia configurabile il contratto atipico di cosiddetto “vitalizio alimentare”, autonomo e distinto da quello, nominato, di rendita vitalizia di cui all’articolo 1872 c.c., sulla premessa che i due negozi, omogenei quanto al profilo della aleatorieta’, si differenzino perche’, mentre nella rendita alimentare le obbligazioni dedotte nel rapporto hanno ad oggetto prestazioni assistenziali di dare prevalentemente fungibili, nel vitalizio alimentare le obbligazioni contrattuali hanno come contenuto prestazioni (di fare e dare) di carattere accentuatamente spirituale e, in ragione di cio’, eseguibili unicamente da un vitaliziante specificatamente individuato alla luce delle qualita’ personali proprie di questo (cfr. ad es.: Cass. 5 maggio 2010, n. 10859; Cass. 29 maggio 2000, n. 7033; Cass. 8 settembre 1998, n. 8854).
Il vitalizio alimentare, come il contratto tipico di rendita vitalizia, ha natura aleatoria: in esso l’alea, lungi dal venire meno o attenuarsi, si correla a un duplice fattore di incertezza, costituito dalla durata della vita del vitalizio e dalla variabilita’ e discontinuita’ delle prestazioni in rapporto al suo stato di bisogno e di salute (Cass. 12 febbraio 1998, n. 1502); si e’ detto, quindi, che nel vitalizio alimentare l’alea e’ piu’ marcata rispetto al contratto di rendita vitalizia configurato dall’articolo 1872 c.c., in quanto le prestazioni non sono predeterminate nel loro ammontare, ma variano, giorno per giorno, secondo i bisogni, anche in ragione dell’eta’ e della salute del beneficiario (Cass. 9 ottobre 1996, n. 8825, richiamata in motivazione da Cass. 19 luglio 2011, n. 15848).
Nel caso di specie fu concluso un primo contratto di vitalizio alimentare nel 1984 e un secondo contratto dal medesimo oggetto l’11 ottobre 1996: e’ della validita’ di questo secondo negozio che si dibatte.
In forza di questo secondo contratto fu disposto, in favore dell’odierna controricorrente, il trasferimento di tre fondi rustici. Come si legge nella sentenza impugnata il contratto del 1996 era “dichiaratamente integrativo del primo”: l’elemento di novita’, rispetto a quanto specificamente convenuto nel contratto nel 1984, e’ costituito, senz’altro, dalla disposta alienazione dei tre cespiti immobiliari; non e’ indicato – ne’ nel provvedimento oggetto del ricorso per cassazione, ne’ nel ricorso, e nemmeno nel controricorso – che il secondo contratto prevedesse prestazioni assistenziali diverse e ulteriori rispetto a quelle convenute nel 1984. E infatti, la corte di merito individua il fondamento giustificativo della seconda attribuzione patrimoniale non gia’ in una nuova e diversa pattuizione circa gli obblighi di assistenza nei confronti del vitaliziato, quanto, piuttosto, nel modificarsi della situazione che si era nel frattempo determinata, giacche’ (OMISSIS), a seguito di un delicato intervento chirurgico, necessitava “di un’assistenza non meramente derivante dal trascorrere del tempo, bensi’ qualificata dalla nuova invalidita’ che aveva colpito il vitaliziato, divenuto del tutto incapace di badare a se stesso”.
Come si e’ rilevato, la connotazione di aleatorieta’ del contratto di vitalizio alimentare involge, oltre all’elemento della durata della prestazione assistenziale (che non e’ prevedibile, costituendo la morte del vitaliziato un evento incertus quando), anche quello della obiettiva consistenza della prestazione che il vitaliziante e’ tenuto ad eseguire: prestazione suscettibile di modificarsi nel tempo, in ragione di fattori molteplici e non predeterminabili (tra cui quelli inerenti alle condizioni di salute del beneficiato).
Tale aleatorieta’ qualificava il rapporto in contestazione fin dal momento della sua nascita, nel 1984, il quale prevedeva, come si legge nella sentenza impugnata (pag. 4), l’assistenza medica, farmaceutica ed ospedaliera, oltre che un generico impegno di assistenza con riferimento a qualsiasi bisogno del vitaliziato.
Deve quindi ritenersi che l’insorgere di un stato patologico (quale quello diagnosticato a (OMISSIS) nel 1994), come pure il manifestarsi di una conseguente invalidita’, rientrasse nell’alea del primo contratto.
Non rileva, quindi, che per effetto di tale nuova invalidita’ il padre delle odierne contendenti fosse divenuto incapace di badare a se stesso, giacche’ tale stato di fatto, peggiorativo delle condizioni di salute del vitaliziato, era ricompreso nella prestazione originaria, la quale non risultava in alcun modo delimitata da fatti o situazioni totalmente o parzialmente inabilitanti che esimessero la vitaliziante dalla prestazione dell’attivita’ assistenziale promessa.
Va quindi fatta applicazione del principio, gia’ affermato da questa Corte, per cui il trasferimento di un altro bene, con un contratto cosi’ detto di mantenimento, quale compenso della maggiore gravosita’ sopravvenuta dell’assistenza materiale e morale da prestare, e’ privo di causa perche’ in tal modo l’ulteriore attribuzione patrimoniale rispetto alla precedente con identico contratto elimina il rischio connaturale a questo di sproporzione tra le due prestazioni: sicche’ non essendo giustificata da un diverso corrispettivo, la causa di scambio dissimula quella di liberalita’ (Cass. 19 ottobre 1998, n. 10332). Il secondo motivo e’ assorbito.
La sentenza va quindi cassata e la causa rimessa al giudice di rinvio, il quale dovra’ fare applicazione del principio di diritto sopra richiamato. Allo stesso giudice del rinvio competera’ di statuire in punto di spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia la causa alla Corte di appello di L’Aquila la quale provvedera’ anche sulle spese del presente giudizio di legittimita’.

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