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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 5 marzo 2015, n. 4508. La recinzione della zona verde comune per evitare un indiscriminato calpestio dell'area, deliberata dall'assemblea dei condomini a difesa della proprieta' condominiale, non e' suscettibile di inquadramento in un'ipotesi di innovazione diretta al miglioramento o all'uso piu' comodo o al maggior rendimento della cosa comune e tanto meno puo' essere assimilata ad una innovazione idonea ad arrecare pregiudizio alla cosa stessa, bensi' configura un semplice mutamento della sistemazione od utilizzazione della cosa comune, rientrante negli atti di ordinaria amministrazione devoluti all'amministratore. E, al contrario, integrano gli estremi di innovazioni vietate, se non approvate nei modi di legge dai condomini, quelle opere che alterano sostanzialmente la destinazione e/o la funzionalita' della cosa comune, tale da turbare l'equilibrio tra i concorrenti interessi dei partecipanti

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 5 marzo 2015, n. 4508 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente Dott. MATERA Lina – Consigliere Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere Dott. PICARONI Elisa – Consigliere Dott. SCALISI Antonino...

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Corte di cassazione, sezione II, sentenza 2 marzo 2015, n. 4169. Nel contratto per persona da nominare, la mancata, tardiva (o invalida) indicazione del terzo non può che determinare, ai sensi dell'art. 1405 cod. civ., l'effetto di consolidare il contratto in capo all'originario contraente, salvo che non siano intervenute altre diverse vicende contrattuali. Il tratto peculiare del contratto per persona da nominare è dato dal subentrare nel contratto di un terzo – per effetto della nomina e della sua contestuale accettazione – che, prendendo il posto del contraente originario (lo stipulante), acquista i diritti ed assume gli obblighi correlativi nei rapporti con l'altro contraente (promittente) determinando, inoltre, la contemporanea fuoriuscita dal contratto dello stipulante, con effetto retroattivo, per cui il terzo si considera fin dall'origine unica parte contraente contrapposta al promittente e a questa legata dal rapporto costituito dall'originario stipulante. Ma il tutto avviene a condizione che vi sia stata una tempestiva e valida “electio amici”, restando altrimenti applicabile il chiaro disposto dell'art. 1405 cod. civ.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II SENTENZA 2 marzo 2015, n. 4169 Ritenuto in fatto Ricorrono A.G. e gli eredi di A.F. , avverso la sentenza n. 2726 del 2005 della Corte d’appello di Napoli, depositata il 26 settembre 2005, che ha respinto la loro impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Avellalo che, a...